"Antonio" ha scritto nel messaggio news:kiv9j8$r2h$1...@tdi.cu.mi.it...
E' possibile che io ricordi male, son passati tanti anni, ma il luogo di
emissione ha/aveva la funzione del solo computo dei termini utili per il
protesto. Per�, proprio per veder se mi ricordavo bene, ho recuperato una
vecchio edizione del c.c. in cui sono comprese le leggi complementari.
E all'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge sull'assegno � scritto:
"L'assegno bancario in cui non � indicato il luogo di emissione si considera
sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente".
Quindi, nel caso esposto, in cui � indicato il luogo con una sigla ben
precisa e inequivocabile, non vedo come il titolo non possa venir
protestato.
Tutto questo salvo che, da allora, non sia stata cambiata la legge
sull'assegno. In tal caso mi scuso.
Cordialit�
Gi