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il titolo di geometra

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abc

unread,
Nov 18, 1999, 3:00:00 AM11/18/99
to
Vorrei sottoporvi questo quesito. E' in fondo in fondo una mia curiosità
personale.

Supponiamo di avere il Sig. Rossi in possesso del diploma di geometra.
E' da parecchi anni che svolge il proprio lavoro di ragioniere presso lo
studio dello zio ragioniere commercialista. Il Sig. Rossi è diventato un
"mago" in fatto di contabilità, paghe, contributi, dichiarazioni dei
redditi, ecc.ecc.

Ora, oltre che giustamente chiamarlo Sig. Rossi, lo devo chiamare Rag.
Rossi, perché è la sua attuale professione, oppure Geom. Rossi perché è in
possesso di quel diploma di maturità?
C'è qualche altra alternativa del caso?

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risolveranno questo mio
dilemma.

Gradirei, oltre che un parere personale, se si facesse anche accenno a
qualche normativa o legge di riferimento che "attesti" la vostra
interpretazione.

Mario

unread,
Nov 18, 1999, 3:00:00 AM11/18/99
to
Solo parere personale:

Geom. Rossi perchè dimostrabile con documento ufficiale (il diploma).
Anche se espertissimo di ragioneria, non potrà mai usare l'appellativo Rag.
in documenti pubblici perchè non è dimostrabile con documenti.

Se il Geom. Bianchi con diploma di Geometra lavora anche 20 anni con un
ingegnere e diventa un "mago" di calcoli
strutturali, progettazione di ponti strallati, progettazione di palazzi di
100 piani, non credo proprio
che sulla porta del suo ufficio possa incollare la targhetta "Ing. Bianchi".


Geom. Mario Bruno Mulas.

abc <a...@abc.it> wrote in message 94293099...@tango.comm2000.it...

Geom. Bonomo Mario

unread,
Nov 19, 1999, 3:00:00 AM11/19/99
to
Secondo me è solo il Sig RXXXX e basta ! il titolo di Geometra spetta
a coloro i quali lo hanno conseguito presso un istituto tecnico e si
sono iscritti all' Albo della provincia di residenza.. questo lo
stabilisce la Legge istitutiva degli Albi e ordini professionali del
1929. Ogni abuso sarà punito con un docfa in faccia e un frazionamento
di p...lle
ciao mario


--
Posted from mta14-acc.tin.it [212.216.176.45]
via Mailgate.ORG Server - http://www.mailgate.org

Ermanno

unread,
Nov 19, 1999, 3:00:00 AM11/19/99
to
"Geom. Bonomo Mario" <si...@tin.it> wrote in message
383498E9...@tin.it...

> Secondo me è solo il Sig RXXXX e basta ! il titolo di Geometra spetta
> a coloro i quali lo hanno conseguito presso un istituto tecnico e si
> sono iscritti all' Albo della provincia di residenza.. questo lo
> stabilisce la Legge istitutiva degli Albi e ordini professionali del
> 1929. Ogni abuso sarà punito con un docfa in faccia e un frazionamento
> di p...lle
> ciao mario
>


Caro Collega,
ti ripropongo un messaggio in merito apparso il 10/10/99 sul newsgroup che
probabilmente ti è sfuggito.

Nessun dorma.

Ermanno.


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--------------
Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare lo Studio Bosetti & Gatti
per la competente ed immancabile presenza su questo NG.
Per quanto riguarda il messaggio in oggetto ho conosciuto una vicenda
analoga; in quell'occasione sono stato messo a conoscenza, da un consigliere
comunale che si è rivolto al collegio provinciale per avere competenti
chiarimenti, di una determinazione del collegio dei geometri.

La risposta del collegio, è totalmente contraria a quanto afferma lo Studio
Bosetti & Gatti; si legge, tra l'altro, che:
"... omissis ...
La professione di geometra può essere legittimamente esercitata solo dagli
iscritti ad apposito Albo Professionale; in diversa ipotesi, la fattispecie
di abusivo esercizio della professione è sanzionato dall'art. 348 del Codice
Penale.
Tale ipotesi di reato sopra descritta, ricorre tuttavia solo in caso di
compimento di atti propri o tipici della professione, in quanto ad essa
riservati in via esclusiva e non anche in caso di compimento di atti che,
seppure in qualche modo connessi all'esercizio professionale, difettano di
tipicità nel senso sopra indicato e possono pertanto essere compiuti da
chiunque.
Parimenti, non costituisce abusivo esercizio della professione, nè tantomeno
integra l'ipotesi delittuosa di usurpazione di titolo (ex art. 498 C.P.) il
fregiarsi del titolo di "geometra" ove tale titolo sia stato legittimamente
acquisito a seguito di conseguimento di diploma.
Ciò premesso e con riferimento allo specifico caso sottoposto, si ha
riguardo di precisare che la Giunta comunale di ....., nel conferire al
geometra ..... "l'incarico per un arco di tempo limitato, di collaborare con
il Sindaco ed il Segretario comunale per l'istruttoria delle pratiche del
settore urbanistica/edilizia privata", era, come risulta dal testo del
provvedimento, perfettamente a conoscenza della non iscrizione ad Albo
Professionale del Geom. ..... .
Il conferimento dell'incarico risulta per contro suffragato
dall'individuazione di una comprovata competenza nel settore urbanistico,
acquisita nei 15 anni di esercizio della funzione di tecnico comunale.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate si precisa quindi che, nella
misura in cui l'incarico conferito non integri e non contempli il compimento
di atti tipici della professione di geometra, bensì consista (come è dato a
intender dal contenuto della delibera della G.C.) nella prestazione di una
mera attività di consulenza nei confronti degli organi comunali, pienamente
legittimi appaiono tanto il provvedimento amministrativo di conferimento di
incarico, quanto la sottoscrizione da parte del Geom. ..... del relativo
disciplinare.
... omissis ..."


Al dilà delle mie personali convinzioni connesse alla salvaguardia ed alla
tutela della libera professione e degli iscritti, nonchè del ruolo dei
"vigilanti", mi piacerebbe sapere quale delle due tesi occorre tenere in
considerazione.

Ermanno.


Studio BOSETTI & GATTI ha scritto nel messaggio
<7to5er$s1h$1...@nslave1.tin.it>...
>No, non è corretto,
>per lo svolgimento dell'incarico professionale descritto (possibile per un
>geometra in comuni fino a 10000 abitanti ai sensi del r.d. n. 279 del 1929)
>è necessaria l'iscrizione all'Albo.
>Diversamente la delibera di incarico è nulla (quindi inesistente, non
>annullabile quindi illegittima ma efficace) in quanto contraria a norma
>imperativa, il tecnico risponde del reato di cui all'articolo 348 codice
>penale (reclusione fino a sei mesi o con la multa da 200.000 a 1 milione di
>lire) mentre gli amministratori che conferiscono l'incarico rispondono del
>reato di cui all'articolo 323 stesso codice.
>L'incarico in parola NON conferisce diritto alla retribuzione.
>
>Ovviamente a nulla rileva che lo stesso geometra in precedenza rivestisse
>la carica di tecnico comunale in altro comune: se era assunto, nessun
>problema, se era titolare di incarico professionale gli stessi reati sono
>già stati commessi.
>
>
>--

----------------------------------------------------------------------------
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Ermanno

unread,
Nov 19, 1999, 3:00:00 AM11/19/99
to

Ermanno

unread,
Nov 19, 1999, 3:00:00 AM11/19/99
to

Ermanno

unread,
Nov 19, 1999, 3:00:00 AM11/19/99
to

Lele

unread,
Nov 20, 1999, 3:00:00 AM11/20/99
to

abc <a...@abc.it> wrote in message 94293099...@tango.comm2000.it...

> Supponiamo di avere il Sig. Rossi in possesso del diploma di geometra.


> E' da parecchi anni che svolge il proprio lavoro di ragioniere presso lo
> studio dello zio ragioniere commercialista. Il Sig. Rossi è diventato un
> "mago" in fatto di contabilità, paghe, contributi, dichiarazioni dei
> redditi, ecc.ecc.

cut

Secondo me e' solo un semplice dipendente che svolge mansioni di ragioniere.
Ad ogni modo perche' mai un geometra puo' definirsi tale solo se e' iscritto
all'albo?
Potrebbe anche essere assunto da un'impresa di costruzioni come geometra
impiegato nella ditta, stipendiato ma con mansioni professionalmente
equiparate a quelle di molti liberi professionisti...

E' chiaro: la legge dice una cosa....ma non dobbiamo neanche essere troppo
tassativi....quello che traspare poi e' la realta' dei fatti.

Attendo ulteriori opinioni.
Bye Lele


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