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[CAI] - Assegni - Casi particolari

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Fred [R]

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Jun 8, 2003, 1:43:35 PM6/8/03
to
A proposito della (molto discussa) Centrale d'Allarme
Interbancaria, CAI, vi riporto questo interessante articolo che
esamina alcune problematiche particolari sugli assegni.

L'articolo è di taglio tecnico/giuridico e può risultare non
completamente comprensibile ai non addetti ai lavori... sorry :-)
Anche se poi gli "effetti" (in alcuni casi disastrosi) riguardano
tutta la clientela bancaria.

(articolo tratto da www.tidona.com)
9 giugno 2003
Casi particolari di assegni irregolari e relativa iscrivibilità
alla Centrale d'Allarme Interbancaria (C.A.I.)
Di Mario Petrulli
Consulente finanziario abilitato alla professione di avvocato.

La Centrale d'Allarme Interbancaria (C.A.I.)[1] è un archivio
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di
pagamento istituito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 e disciplinato nella sua attuazione dal "Regolamento sul
funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari
e postali e delle carte di pagamento", emanato dal Ministro della
Giustizia con Decreto n. 458 del 07 novembre 2001[2], e dal
"Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli
assegni bancari e delle carte di pagamento", emanato dalla Banca
d'Italia il 29 gennaio 2002[3].

Si tratta di un nuovo strumento che, nelle intenzioni del
legislatore, dovrà assicurare il regolare funzionamento dei
sistema di pagamenti.

L'archivio C.A.I. si compone di una sezione centrale presso la
Banca d'Italia[4] e di sezioni remote presso le banche, gli
uffici postali, gli intermediari vigilati emittenti carte di
pagamento e le prefetture. All'interno dell'archivio saranno
conservati i dati relativi a nominativi che hanno emesso assegni
privi di copertura o senza autorizzazione; nominativi ai quali è
stato revocato l'uso della carta di pagamento (carta di
debito/bancomat o carta di credito); nominativi soggetti a
sanzioni amministrative e/o penali applicate in seguito all'
emissione di assegni senza autorizzazione o provvista; assegni e
carte di pagamento segnalati smarriti, rubati o revocati.

I dati in questione vengono divulgati (secondo tempi e modalità
fissati dai regolamenti) alle banche, alle Poste Italiane ed agli
intermediari finanziari vigilati, al fine di poter condividere
pienamente tutte le suddette informazioni e, soprattutto, quale
diretta conseguenza, applicare la c.d. "revoca di sistema" a chi
abbia emesso assegni[5] in assenza di autorizzazione o in difetto
di provvista.

Tale revoca, che sostituisce la revoca bancaria del singolo
istituto finanziario prevista dal testo originario della L.
386/90 (ora modificata dal D. Lgs. n. 507/99), rappresenta una
vera novità e consiste nella revoca di ogni autorizzazione ad
emettere assegni, nonché nel divieto a tutte le banche ed agli
uffici postali di stipulare nuove convenzioni di assegno e di
pagare eventuali assegni emessi da quest'ultimo, anche se nei
limiti della provvista.

Il nuovo istituto ha determinato una serie di problematiche nella
sua concreta attuazione, soprattutto con riferimento alla sua
coesistenza con la disciplina generale prevista in tema di
assegno[6]. Proprio tali "momenti di contatto" possono far
sorgere dei dubbi di natura ermeneutica prima, ed operativi
subito dopo, soprattutto in ipotesi particolari.

Tali dubbi, nella realtà concreta, possono tramutarsi in fonti di
responsabilità per le banche, sia nel caso di mancata iscrizione
ma in realtà dovuta, sia nel caso di iscrizione effettuata
erroneamente: in queste brevi note cercheremo di chiarirne
alcuni.

Supponiamo di essere di fronte ad un assegno privo di fondi,
presentato nei termini ma irregolare di girata: in un caso del
genere, si devono porre in essere gli adempimenti connessi alla
C.A.I. e, quindi, si dovrà inviare il preavviso di revoca?
La risposta corretta sembra essere negativa: infatti, poiché l'
assegno non risulta essere regolarmente presentato dovrà essere
semplicemente respinto in quanto irregolare di girata. Se l'
assegno venisse regolarizzato e ripresentato nei termini, allora
dovrebbero essere posti in atto gli adempimenti C.A.I.: in questo
caso, i termini per gli adempimenti (invio del preavviso di
revoca) decorrono dalla seconda presentazione.

Altra ipotesi problematica può essere quella di presentazione di
un assegno con irregolarità formali (correzione di data, luogo di
emissione irregolare, ecc.): anche in questo caso, poiché l'
assegno è irregolare, non scattano gli adempimenti previsti dalla
C.A.I., ma verrà data priorità alle irregolarità formali ed alle
relative conseguenze.

Supponiamo, adesso, di avere un assegno privo di autorizzazione
ed anche irregolare di girata: in questo caso si deve procedere
all'immediata iscrizione. Infatti, siamo di fronte ad un assegno
che non doveva essere emesso, per mancanza di autorizzazione[7].

Altra ipotesi interessante si ha quando il soggetto a cui è stato
inviato il preavviso di revoca, ma senza che vi sia ancora stata
l'iscrizione nell'archivio C.A.I., continua ad emettere assegni.
In tale ipotesi, purché vi sia la provvista, tali assegni devono
essere pagati: infatti, solo a seguito dell'inserimento del suo
nominativo nell'archivio C.A.I. scatta il divieto per il cliente
di emettere assegni e per le banche e gli uffici postali di
pagare i titoli tratti in data successiva all'inserimento
stesso[8].

Un altro dubbio può sorgere avendo riguardo alla possibile
coesistenza tra la revoca all'autorizzazione (prevista dalla L.
386/90) ad emettere assegni e la revoca di sistema: in altri
termini, le due revoche possono coesistere? Anche in questo caso
la risposta è negativa: la revoca di sistema sostituisce la
precedente forma di revoca.

Supponiamo, poi, di avere un assegno che, inizialmente privo di
fondi, successivamente sia stato richiamato da parte della banca
negoziatrice: in questo caso l'iscrizione sembra dovuta in quanto
l'illecito amministrativo si è ormai perfezionato al momento
della presentazione iniziale.

Supponiamo, ancora, di avere un assegno diffidato, ossia iscritto
nel segmento PASS della C.A.I., in quanto denunciato smarrito,
rubato o non restituito dal cliente a seguito di revoca della
convenzione di assegno (per recesso della banca o del cliente, o
per revoca di sistema). In questo caso può sorgere il dubbio
circa l'eventuale negoziabilità di tale assegno: secondo noi tale
assegno rimane comunque negoziabile, anche perché in questo modo
il presentatore dell'assegno può conoscere, in modo ufficiale, il
motivo dell'iscrizione del titolo nell'archivio C.A.I.

Da ultimo, rimane il dubbio dell'iscrivibilità nell'archivio di
un assegno in lire, eventualmente emesso nonostante che, a
seguito dell'emanazione del d.l. 25 settembre 2001, n. 350[9],
convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n.
409[10], titolato "Disposizioni urgenti in vista dell'
introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di
natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero,
di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie", sia
stato previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono
essere emessi assegni o altri titoli di credito in lire e, se
emessi, non valgono come titoli di credito" (art. 1, comma 3°).

Noi riteniamo che tale iscrivibilità non sia possibile, sulla
base di due semplici considerazioni. In primo luogo non siamo di
fronte ad un assegno in senso tecnico ma ad un titolo diverso
(quindi non soggetto alla disciplina C.A.I.); in secondo luogo
nessuna banca può accettare un titolo del genere e perciò non
potrà mai trovarsi nella situazione di iscrivere alla C.A.I.
alcun nominativo[11].
[1] In argomento è possibile consultare due recenti contributi
on-line: uno del sottoscritto, dal titolo "La revoca di sistema
della centrale d'allarme interbancaria (c.a.i.): effetti
giuridici ed operatività", alla pagina
www.filodiritto.com/diritto/pubblico/tributario/CAIpetrulli.htm;
l'altro dell'avv. Maura Castiglioni, dal titolo "La centrale d'
allarme interbancaria (C.A.I.)", alla pagina
www.tidona.com/pubblicazioni/febbraio03_6.htm .
[2] Pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2002.
[3] Pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 2002.
[4] La gestione dei flussi informatici da e verso le banche e le
Poste Italiane è affidata alla S.I.A. S.p.A. (Società
Interbancaria per l'Automazione). La Banca d'Italia, inoltre,
controlla la regolarità del funzionamento dell'archivio.
[5] Sia bancari sia postali. Se un soggetto emette più assegni
senza autorizzazione o privi di provvista, ci saranno più revoche
di sistema.
[6] R.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, emanato a seguito del r.d. 24
agosto 1933 n. 1077, con il quale vennero rese esecutive le
convenzioni sull'assegno bancario, stipulate a Ginevra il 19
marzo 1931; legge 15 dicembre 1990, n. 386.
[7] Ovviamente andrà effettuata anche la comunicazione al
Prefetto.
[8] Ovviamente, una volta inviato il preavviso di revoca, la
banca può anche recedere dal contratto di conto corrente. In tal
caso, gli assegni emessi in data successiva alla ricezione della
raccomandata di recesso saranno essere protestati per mancanza di
autorizzazione.
[9] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2001, n.
224.
[10] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2001, n.
274.
[11] Un titolo del genere non può essere presentato nel sistema
interbancario: ABI, Comitato Strategico EMU, Procedure
interbancarie. Linee guida per il completamento della transizione
all'euro, edizione 26.04.2001.

Giuseppe Ierolli

unread,
Jun 8, 2003, 6:06:28 PM6/8/03
to
"Fred [R]" <the_trend@is_my_friend.it> ha scritto nel messaggio
news:bBKEa.97881$g92.2...@news2.tin.it...

> A proposito della (molto discussa) Centrale d'Allarme
> Interbancaria, CAI, vi riporto questo interessante articolo che
> esamina alcune problematiche particolari sugli assegni.
>
> L'articolo è di taglio tecnico/giuridico e può risultare non
> completamente comprensibile ai non addetti ai lavori... sorry :-)
> Anche se poi gli "effetti" (in alcuni casi disastrosi) riguardano
> tutta la clientela bancaria.

I casi particolari descritti nell'articolo sono quelli emersi in questo anno
di applicazione della Centrale d'Allarme (che è partita i primi di giugno
dell'anno scorso), tutti risolti come d'altronde scrive Petrulli. In questo
anno, in cui mi sono occupato professionalmente proprio di questo argomento,
devo dire che non sono sorti problemi particolari con la clientela. I casi
di errore sono stati molto limitati e risolti nel giro di qualche giorno.
Ovviamente in un ambito così delicato qualsiasi errore, anche quelli
percentualmente inevitabili, può provocare conseguenze anche gravi e in
tutte le banche dovrebbe esserci una particolare attenzione per evitarli (ma
questo non è sempre possibile) e, soprattutto, per risolvere velocemente
quelli commessi, visto che gli strumenti di correzione ci sono
(cancellazione della revoca con effetto immediato) e sono anche di facile
utilizzo.
C'è anche da dire che molti dei reclami pervenuti, spesso anche scritti da
legali, dimostravano una conoscenza molto carente della legge e dei
regolamenti attuativi e in alcuni casi anche della vetusta Legge
sull'assegno. Probabilmente, almeno è questa la mia impressione, ancora non
a tutti è chiaro (anche a causa della gestione operativa corrente nelle
banche - vedi il messaggio di Vinicio sul caso proposto da Don Bartolo) che
l'emissione dell'assegno è, per legge, vincolata all'esistenza "in quel
momento" dei fondi sul proprio conto corrente e che in questa materia, da un
anno a questa parte, le responsabilità del bancario che decide se pagare o
no (ovviamente in mancanza di fondi) sono notevolmente aumentate e rese
molto più stringenti.
Questo per dire che possono essersi create situazioni del tipo "ma come,
fino all'altro mese se vi portavo i soldi all'ultimo momento riuscivamo a
risolvere, perché adesso no?" che possono risultare inspiegabili al cliente
abituato alla "prassi" precedente.

Giuseppe Ierolli

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