Ho chiesto un po' in giro � la sintesi �: "poche idee ma molto confuse"
prima si utilizzava quanto contenuto all'interno dell'art. 35 della Legge n�
47/85, oppure si calcolava verificando, ora non si sa neppure se debbo usare
la normativa vigente al tempo dell'abuso oppure il dm 2008 (presumo che si
debba andare col dm 2008 altrimenti il proprietario ha un vantaggio).nel
mezzo i nuovi obblighi per i materiali e per la geotecnica
qualche opinione in merito?
qualcuno ha consegnato recentemente qualche sanatoria
qui la distinzione grossa � se sussistono anche abusi edilizi:
paradossalmente (parole del Genio) � meglio di si, in questo caso fai la
pratica in comune allegando la certificazione di conformit� (non solo
idoneit�) e se vuoi i calcoli di verifica. se invece devi fare opere per
mettere a norma le strutture dei "coordinare" la pratica in sanatoria
subordinandola alla pratica per le oepre da realizzarsi....
inutile dire che � meglio mettersi d'accordo prima....
io ti parlo di Livorno, dove quello che se ne occupa � molto preparato e
e cerca di "distiguere" la buona fede dalle furbate delel opere da sanare
Se ti pu� essere utile, in data 29.09.2009 � stata pubblicata sul
B.U.R.P. della regione Puglia n. 151 la D.G.R. n. 1626 contenente
disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di
controlli e/o autorizzazioni, al sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.
In essa tra l'altro si esplicita che:
" In materia di abusivismo edilizio le norme tecniche da applicare per
le relative verifiche, sono quelle vigenti al momento della
realizzazione dell'abuso rilevato dalle autorit� preposte ".
Grazie per la segnalazione!.
BTW, anche se forse sarebbe opportuno aprire un altro 3AD, comunque, se
se leggo bene:
- In Puglia, in "Zona 4" non potranno pi� usarsi le TA/DM96/DM92.
- In "Zona 3" si dovrebbe finalmente tornare come "ai vecchi tempi":
solo deposito senza l' "inutile parcheggio" delle pratiche per 30gg al
GC. (Punto 2, secondo capoverso).
Anche se non � chiaro cosa verr� fatto: il controllo a campione � solo
per la Zona 4. E in Zona 3? Sar� un controllo sistematico di tutte le
pratiche? Ma questo � in contrasto con quanto detto prima.
Anche se devo dire che, in materia di abuso, non ho trovato quanto
riportato da te.
Ho analizzato la delibera scaricata dal sito della regione Puglia
("Proposta")
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=4412&keysh=1626
(Nonch� dal sito dell'Orine Ingegneri di Lecce, dove c'� una scansione
di quanto pubblicato http://www.ordineingegnerilecce.it/index.asp.
Ma � identica alla "Proposta")
Forse, in questi giorni, hanno pubblicato qualche altra delibera?
> Anche se devo dire che, in materia di abuso, non ho trovato quanto
> riportato da te.
Nemmeno io...
> Forse, in questi giorni, hanno pubblicato qualche altra delibera?
Boh...
Sapevo che, in materia di sanatoria, l'accettare calcoli fatti con le
vecchie norme fosse una prassi di ufficio e non dipendesse da qualche
disposizione nazionale o regionale.
--
*Mauro*
stat crux dum volvitur orbis
hai i riferimenti di legge?
nel mio caso si tratta di un tizio che ottenuto il pdc ha eseguito i lavori
in difformit� ora presenta variante in sanatoria perch� altrimenti non gli
danno l'abiltabilit� e lui deve vendere.
> hai i riferimenti di legge?
Come scrivevo, non mi risultano.
> nel mio caso si tratta di un tizio che ottenuto il pdc ha eseguito i lavori
> in difformit� ora presenta variante in sanatoria perch� altrimenti non gli
> danno l'abiltabilit� e lui deve vendere.
Che palle queste storie.
Tipiche attivit� perditempo e per le quali � difficile farsi riconoscere un
compenso adeguato... uff...
"Apteryx" <apt...@k12.au> ha scritto nel messaggio
news:4ad5aa4f$0$1117$4faf...@reader1.news.tin.it...
Qui da me vogliono che l'immobile sia sanato con la legge dell'epoca
dell'abuso.
Se invece sono necessari adeguamenti devono essere fatti con il D.M.2008.
>BTW, anche se forse sarebbe opportuno aprire un altro 3AD, comunque, se
>se leggo bene:
>- In Puglia, in "Zona 4" non potranno pi� usarsi le TA/DM96/DM92.
Dalla circolare scaricata dal sito dell'Ordine degli Ingegneri di
Lecce leggo testualmente, nelle conclusioni:
"dare atto che nelle zone sismiche classificate 4, si applicano le
norme di cui al cap. 2 punto 2.7 delle N.T.C. di cui al D.M.
14-01-2008, nonch� al capitolo C7 della relativa circolare esplicativa
ministeriale 02 febbario 2009 n.617"
Ora, il punto 2.7 del cap. 2 delle N.T.C. recita testualmente:
"2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI
Relativamente ai metodi di calcolo, � d'obbligo il Metodo agli stati
limite di cui al � 2.6.
Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d�uso I e II, limitatamente
a siti ricadenti in Zona 4, �
ammesso il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali
verifiche si deve fare riferimento
alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture
in calcestruzzo e in acciaio, al
D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP.
11.03.88 per le opere e i
sistemi geotecnici.
Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo
per i materiali e i prodotti, le
azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni
riportate nelle presenti norme
tecniche.
Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado
di sismicit� S, quale
definito al � B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996, ed assumendo le
modalit� costruttive e di calcolo di
cui al D.M. LL. PP. citato, nonch� alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n.
65/AA.GG. e relativi allegati."
Ergo: dove hai letto che in "Zona 4" non potranno pi� usarsi le
TA/DM96/DM92. ?
Luigi
La mia deduzione scaturisce da questo ragionamento: la regione prende
atto che venga rispettato quanto indicato nella circolare al capitolo
*C7*. Questo comporta implicitamente che il calcolo venga svolto agli SL.
Ma in effetti, potrebbe anche significare: che possono essere usate o le
TA (e quindi Dm96&Co) o gli SL (e in tal caso rispettare il capitolo C7)
Quindi non contemporaneamente.
Comunque s�, in effetti la mia deduzione � stata un po' azzardata.
Rileggendo meglio il paragrafo in effetti quest'ultima credo che sia
l'interpretazione pi� corretta.... per� potevano scriverla meglio! :-P