Questo concetto: "non altera la percettibilità prospettica dell’edificio
e mantiene inalterata la lettura complessiva del prospetto" è quanto io
sostengo.
Come si può vedere dai prospetti dell’elaborato progettuale e dalle foto
della facciata l’intervento di modifica non è apprezzabile, nemmeno è
visibile da foto aeree.
Stante la premessa, la mia interpretazione della normativa è che tale
intervento poiché non modifica e non riguarda il prospetto dell’edificio
inteso come parte a vista, non essendo appunto apprezzabile in alcun
modo, non richieda autorizzazione paesaggistica.
Secondo il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata”. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo
2017, n. 68, a mio parere l’intervento andrebbe ricercato tra quelli al
punto B3, se interpretato come modifica dell’aspetto esteriore delle
facciate, ma in questo caso non si altera la percettibilità prospettica
dell’edificio e si mantiene inalterata la lettura complessiva del
prospetto.
Diversamente sarebbe come considerare facciata anche il pavimento del
balcone, soggetto ad autorizzazione paesaggistica per cambio materiali o
colori, non mi pare rientri negli interventi soggetti ad autorizzazione
paesaggistica.
Devo sentire l'ufficio tutela, per telefono il tecnico mi prospettava
che l'intervento possa ricadere in ristrutturazione edilizia, non in
manutenzione straordinaria che, in effetti, prevede "modifiche ai
prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per
mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso
allo stesso" dunque non di altro tipo, per cui l'art. 149 del D.lgs
42/2004 non andrebbe considerato.