la C.M. 168/E del 1998 la punto 5.1 parla di esclusioni ed esenzioni ma fa
riferimento alle cessioni a titolo gratuito.
Anche l'art. 14 del d. lgs 460/1997 fa riferimento all'art. 3 del dpr
633/1972 (prestazioni di servizi) e non all'art. 2 (cessione di beni).
Qualcuno di voi sa aiutarmi?
c'�, in defitiva, la possibilit� di acquistare l'automezzo senza dover
pagare l'iva?
Grazie a tutti
ciao
Piero
>c'�, in defitiva, la possibilit� di acquistare l'automezzo senza dover
>pagare l'iva?
No; si pu� non pagare IVA solo in rari casi, cio� quando la ONLUS �
iscritta nei registri del volontariato ed acquista mezzi specifici,
tipo un'ambulanza.
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
Ciao Conte,
posso rispondere purtroppo solo ora...
la onlus � iscritta nei registri del volontario e il mezzo � specifico nel
senso che verr� allestito con tanto di lampeggianti & Co. Come detto � un
mezzo per il Soccorso Alpino e quindi utilizzabile solo per gli usi
specifici del soccorso...
Hai riferimenti normativi da indicarmi oltre quelli che ho indicato?
su internet ho trovato anche questo:
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/dv/7/commissi/commiss1/70344/70344annodiall.doc
Grazie
ciao
Piero
>Hai riferimenti normativi da indicarmi oltre quelli che ho indicato?
>su internet ho trovato anche questo:
Rettifico in parte quanto detto. Rispetto alle prime interpretazioni
ministeriali infatti, il Ministero ha ristretto il campo di
applicazione della legge 266/91 dove, nell�art. 8 comma 2, si
affermava che tutte le operazioni effettuate dalle organizzazioni di
volontariato (allora le O.n.l.u.s. non esistevano ancora) non si
considerano cessioni di beni o prestazioni di servizi. Il Ministero,
attraverso la circolare 25/02/1992 n. 3, aveva affermato che per
�operazioni effettuate� si dovevano intendere sia le operazioni attive
sia quelle passive (acquisti) che per� dovevano essere limitate agli
acquisti di beni mobili registrati destinati all�attivit� sociale
svolta dall�organizzazione. Per tali si dovevano intendere gli
acquisti di ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso �attesa la
loro sicura utilizzazione nell�attivita` sociale da queste svolte�.
Con la risoluzione ministeriale 08/09/1998 n. 138/E il Ministero ha
poi negato la possibilit� di acquisto in regime di non applicazione
dell�I.V.A. di apparecchiature mediche, effettuate da un�associazione
di volontariato, per essere donate ad enti ed organismi della sanit�
pubblica. La motivazione sta nel fatto che le estensioni delle
agevolazioni in materia I.V.A. sarebbero andate in contrasto con la VI
direttiva Cee n. 388/77 del 17 maggio 1977.
Oggi � previsto che per gli acquisti di ambulanze le O.n.l.u.s.
possano ottenere il contributo mediante riduzione del prezzo finale
del 20%.
La riduzione del prezzo viene poi recuperata dal venditore mediante la
concessione di uno speciale credito d�imposta che pu� essere
utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi.
Guarda qui:
http://www.anpas.piemonte.it/leggidecreti/onlus/circ%20applicativa%20art20.doc
--
Saluti
Conte Oliver
(togli le scarpe per mandarmi una mail)
Ciao Conte,
grazie per gli ulteriori chiarimenti...
in effetti in questo ultimo documento pare possa essere ottenuta
l'agevolazione anche se in maniera indiretta...
vediamo che ne dicono i diretti interessati.
A presto
ciao
Piero