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calcolo ponteggi con nuova o vecchia normativa?

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Studio Tecnico Ing. F. Sfragara

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Jun 27, 2009, 12:11:48 PM6/27/09
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- il punto 2.7 delle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui
al decreto ministeriale 14 gennaio 2008:
“2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI

Relativamente ai metodi di calcolo, è d’obbligo il Metodo agli stati
limite di cui al § 2.6.
Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente
a siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il Metodo di verifica alle
tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle
norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in
calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture
in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi
geotecnici.

Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo
per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i
quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche.

Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado
di sismicità S, quale definito al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996,
ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL.
PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e
relativi allegati”;

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