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Sanatoria paesaggistica per variazioni di prospetto non visibili

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Windof

unread,
Apr 14, 2023, 7:02:45 AM4/14/23
to
Dovendo regolarizzare delle modifiche alle aperture finestrate: una
finestra che affaccia su un balcone con parapetto in muratura diventata
porta, pertanto nulla di visibile sui prospetti, né dai disegni né
materialmente con foto, è necessaria la sanatoria paesaggistica o se ne
può fare a meno?

SEVERINO

unread,
Apr 14, 2023, 10:01:29 AM4/14/23
to
A me risulta che se i fori non sono rilevanti in ambito paesaggistico
non serve l'autorizzazione.

"Si evidenzia che essendo stata mantenuta la sagoma del foro e
conservate le simmetrie degli allineamenti in facciata, tale modifica
concretamente non altera la percettibilità prospettica dell’edificio e
mantiene inalterata la lettura complessiva del prospetto."


"Gli interventi oggetto della presente....... in sanatoria riguardanti
il foro nel prospetto ........, in riferimento ai dettami dell’art. 149
comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004, non
comportando “alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore
dell’edificio”, come meglio specificato, in fatto di percettibilità,
nella presente relazione nel precedente capitolo “...............”, non
necessitano di rilascio di autorizzazione paesaggistica.
Si evidenzia inoltre che a seguito all’introduzione della
semplificazione di cui al Punto A1 dell’allegato A del D.P.R. n. 31 del
13/02/2017 le modifiche interne qui segnalate, non comportando
alterazione dell’aspetto esterno dell’edificio, sono anch’esse escluse
dall’autorizzazione paesaggistica."

Poi dipende dall'ufficio tecnico e responsabile.

Windof

unread,
Apr 14, 2023, 12:33:50 PM4/14/23
to
Questo concetto: "non altera la percettibilità prospettica dell’edificio
e mantiene inalterata la lettura complessiva del prospetto" è quanto io
sostengo.
Come si può vedere dai prospetti dell’elaborato progettuale e dalle foto
della facciata l’intervento di modifica non è apprezzabile, nemmeno è
visibile da foto aeree.

Stante la premessa, la mia interpretazione della normativa è che tale
intervento poiché non modifica e non riguarda il prospetto dell’edificio
inteso come parte a vista, non essendo appunto apprezzabile in alcun
modo, non richieda autorizzazione paesaggistica.

Secondo il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata”. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo
2017, n. 68, a mio parere l’intervento andrebbe ricercato tra quelli al
punto B3, se interpretato come modifica dell’aspetto esteriore delle
facciate, ma in questo caso non si altera la percettibilità prospettica
dell’edificio e si mantiene inalterata la lettura complessiva del
prospetto.
Diversamente sarebbe come considerare facciata anche il pavimento del
balcone, soggetto ad autorizzazione paesaggistica per cambio materiali o
colori, non mi pare rientri negli interventi soggetti ad autorizzazione
paesaggistica.

Devo sentire l'ufficio tutela, per telefono il tecnico mi prospettava
che l'intervento possa ricadere in ristrutturazione edilizia, non in
manutenzione straordinaria che, in effetti, prevede "modifiche ai
prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per
mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso
allo stesso" dunque non di altro tipo, per cui l'art. 149 del D.lgs
42/2004 non andrebbe considerato.

Windof

unread,
Apr 18, 2023, 4:06:46 AM4/18/23
to
Il 14/04/2023 16:01, SEVERINO ha scritto:
Alla Tutela Paesaggio mi hanno confermato opere in A1.
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