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Mannino, sentenza impossibile, cassabile e ridicola

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Guglielmo Maria Euge Rinaldini

unread,
May 11, 2004, 3:49:11 PM5/11/04
to
La sentenza di condanna in appello per Calogero Mannino relativa al
fantomatico reato noto tristemente come "concorso esterno in associazione
mafiosa" è un incredibile serie di illeggittimità.
Innanzitutto l'appello è stato creato nel diritto moderno per dare garanzia
all'imputato di un secondo giudizio, un appello appunto, non certo un
appiglio alle velleità di certi procuratori fissati e affezionati alla morte
ai loro teoremi.
Peraltro condannare in appello un cittadino assolto in primo grado va contro
la nostra dottrina (è infatti vietato dal nostro sistema normativo la
"reformatio in pejus").
Passiamo ad un altra enormità.
Ovvero magistrati che ritornano invertiti nelle loro funzioni dal primo al
secondo grado (un altro orrore che occorre cambiare).
Basterebbe già questo a imporre l'astensione (che occorrerebbe normare come
"automatica") o l'accettazione immediata della ricusazione che avrebbe
dovuto richiedere la difesa.
Infine il merito: il ridicolo reato "impossibile" (cd reato impossibile)
detto "concorso esterno in associazione mafiosa".
Ricorda un po' le convergenze parallele, il cattocomunismo, Moro e
Andreotti.
Se c'è associazione a delinquere ci deve necessariamente essere un concorso
attivo fatto di coscienza e volontà nel disegno criminoso.
Non importa neppure che tale disegno sia portato a termine ma che vi sia
nella coscienza e volontà dei concorrenti (motivo per il quale tante
scarcerazioni di terroristi brigatisti o islamici sono illegali proprio per
questo motivo: c'è il disegno criminoso, anche se le armi non si trovano).
Da questo "concorso" non possiamo in nessuna maniera, logica, analogica,
estensiva o altro, pervenire all' "esternalità" che è una categoria che ipso
jure non prevede in nessun modo la condivisione di un disegno criminoso,
ergo non prevede il "concorso".
Quindi, in parole povere, o si concorre ad una associazione a delinquere, o
ne si è, come buona parte di noi, esterni.
Un esterno non può condividere un concorso.
Se lo condivide non è più esterno, è interno.
Ma questo i comunisti che hanno fatto queste leggi orrende non lo sanno e
non lo capiscono perchè mancano di logica (carenza di logica "cd assenza").


€rnesto

unread,
May 11, 2004, 6:38:55 PM5/11/04
to
"Guglielmo Maria Euge Rinaldini" <guglielmo...@virgilio.it>
wrote:

>La sentenza di condanna in appello per Calogero Mannino relativa al
>fantomatico reato noto tristemente come "concorso esterno in associazione
>mafiosa" è un incredibile serie di illeggittimità.
>Innanzitutto l'appello è stato creato nel diritto moderno per dare garanzia
>all'imputato di un secondo giudizio, un appello appunto, non certo un
>appiglio alle velleità di certi procuratori fissati e affezionati alla morte
>ai loro teoremi.

FALSO: l'appello vale sia er la difesa che per l'accusa. Sono i
piduisti berlkusconidi che vorrbbero cambiare l'appello rendendolo
valido solo per la difesa, cosa che non esiste al mondo.
Invece , poichè le prove si formano in aula, si dovrebbe rendere la
prima sentenza esecutiva e l'appello concederlo solo in presenza di
nuove prove: sia presentate dalla difesa o dall'accusa.


cut

>Infine il merito: il ridicolo reato "impossibile" (cd reato impossibile)
>detto "concorso esterno in associazione mafiosa".
>Ricorda un po' le convergenze parallele, il cattocomunismo, Moro e
>Andreotti.

Di ricidolo nella collusione di Andreotti con la mafia ci sono due
cose: il ritardoi del processo per cui invece di essere in galera
vista la collusione PROVATA è stato invece prescritto e la comica
forza con cui altri criminali piduisti e non difendono Andreotti.

>Se c'è associazione a delinquere ci deve necessariamente essere un concorso
>attivo fatto di coscienza e volontà nel disegno criminoso.
>Non importa neppure che tale disegno sia portato a termine ma che vi sia
>nella coscienza e volontà dei concorrenti (motivo per il quale tante
>scarcerazioni di terroristi brigatisti o islamici sono illegali proprio per
>questo motivo: c'è il disegno criminoso, anche se le armi non si trovano).
>Da questo "concorso" non possiamo in nessuna maniera, logica, analogica,
>estensiva o altro, pervenire all' "esternalità" che è una categoria che ipso
>jure non prevede in nessun modo la condivisione di un disegno criminoso,
>ergo non prevede il "concorso".
>Quindi, in parole povere, o si concorre ad una associazione a delinquere, o
>ne si è, come buona parte di noi, esterni.
>Un esterno non può condividere un concorso.

SBAGLIATO: nelle organizzazioni criminali in cui si entra solo se
"punciuti", oppure con riti tipo il gonnellino e il giuramento al
segreto, può esiste il concorso criminale ESTERNO all'organizzazione.
E' questione semantica, ma "famo a capisse".


Daniele Coliva

unread,
May 12, 2004, 9:54:04 AM5/12/04
to
Il giorno 11-05-2004 21:49, nel messaggio
X6aoc.239953$rM4.10...@news4.tin.it, "Guglielmo Maria Euge Rinaldini"
<guglielmo...@virgilio.it> scrisse:

> Peraltro condannare in appello un cittadino assolto in primo grado va contro
> la nostra dottrina (è infatti vietato dal nostro sistema normativo la
> "reformatio in pejus").

Rinaldini, te lo ripeto: studia.
Il divieto di reformatio in pejus si applica solamente se l'appellante è
esclusivamente l'imputato.

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