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eliminazione merce scaduta

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chiara

unread,
Jan 23, 2007, 1:06:48 PM1/23/07
to
Un'impresa che vende prodotti alimentari preconfezionati(es. biscotti),
come deve "eliminare" la merce scaduta?
grazie

studio comm

unread,
Jan 24, 2007, 4:27:55 AM1/24/07
to

"chiara" <chiarabe...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:W8sth.204$1a7...@nntpserver.swip.net...

> Un'impresa che vende prodotti alimentari preconfezionati(es. biscotti),
> come deve "eliminare" la merce scaduta?

deve comunicare con apposita lettera all'Ade locale che il giorno X alle
ore X provvedera' allo smaltimento della merce (fare elenco). Nella mia zona
č capitato che uscissero per la verifica dello smaltimento.
Di norma, i prodotti scaduti di tipo alimentare li dovrebbe ritirare il
fornitore.
ciao


chiara

unread,
Jan 24, 2007, 4:43:34 AM1/24/07
to

>
> deve comunicare con apposita lettera all'Ade locale che il giorno X alle
> ore X provvedera' allo smaltimento della merce (fare elenco). Nella mia zona
> è capitato che uscissero per la verifica dello smaltimento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del dpr 441/1997 se il costo dei beni da
distruggere non supera i 5.164 euro è sufficiente un'autocertificazione
dell'imprenditore, dalla quale risultino data, luogo in cui avvengono le
operazioni di distruzione nonchè natura, qualità, quantità e costo dei
beni distrutti. no?

grazie

studio comm

unread,
Jan 24, 2007, 5:14:19 AM1/24/07
to

"chiara" <chiarabe...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:7TFth.41$Tm3...@nntpserver.swip.net...

lo citi tu stessa l'art.2, quindi l'hai letto. :-)è stato fra l'altro
sostituito dall'art.16 del dpr 435/2001. In effetti se non superi i vecchi
10 milioni di lire (di costo), la comunicazione scritta all'Ade risulta
essere FACOLTATIVA ed è sufficiente la dichiarazione sostitutiva, unitamente
al ddt. Ti consiglio di chiedere conferma alla tua Ade locale o alla Gdf.
ciao


chiara

unread,
Jan 24, 2007, 5:35:30 AM1/24/07
to

> lo citi tu stessa l'art.2, quindi l'hai letto. :-)

ho scritto ieri sera e stamattina, nell'attesa che qualcuno mi
rispondesse, mi sono documentata....

è stato fra l'altro
> sostituito dall'art.16 del dpr 435/2001. In effetti se non superi i vecchi
> 10 milioni di lire (di costo), la comunicazione scritta all'Ade risulta
> essere FACOLTATIVA ed è sufficiente la dichiarazione sostitutiva, unitamente
> al ddt.

se però per buttare la merce scaduta devo solo attraversare la strada
per raggiungere il cassonetto, evito il ddt, no?

Ti consiglio di chiedere conferma alla tua Ade locale o alla Gdf.

Fatto. Ho parlato con la locale Ade, che conferma l'applicazione
dell'art.2, c.4 e l'autocertificazione.

Però...hai letto la circolare min. 2.7.1998 n. 193/E?
Al fondo del punto 1.3.3. "La procedura formale sopradescritta si
rende applicabile tutte le volte che l'imprenditore provvede
volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di
magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale. Rimangono, pertanto,
sottratte alla procedura in rassegna tutte quelle distruzioni non
dipendenti dalla volonta' dell'imprenditore e
dall'eccezionalita' dell'operazione, ma normalmente connesse a
situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o
superamento del prodotto per le quali permangono le specifiche procedure
autorizzate con la prassi precedente.

Secondo te, quindi, si applica la procedura di cui art. 2, comma 4,
anche all'eliminazione dei beni scaduti?

grazie!
chiara

studio comm

unread,
Jan 24, 2007, 5:45:31 AM1/24/07
to

"chiara" <chiarabe...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:PDGth.55$Tm3...@nntpserver.swip.net...

> Perň...hai letto la circolare min. 2.7.1998 n. 193/E?


> Al fondo del punto 1.3.3. "La procedura formale sopradescritta si
> rende applicabile tutte le volte che l'imprenditore provvede
> volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di magazzino,
> in dipendenza di un fatto eccezionale. Rimangono, pertanto, sottratte
> alla procedura in rassegna tutte quelle distruzioni non dipendenti
> dalla volonta' dell'imprenditore e dall'eccezionalita'
> dell'operazione, ma normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali
> sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto per le
> quali permangono le specifiche procedure autorizzate con la prassi
> precedente.
>
> Secondo te, quindi, si applica la procedura di cui art. 2, comma 4, anche
> all'eliminazione dei beni scaduti?

ti prego di perdonarmi, ma il tenore della domanda, a questo punto diventa
troppo specifico poichč bisogna analizzare il caso specifico, sapere quante
volte "demolisce", ed eventualmente trovare soluzioni alternative e/o meno
onerose, ritengo che questa non sia la sede piu' oppurtuna. Ti consiglio di
chiedere un parere al tuo commercialista.
ciao


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