> riducibile fino a un minimo di un
anno, manca "anno". :-)
bye G.L.
--
Da i.d.c.tutela:
P.S. Quando ci sar� lo switch-off, avr� problemi anche col
monitor del PC? Ho visto che � collegato in modalit� analogica.
> Renaissance, il volano � OVVIAMENTE bimassa,
Mi sono espresso male: *anche* se fosse bimassa, secondo me non e'
materiale che si dovrebbe consumare o deteriorare col normale uso e
percio' soggetto quindi a normale manutenzione periodica, come es. le
pastiglie dei freni od una catena/cinghia di distribuzione, quindi
rientra secondo me nella garanzia contro i difetti.
> Passiamo alle novit�, la societ� della garanzia per ora ha
> interpretato la lista di ricambi da conce ufficale RENAULT a
> convenienza, diagnosticando usura frizione e volano, quando la
> frizione non era inclusa nella lista ricambi (anche se ovviamente la
> cambierei a mie spese) e non fosse presente la parola 'usura',
> oltretutto il sintomo � un rumore a scatti in rilascio, non
> slittamento frizione.
Della frizione lo sapevi gia' prima dell'acquisto, probabilmente cio'
e' stato annotato nel contratto d'acquisto e quindi esplicitamente
viene *esclusa* dalla garanzia. Ora si tratta di lottare per farsi
riconoscere in garanzia il volano...
bye G.L.
--
Da i.d.c.tutela:
P.S. Quando ci sar� lo switch-off, avr� problemi anche col
monitor del PC? Ho visto che � collegato in modalit� analogica.
Concordo che senza la citazione con un avvocato non se ne fa niente.
dopo aver segnalato incongruenze nella prima risposta e un'errata
interpetazione della diagnosi a loro vantaggio, mi hanno risposto
molto celermente nel seguente modo:
Egregio sig.re Buffs,
indipendemente dai 13000 o 7000 km effettuati, il codice del consumo
identifica un difetto preesistente alla consegna (vizio occulto) solo
se questo si presenta entro 6 dalla consegna, pertanto ribadiamo
quanto segue;
Alla vendita dell' autoveicolo usato in oggetto, è applicabile il
D.Lgs. n°206/2005 - Codice del Consumo (C.d.C.) artt. 128 e ss.; in
base a tale normativa la garanzia legale, nel caso specifico dei beni
usati, non è una garanzia “di buon funzionamento” indipendente dalla
natura del guasto, ma la responsabilità del venditore è limitata ai
soli difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (l’usura è
esclusa) e preesistenti alla consegna (artt .128 comma 3 e 130 comma 1
D.lgs 206/05); deve inoltre essere considerata la vetustà del veicolo
ex art. 128 al comma 3 C.d.C.. In questo specifico caso, considerata
la vetustà del veicolo, pari a 4 anni; considerata la percorrenza alla
data della vendita (93.000 km) ed il normale funzionamento del
componente durante l'ulteriore chilometraggio percorso dalla data di
vendita ( 6.663 km), questi elementi sono convergenti, ai sensi dell'
art. 132 comma 3 del C.d.C., nell' indicare che il guasto in parola
non derivi da un difetto sia a) preesistente al momento della consegna
del veicolo che b) non dovuto ad usura (difetto di conformità). Si
evidenzia invece come la causa del difetto sia derivante dall'utilizzo
del veicolo successivamente alla vendita, cui si è eventualmente
sommata la normale usura pregressa del veicolo. Con specifico
riferimento alla tipologia del componente malfunzionante, trattasi di
componente ad usura avente durata fortemente dipendente dal
chilometraggio effettuato pre e post vendita e dalle specifiche
modalità di utilizzo del veicolo. Si precisa ulteriormente che
l'obbligo di ripristino da parte del venditore ai sensi dell' art.
128, non riguarda i componenti ad usura da sostituirsi per la normale
usura progressiva / manutenzione periodica (es. cinghie e tenditori
relativi, filtri, olio motore, dischi e pastiglie freni, batteria,
frizione), che non rientrano nella fattispecie del difetto di
conformità. Tali considerazioni sono peraltro riprese dalla Nota
esplicativa al Decreto legislativo n. 24 del 2002 del Ministero delle
Attività Produttive -Direzione Generale per l’ Armonizzazione del
Mercato e la Tutela dei Consumatori Ufficio C3 – Politiche Nazionali e
Diritti dei consumatori intitolata "La nuova disciplina in materia di
garanzie nella vendita di beni di consumo" (il documento è
scaricabile all'indirizzo web [chiedere privatamente]), nella quale si
identifica la categoria dei componenti come a naturale rilevante usura
che, se già parzialmente usurati alla data di acquisto, hanno
potenzialmente e legittimamente una durata inferiore alla durata della
garanzia legale.
"Il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna del bene"); si ritiene invece che
la causa sia derivante dall'utilizzo del bene successivamente alla
vendita, cui si è eventualmente sommata la normale usura pregressa del
veicolo, salvo prova contraria - a carico dell'acquirente ex art. 132
comma 3 C.d.C., se come in questo caso, sono decorsi oltre 6 mesi
dalla vendita. Il riferimento normativo citato è riportato nel
libretto "PATTO TRASPARENTE" consegnato al Cliente alla consegna del
veicolo.
ogno diversa offerta di tipo commerciale è da concordare con [il
conce].
distinti saluti
La risposta sembra un assemblato di pezzi standard confezionata per
l'occasione. notare in particolare come nel primo paragrafo parlino di
vizio occulto entro 6 (mesi? chilometri?) e come attribuiscano la
rottura a una presunta mia imperizia che avrebbe causato la rottura di
un volano in normali condizioni in neanche 7000 km (sono 10gg che nn
la uso più e stasera manco le marce entravano...)
roba da lanciargli il volano sui denti e spedire per raccomandata una
perizia e citazione!!
Comunque qualcuno sa la marca originale di questo volano? su eBAY si
trova solo LuK il ricambio quindi dovrebbe essere LuK anche
l'originale, ma fatico a crederci.