Relativamente ai metodi di calcolo, è d’obbligo il Metodo agli stati
limite di cui al § 2.6.
Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente
a siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il Metodo di verifica alle
tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle
norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in
calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture
in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi
geotecnici.
Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo
per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i
quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche.
Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado
di sismicità S, quale definito al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996,
ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL.
PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e
relativi allegati”;