Il servizio Internal Audit ( il vecchio e celebre Ispettorato) ha rilevato
che abbiamo addebitato alcuni assegni emessi su conti correnti intestati a
società, sui quali la firma di traenza *non* era corredata del timbro
riportante la ragione sociale della società.
Cioè:
Conto corrente in capo a FIAT SpA e assegno firmato da Luca Cordero Di
Montezemolo, senza apposizione del timbro FIAT SpA.
Loro dicono: "E' sbagliato".
Io dico: "Si, ma a noi che ci frega?"
Ecco il quiz: che conseguenze può subire la banca che paghi un assegno
emesso da un blocchetto intestato alla società, firmato da un rappresentante
della società, e la cui la cui firma sia regolarmente depositata e
registrata nello specimen di firma?
Non sto discutendo sulle conseguenze che tale irregolarità possa avere per
il firmatario.
Ma, a parte i pignoli dell'Ispettorato, *chi* potrebbe opporre *cosa* alla
banca che abbia eseguito tale pagamento ?
Max max, ci sei... ? ^__^
Ciao ciao
Vinicio Loncagni
--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
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> società, sui quali la firma di traenza *non* era corredata del timbro
> riportante la ragione sociale della società.
Quindi il traente non è stata la società titolare del conto bensì un terzo
in proprio (il rapporto di rappresentanza, anche legale, va sempre
evidenziato cartolarmente).
> Loro dicono: "E' sbagliato".
Dipende. Se il terzo ha depositato la firma solo come legale rappresentante
sicuramente è sbagliato non essendo evidenziata sull'assegno la
rappresentanza. Se invece il legale rappresentante dell'epoca in cui è stato
acquisito lo specimen ha designato come delegati ad operare (con firma
propria) sè stesso e/o altri soggetti è autorizzato ad operare anche senza
menzionare il rapporto di rappresentanza (come un qualsiasi delegato)
(cartolarmente agisce in proprio ma sostanzialmente come un rappresentante
negoziale della società).
La seconda opzione (il legale rappresentante dell'epoca che agisce come
normale delegato) esonera anche la banca dal controllare che al momento
dell'emissione dell'assegno chi l'ha sottoscritto aveva veramente i poteri
come legale rappresentante (l'esonero contrattuale è dubbio nel caso ciò
risulti da un atto soggetto a pubblicità legale).
> che conseguenze può subire la banca che paghi un assegno
> emesso da un blocchetto intestato alla società, firmato da un
> rappresentante
> della società
Nel primo caso la società potrebbe contestare (ad esempio nel caso il
legale rappresentante non fosse più tale) la non riferibilità a sè stessa
dell'assegno anche nei rapporti con la banca.
Per il protesto etc:
T. Roma, 16-12-2005.
In caso di assegno emesso dal legale rappresentante di una società, il
protesto per il mancato pagamento ad opera della banca trattaria, dovuto
alla mancanza di provvista sul conto corrente intestato alla società, va
levato nei confronti del legale rappresentante, e non della società, laddove
questi abbia firmato l'assegno senza indicare tale sua qualità, ed apponendo
invece il solo nome e cognome; in effetti il titolo non è da considerarsi
invalido, ma assume comunque valore di assegno bancario pur se, fin dall'inizio,
il traente non abbia fondi disponibili presso la banca trattaria.
In conclusione la soluzione migliore è che il legale rappresentante designi
fin dall'inizio sè stesso come un normale delegato ad operare sul conto
delle società.
Max max
> ... il legale rappresentante dell'epoca in cui
> è stato acquisito lo specimen ha designato come delegati ad operare
> (con firma propria) sè stesso e/o altri soggetti
La situazione "standard" è questa, direi.
> La seconda opzione ... esonera anche la banca dal controllare che al
> momento dell'emissione dell'assegno chi l'ha sottoscritto aveva
> veramente i poteri come legale rappresentante
E questo direi che conferma quanto detto sopra.
Infatti ricordo precisamente che una "clausola" di tutti i contratti in capo
a società è che la modifica alle firme e ai poteri di rappresentanza devono
essere precisamente e immediatamente comunicate alla banca.
Cioè, finchè qualcuno non mi dice ufficialmente "Quello non può più
firmare", io considero la sua firma valida.
> Nel primo caso la società potrebbe contestare (ad esempio nel caso il
> legale rappresentante non fosse più tale) la non riferibilità a sè
> stessa dell'assegno anche nei rapporti con la banca.
Mi pare che il problema, quindi, venga bypassato da quanto sopra.
La società non può contestare niente finchè non mi dice che l'ex-legale
rappresentante ha perso ogni potere di firma.
> Per il protesto etc:
D'accordo, ma il problema non ha alcuna valenza per la banca trassata, che
rende al presentatore un titolo regolarmente protestato.
Saranno poi fatti del presentatore poter agire contro la società o il
firmatario
in proprio.
> In conclusione la soluzione migliore è che il legale rappresentante
> designi fin dall'inizio sè stesso come un normale delegato ad operare sul
> conto delle società.
... che mi pare sia lo standard alla Gringotts.
Quindi: perchè quelli dell'Internal Audit ci stressano con 'sta storia dei
timbri, visto che *niente* potrebbe mai essere imputato alla banca?
Boh!
Grazie per la sempre esauriente risposta.
VL
> perchè quelli dell'Internal Audit ci stressano con 'sta storia dei
> timbri ...
Perchè non vedono le travi ? ;-)
Max max