>La sentenza di condanna in appello per Calogero Mannino relativa al
>fantomatico reato noto tristemente come "concorso esterno in associazione
>mafiosa" è un incredibile serie di illeggittimità.
>Innanzitutto l'appello è stato creato nel diritto moderno per dare garanzia
>all'imputato di un secondo giudizio, un appello appunto, non certo un
>appiglio alle velleità di certi procuratori fissati e affezionati alla morte
>ai loro teoremi.
FALSO: l'appello vale sia er la difesa che per l'accusa. Sono i
piduisti berlkusconidi che vorrbbero cambiare l'appello rendendolo
valido solo per la difesa, cosa che non esiste al mondo.
Invece , poichè le prove si formano in aula, si dovrebbe rendere la
prima sentenza esecutiva e l'appello concederlo solo in presenza di
nuove prove: sia presentate dalla difesa o dall'accusa.
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>Infine il merito: il ridicolo reato "impossibile" (cd reato impossibile)
>detto "concorso esterno in associazione mafiosa".
>Ricorda un po' le convergenze parallele, il cattocomunismo, Moro e
>Andreotti.
Di ricidolo nella collusione di Andreotti con la mafia ci sono due
cose: il ritardoi del processo per cui invece di essere in galera
vista la collusione PROVATA è stato invece prescritto e la comica
forza con cui altri criminali piduisti e non difendono Andreotti.
>Se c'è associazione a delinquere ci deve necessariamente essere un concorso
>attivo fatto di coscienza e volontà nel disegno criminoso.
>Non importa neppure che tale disegno sia portato a termine ma che vi sia
>nella coscienza e volontà dei concorrenti (motivo per il quale tante
>scarcerazioni di terroristi brigatisti o islamici sono illegali proprio per
>questo motivo: c'è il disegno criminoso, anche se le armi non si trovano).
>Da questo "concorso" non possiamo in nessuna maniera, logica, analogica,
>estensiva o altro, pervenire all' "esternalità" che è una categoria che ipso
>jure non prevede in nessun modo la condivisione di un disegno criminoso,
>ergo non prevede il "concorso".
>Quindi, in parole povere, o si concorre ad una associazione a delinquere, o
>ne si è, come buona parte di noi, esterni.
>Un esterno non può condividere un concorso.
SBAGLIATO: nelle organizzazioni criminali in cui si entra solo se
"punciuti", oppure con riti tipo il gonnellino e il giuramento al
segreto, può esiste il concorso criminale ESTERNO all'organizzazione.
E' questione semantica, ma "famo a capisse".
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> Peraltro condannare in appello un cittadino assolto in primo grado va contro
> la nostra dottrina (è infatti vietato dal nostro sistema normativo la
> "reformatio in pejus").
Rinaldini, te lo ripeto: studia.
Il divieto di reformatio in pejus si applica solamente se l'appellante è
esclusivamente l'imputato.