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Limitazione dell'altezza in funzione della larghezza stradale (per esperti)

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Dario di Francesco

unread,
Apr 14, 2003, 5:46:52 AM4/14/03
to
Il punto C.3 delle legge sismica (D.M.16/1/1996) impone l'altezza massima
dei nuovi edifici in zone sismiche in funzione della "larghezza stradale"
definita nei punti a) b) c) d).
In particolare H è funzione della distanza L "tra il contorno dell'edificio
e il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata."
Ora il mio dubbio è il seguente:
Se ad una certa altezza il corpo di fabbrica si arretra rispetto il fronte
dei piani inferiori, è possibile considerare il "nuovo contorno" (corpo
arretrato) e quindi nuovamente L ???
Grazie.


HAG

unread,
Apr 14, 2003, 4:53:01 PM4/14/03
to
in prov. messina il geno civile impone attualmente il giunto tecnico
strutturale tra i vari gradoni che tu dici...
prima non era cosi'....ora non so in altre province...e' un'assurdità bella
e buona....


Maco

unread,
Apr 15, 2003, 1:07:02 PM4/15/03
to
On Mon, 14 Apr 2003 09:46:52 GMT, "Dario di Francesco"
<dariodif...@hotmail.com> wrote:

>Il punto C.3 delle legge sismica (D.M.16/1/1996) impone l'altezza massima
>dei nuovi edifici in zone sismiche in funzione della "larghezza stradale"
>definita nei punti a) b) c) d).

>In particolare H č funzione della distanza L "tra il contorno dell'edificio


>e il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata."

>Ora il mio dubbio č il seguente:


>Se ad una certa altezza il corpo di fabbrica si arretra rispetto il fronte

>dei piani inferiori, č possibile considerare il "nuovo contorno" (corpo


>arretrato) e quindi nuovamente L ???
>Grazie.
>

Non credo che sia possibile. Al punto C.2. "Altezza massima dei nuovi
edifici" nel calcolo dell'altezza degli edifici la norma fa
riferimento alla quota d'imposta della falda piů alta, arretrata o
meno dal ciglio stradale, mentre al punto C.3. si riferisce
genericamente ad un edificio con un'altezza H per ciascun "fronte"
verso strada, valutata con i criteri del punto C.2., e quindi rispetto
alla quota d'imposta della falda piů alta o dell'eventuale copertura
piana.
Maco

Dario di Francesco

unread,
Apr 15, 2003, 5:47:40 PM4/15/03
to

> Non credo che sia possibile. Al punto C.2. "Altezza massima dei nuovi
> edifici" nel calcolo dell'altezza degli edifici la norma fa
> riferimento alla quota d'imposta della falda più alta, arretrata o

> meno dal ciglio stradale, mentre al punto C.3. si riferisce
> genericamente ad un edificio con un'altezza H per ciascun "fronte"
> verso strada, valutata con i criteri del punto C.2., e quindi rispetto
> alla quota d'imposta della falda più alta o dell'eventuale copertura
> piana.


Il punto C.2 definisce L come "distanza tra il contorno dell'edificio
e il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata", successivamente
per contorno si intende "la proiezione in pianta dell'edificio stesso".

Se fosse vero quello che tu dici (L funzione delle quota d'imposta della
falda)
non avrei avuto problemi ed avrei considerato L funzione del fronte del
corpo
arretrato (edificio a gradoni per intenderci).


AngeloDL

unread,
Apr 17, 2003, 1:46:20 PM4/17/03
to

E' un quesito su cui ha dato un articolato parere il Consiglio Superiore dei
LLPP - prima sezione - nella adunanza del 07.09.1999 n. del prot 238 (a
seguito di simile domanda posta dal Genio Civile di Messina)

HAG

unread,
Apr 17, 2003, 6:01:24 PM4/17/03
to
infatti interponendo il giunto tecnico tra ognuno dei vari gradoni
si hanno tanti "edifici" separati ciascuno dei quali rispetta il punto C.3
in prov. di Messina si fa cosi'....


Gio

unread,
Apr 18, 2003, 8:04:37 AM4/18/03
to
Riporto uno stralcio del parere del CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI
PUBBLICI - PRIMA SEZIONE

OGGETTO:

Quesiti interpretativi relativi al D.M. 16.1. "Norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche" formulati dalla Regione E. Romagna. AFFARI
GENERALI.

..... omissis.....

Infine, con riferimento al quesito di cui alla nota n. 13942,
concernente l'interpretazione del punto C.3. "Limitazione delle altezze
in funzione della larghezza stradale", appare fondamentale esaminare
l'attuale disciplina, sotto l'aspetto delle sue finalità antisismiche,
riguardo ai rapporti tra altezza degli edifici e larghezza della sede
stradale.

Il punto C.3. del DM 16.1.96 prevede che quando un edificio prospetta su
strade "la sua altezza per ciascun fronte dell'edificio verso strada…non
può superare" determinati valori. La previgente disciplina, contenuta
nel DM 24.1.1986, stabiliva che "quando un edificio prospetta
su...strade...l'altezza massima dell'edificio...per ciascun fronte
dell'edificio non può superare" determinati valori. A parere della
Sezione, tra le due formulazioni corrono soltanto limitate differenze di
ordine testuale, ma il contenuto dispositivo è rimasto sostanzialmente
identico. Si deve comunque ritenere che il dato da rapportare alla
larghezza della sede stradale sia tuttora l'altezza massima
dell'edificio sul fronte esterno, rappresentato dalla massima differenza
fra il piano di copertura più elevato ed il terreno, ovvero, il piano
stradale" (punto C.2 1° cpv). Dalla lettura complessiva del punto C.3.
emerge invero che il riferimento al "fronte verso strada" è posto
soltanto allo scopo di individuare con certezza il limite in cui si
attesta il "contorno dell'edificio" (da cui dovrà essere effettuata la
misurazione della larghezza della strada); -il secondo paragrafo (punto
a) definisce infatti il contorno come "la proiezione In pianta del
fronte dell'edificio stesso". Al di là di questo, la nozione di "fronte"
non svolge alcuna ulteriore funzione nel contesto della norma in esame,
la cui lettura inequivocabilmente individua come termini del rapporto la
larghezza della strada e l'altezza dell'edificio come prima definita.
Nel senso sopra detto deve, tra l'altro, intendersi precisato quanto
espresso al riguardo dal voto 21.10.97 n.489 di questa Sezione,
confermandosi per il resto quanto ivi osservato, in particolare circa
l'opportunità di evitare irregolari morfologie edilizie.

In linea generale, in relazione ai quesiti posti, si evidenzia che, se
si astrae da una esegesi della norma limitata al mero tenore letterale,
che conduce inevitabilmente a considerazioni di calcolo impostate su
dati esclusivamente geometrici e, viceversa, si affrontano più
concettualmente le questioni interpretative secondo criteri ed analisi
interdisciplinari. si deve concludere che soprattutto una razionale e
corretta politica urbanistica ed un adeguato governo delle
trasformazioni edilizie ed urbane nelle zone sismiche possono consentire
di contemperare le prioritarie esigenze di sicurezza con le pur
legittime aspettative di ottimale ed economica utilizzazione dei suoli e
delle preesistenze. Al riguardo si osserva che, a livello di
pianificazione urbanistica attuativa, possono essere distinte due
fondamentali categorie di intervento: la nuova costruzione in zone di
completamento o di espansione, e gli interventi di restauro, recupero,
ristrutturazione e ricostruzione in zone storicamente consolidate ed, in
particolare, nei centri storici. Nel primo caso il contesto ambientale è
generalmente caratterizzato dall 'assenza o, comunque, dalla scarsa
rilevanza, dal punto di vista semantico, di preesistenze architettoniche
che possano condizionare sostanzialmente la progettazione dei nuovi
insediamenti. Una siffatta situazione "al contorno", priva di vincoli
architettonici, rende non solo auspicabile ma quasi necessaria
l'applicazione del requisito della "regolarità di forma" degli edifici,
a livello sia planimetrico che volumetrico, implicito nella normativa
per le costruzioni antisismiche, nonché l'applicazione integrale e più
larga delle norme relative al rapporto altezza-larghezza stradale. Ciò
consente, infatti, di assicurare un maggior grado di sicurezza rispetto
all'insieme delle situazioni e degli effetti determinati dall'evento
sismico.

Nel secondo caso, quando si tratti di interventi nell'ambito di un
contesto urbano consolidato e, soprattutto, in presenza di tessuti
storici, il criterio di sicurezza sopra richiamato va contemperato con
le esigenze di valorizzazione e utilizzo ottimale delle strutture
esistenti, di rispetto dell'identità urbana del sito e di salvaguardia
dei valori storico-architettonici che lo connotano. Nei centri storici i
rapporti dimensionali tra altezza degli edifici e larghezza delle strade
non sono esattamente codificabili, in quanto assumono valori non
connessi a regole e norme che appartengono alla città recente. Per tali
motivazioni, in questi contesti, deve essere consentita, cosi come
previsto dall'art. 12 della legge n.64/74, un' interpretazione più ampia
della norma che permetta, nei limiti del possibile, di contemperare
l'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri
storici attraverso il meccanismo delle deroghe alle nonne sismiche
relative alle nuove costruzioni. Viceversa, nelle zone di nuova
espansione, l'applicazione dei principi di una corretta progettazione
antisismica, assunti questi come risorse concettuali finalizzate al
raggiungimento di un maggior grado di sicurezza dei fruitori, che in
definitiva si traduce in una migliore qualità di vita, non dovrà essere
percepita come un ostacolo alla progettazione nell'ambiente urbano ed
alla libertà di espressione ma, anzi, come uno stimolo concreto a
ricercare e raggiungere, anche sulla base della normativa antisismica,
risultati soddisfacenti rispetto alla attuale domanda di qualità e
sicurezza degli insediamenti.

.... omissis.

L'intero testo puo' essere letto in:
http://www.albertomansueto.it/norme8.htm

Ricordo di avere anche scaricato dalla rete sia il parere in risposta al
quesito posto dall'Ufficio del Genio Civile di Messina ed anche un
documento (una specie di circolare) del Genio Civile di Palermo nel
quale erano contenuti schemi grafici riguardanti l'applicazione del
punto C3 in diversi casi particolari.
Sto cercandolo tra il marasma di roba che mi ritrovo.


--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

danielegi...@gmail.com

unread,
Mar 7, 2020, 11:24:14 AM3/7/20
to
Mi ricordo d'aver avuto dei progetti bloccati al Genio Civile di Caltanissetta perché presentati con arretramento dei piani superiori con criterio "a gradoni". Sono stati anni terribili nei quali ho subito vero e proprio stalking da parte dell'Ufficio. Nessuno dei miei cari colleghi liberi professionisti mi ha appoggiato, ma ho sentito grande soddisfazione quando, dopo aver avuto risposta pienamente esaustiva in mio favore da parte del Ministero dei LL.PP., il burocrate di turno, fuori dal Genio Civile, mi ha annunciato che mi avevano approvato i progetti e pregato di finirla li, intenzionato com'ero ad andare avanti in sede legale per il danno subito. L'unica certezza è il danno ricevuto dal dinosaudo burocrate di turno, trincerato e protetto da tre anticamere nonché il fatto che sia stata una norma di MERDA che non garantiva nulla in termini di sicurezza, sicuramente uscita fuori da qualche mente dinosaurica geniale.
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