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"Hydra" <19058i...@mynewsgate.net> ha scritto nel messaggio
news:200810181...@mynewsgate.net...
D.P.R. del 21/12/1999 n.554 Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
Art. 117 - (Penali)
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli
esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite
dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del
progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale
d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1
per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in
relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Se viene inserita la penale si dovrebbe inserire anche un premio di
produzione per una fine anticipata dei lavori.
Queste leggi comunque valgono solo per i lavori dello stato.
Un appalto privato può avere penali diverse.