Art. 126.- Ispettori di cantiere)
1.. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con
il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle
prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di
ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un
turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2.. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti
compiti:
1.. la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati
dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
2.. la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle
prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
3.. il controllo sulla attività dei subappaltatori;
4.. il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
5.. l' assistenza alle prove di laboratorio;
6.. l' assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in
esercizio ed accettazione degli impianti;
7.. la predisposizione degli atti contabili quando siano stati
incaricati dal direttore dei lavori.
------------------
"vskantonio" <cotroneoa...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:1182424222....@n60g2000hse.googlegroups.com...