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dia irregolare dopo i trenta giorni

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Sergio Ellena

unread,
Nov 6, 2004, 11:18:38 AM11/6/04
to
secondo voi il Comune (in piemonte) può revocare o annullare una D.I.A.
palesemente irregolare, anche se l'ufficio tecnico del comune non ha
rilevato irregolarità entro i trenta giorni stabiliti. Di conseguenza quanto
edificato deve essere abbattutto oppure anche se "non sanabile" deve essere
lasciato ed ultimato e sono possibili solo sanzioni al tecnico asseveratore
ed al responsabile del procedimento? grazie


MioMao

unread,
Nov 7, 2004, 4:24:56 AM11/7/04
to
Ciao Sergio

> secondo voi il Comune (in piemonte) può revocare o
> annullare una D.I.A. palesemente irregolare, anche se
> l'ufficio tecnico del comune non ha rilevato irregolarità
> entro i trenta giorni stabiliti.

Si.
Se la DIA -è- irregolare... è chiaro che -E'- irregolare (è Tautologico) :-D
...quindi può essere invalidata anche dopo i 30 gg.
Del resto è una "Autodenuncia", nella quale -prima di iniziare le opere- si
dichiara la regolarità legale dell'oggetto da realizzare.
Quindi, nel caso di "falso"... è invalidabile e punibile.

> Di conseguenza quanto edificato deve essere abbattutto

Se non è conforme ai regolamenti... si.

> oppure anche se "non sanabile" deve essere
> lasciato ed ultimato
> e sono possibili solo sanzioni al tecnico asseveratore
> ed al responsabile del procedimento?

Se non rispetta i regolamenti vigenti.. va demolito (con sanzione
amministrativa e denuncia penale per abuso edilizio, naturalmente).

--
Ciao e fai il bravo!
MioMao


Gabriele Pranzo®

unread,
Nov 7, 2004, 10:48:15 AM11/7/04
to
On Sat, 06 Nov 2004 16:18:38 GMT, "Sergio Ellena"
<sergio...@libero.it> wrote:

>secondo voi il Comune (in piemonte) può revocare o annullare una D.I.A.
>palesemente irregolare

Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2004, n. 308 (annulla T.A.R.
Veneto, sez. II, 13 gennaio 2003, n. 324)
In tema di d.i.a. edilizia il decorso del termine di 20 (ora 30)
giorni non comportava la formazione del consenso, che seguiva, invece,
solo dopo il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19 della
legge n. 241 del 1990, Solo con l'articolo 23 del nuovo T.U.
dell'Edilizia il termine (unificato) di 30 giorni vale sia per
l’inizio dei lavori che per la preclusione dell’intervento inibitorio
della p.a.


Ciao ciao.

--
gabriele pranzo-zaccaria architetto
ICQ 77540493

*underlabo -226
laboratorio di progettazione
via gran san bernardo 5, milano
www.underlabo.it

MioMao

unread,
Nov 7, 2004, 11:35:23 AM11/7/04
to
> legge n. 241 del 1990, Solo con l'articolo 23 del nuovo T.U.
> dell'Edilizia il termine (unificato) di 30 giorni vale sia per
> l'inizio dei lavori che per la preclusione dell'intervento inibitorio
> della p.a.


No, 'spetta.... fammi capire: secondo quella sentenza, trascorsi i 30 gg, se
il Comune non interrompe la procedura... la DIA è comunque "valida", anche
se difforme dai regolamenti vigenti (es. un vero e proprio abuso edilizio)?
.......non ci posso credere. :-)

DOCstone

unread,
Nov 7, 2004, 12:02:51 PM11/7/04
to
"Sergio Ellena" <sergio...@libero.it> ha scritto:

> secondo voi il Comune (in piemonte) può revocare o annullare una D.I.A.
> palesemente irregolare, anche se l'ufficio tecnico del comune non ha
> rilevato irregolarità entro i trenta giorni stabiliti.

Si.
Sebbene sia decorso il termine interdittivo per l'inizio dei lavori della
DIA, anchein seguito l'Amministrazione ha il potere-dovere di intervenire
qualora non vi sia conformità alla normativa edilizia ed urbanistica o negli
altri casi in cui non sia applicabile la DIA. (T.A.R. Lombardia, Brescia, 13
aprile 2002, n. 686)

In tal caso l'A.C. da avvio ad un procedimento di annullamento, un po' come
per l'annullamento di una concessione edilizia.

> Di conseguenza quanto
> edificato deve essere abbattutto oppure anche se "non sanabile" deve
essere
> lasciato ed ultimato

Si e no.
Resta ferma la facoltà di richiedere la sanatoria per le opere realizzate in
assenza di titolo abilitativo

> e sono possibili solo sanzioni al tecnico asseveratore

Si e no.
Non è detto che ad ogni DIA respinta corrisponda una sanzione al tecnico;
spesso è un problema di diversa interpretazione delle norme da parte
dell'ufficio, oppure di fatti nuovi non noti al tecnico o di tanti altri
casi.
Ovviamente, in caso di chiara malafede è normale che ci siano delle azioni a
carico del tecnico.

> ed al responsabile del procedimento? grazie

Vale quanto detto sopra. L'errore è cosa diversa dal falso.

Ciao
DOCstone


ProgHettoLab

unread,
Nov 7, 2004, 1:50:14 PM11/7/04
to
L’amministrazione comunale può inibire l’esecuzione dei lavori oggetto
di una denuncia di inizio attività solo entro 30 giorni dalla
presentazione della stessa.

Il termine di 30 giorni previsto dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R.
380/2001) al comma 1 dell’art. 23 è da ritenersi, secondo il TAR di
Napoli (sentenza n. 4532/2004), perentorio.

Decorso inutilmente tale periodo l’amministrazione può tuttavia adottare
provvedimenti sanzionatori che possono avere natura pecuniaria e/o
imporre il ripristino della situazione preesistente (secondo i lavori
effettuati).

Ciao.
pMB

--
Pierluigi Maria Bovi Architetto
Yahoo! Messenger [proghettolab]
ICQ [272553328]

ProgHettoLab - Laboratorio per la Progettazione Integrata
Via Barletta 11, Foggia (Italy)
www.proghettolab.it

Andrea Zanini

unread,
Nov 8, 2004, 2:29:28 AM11/8/04
to
Sergio Ellena ha scritto:

Al di là di tutte le leggi e le sentenze citate correttamente da altri
tieni presente che per il principio di autotutela della Pubblica
Amministrazione il Comune ha potere di intervenire e prendere
provvedimenti in ogni tempo.

Cordialmente

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Gabriele Pranzo®

unread,
Nov 8, 2004, 1:53:57 PM11/8/04
to
On Sun, 7 Nov 2004 17:35:23 +0100, "MioMao"
<chied...@pappapero.it.invalid> wrote:

>No, 'spetta.... fammi capire: secondo quella sentenza, trascorsi i 30 gg, se
>il Comune non interrompe la procedura... la DIA è comunque "valida", anche
>se difforme dai regolamenti vigenti (es. un vero e proprio abuso edilizio)?

Mah... ti copio la sentenza, poi mi dirai:

EDILIZIA E URBANISTICA - 098


Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2004, n. 308 (annulla T.A.R.
Veneto, sez. II, 13 gennaio 2003, n. 324)
In tema di d.i.a. edilizia il decorso del termine di 20 (ora 30)
giorni non comportava la formazione del consenso, che seguiva, invece,
solo dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19 della

legge n. 241 del 1990, Solo con l'articolo 23 del nuovo T.U.
dell'Edilizia il termine (unificato) di 30 giorni vale sia per
l'inizio dei lavori che per la preclusione dell'intervento inibitorio
della p.a.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente decisione

sul ricorso in appello n. 2153/2003, proposto dal Comune di VENEZIA,
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti N.P.,
M.M.M. e G.G. e presso il primo elettivamente domiciliato in ...

contro

L.B., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. A.I.
presso il quale elettivamente domiciliata in ...

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. di Venezia, Sezione II, 13 gennaio 2003, n.
324;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti di causa;
vista l'ordinanza della Sezione n. 1237 del 1° aprile 2003, di
accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia
della sentenza appellata;
relatore, alla pubblica udienza del 18 novembre 2003, il Consigliere
Paolo Buonvino; uditi, l'avv. P. per il Comune appellante e l'avv. I.
per l'appellata.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1) - Con la sentenza qui appellata il T.A.R. ha accolto il ricorso
proposto dalla Sig.ra L.B. per l'annullamento del provvedimento
comunale 6 settembre 2002, n. 2002/341146, di diffida a non eseguire i
lavori indicati nella D.I.A.
2) - Per l'appellante Comune di Venezia la sentenza sarebbe erronea e
dovrebbe essere riformata.

Si è costituita l'appellata, insistendo per l'infondatezza
dell'appello e per la conferma della sentenza appellata.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti
difensivi.

DIRITTO

1) - Con la sentenza in forma semplificata qui impugnata il T.A.R. ha
accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata per l'annullamento
del provvedimento comunale 6 settembre 2002, n. 2002/341146, di
diffida a non eseguire i lavori indicati nella D.I.A.

Deduce il Comune appellante l'erroneità della sentenza in quanto
basata su di una non corretta interpretazione normativa.

2) - L'appello è fondato.

Nella specie, l'originaria ricorrente ha notificato al Comune di
Venezia, in data 18 luglio 2002, la Dichiarazione di Inizio Attività
per opere che sarebbe andata ad eseguire in variante alla concessione
edilizia n. 73/86 e successive varianti alla stessa nn. 95/1999 e
9592/2001 (si trattava dell'esecuzione di opere di modifica
all'edificio sito in via Cà Marcello, sezione Mestre, finalizzate ad
adibire la nuova costruzione ad uso turistico-ricettivo, anziché
direzionale).

Il Comune, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha diffidato
l'interessata dal dare esecuzione ai lavori, in quanto il cambio d'uso
non era da ritenersi consentito dal vigente strumento urbanistico.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto avverso tale determinazione
nella considerazione che, decorso inutilmente il termine di giorni
venti di cui all'art. 4, comma 15, del D.L. n. 398/1993, convertito in
legge n. 493/1993, non poteva più essere esercitato, dal Comune, il
potere inibitorio ivi previsto, ma potevano solo essere emanati
provvedimenti di autotutela e sanzionatori.

3) - Tale convincimento non può essere condiviso.

E, invero, ai sensi dell'art. 4 (come sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) comma 7, del decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito in legge n. 493 del 4 dicembre 1993,
"i seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio
attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 4
dicembre 1993, n. 537":

"e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino
modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile;
f) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la
destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e
non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione
edilizia..".

Ai sensi del comma 11 dello stesso art. 4, poi, "nei casi di cui al
comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori
l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività" .

Ebbene - premesso che, nel caso in esame, il Comune non ha fatto
questione alcuna circa l'astratta applicabilità della disciplina
relativa alla D.I.A. in una fattispecie quale quella in esame, di
variante a concessione edilizia incidente anche sulla destinazione
d'uso - è da notare che, in effetti, il decorso di venti giorni dal
momento della denuncia di inizio attività non determina affatto, in
base alle norme succitate, che hanno trovato applicazione nella
specie, la formazione di un sostanziale silenzio assenso o, comunque,
di un consenso tacito all'esecuzione dell'opera.

Al contrario, in base a dette norme, il termine di venti giorni a
seguito della cui decorrenza potevano essere iniziati i lavori valeva
solo come termine di massima utile a consentire alla P.A. di
verificare la ritualità della denuncia ai sensi del citato art. 4.

In tal caso, difettando un immediato intervento della Amministrazione,
potevano essere iniziati, in base al predetto regime normativo, i
lavori, ma ciò non inibiva affatto che la stessa Amministrazione
potesse, poi, intervenire, nel rispetto del disposto di cui all'art.
19 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 2 della legge n.
537/1993, e degli specifici termini ivi indicati (sessanta giorni) per
inibire il prosieguo dell'attività intrapresa.

In base all'art. 19 ore detto, infatti, "in tutti i casi in cui
l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso
comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge.. l'atto di
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività
da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge In
tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre
sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del
caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa".

Il decorso del termine di soli venti giorni di cui al comma 7 del d.l.
n. 398/1993, quindi, non comportava la formazione del consenso, questa
potendo seguire, se del caso, solo dopo il decorso di sessanta giorni
ai sensi delle norme appena riportate.

Il richiamo all'art. 2 della legge n. 537/1993, modificativo dell'art.
19 della legge n. 241/1990, operava, infatti, un rinvio dinamico al
quale si ricollegava l'operatività, anche nel campo edilizio, e a
determinate condizioni, di tale disciplina; ma non sostituiva affatto
al termine, ivi indicato, di sessanta giorni - necessario per la
formazione del consenso - quello più breve, di appena venti giorni,
previsto per la D.I.A. (termine, questo, normalmente inidoneo ai fini
di un compiuto esame delle pratiche edilizie da parte della P.A.,
specialmente nei grandi centri).

E poiché nella specie il Comune di Venezia ha fatto pervenire
all'interessata la propria determinazione preclusiva del consenso
prima del decorso di sessanta giorni dal ricevimento, da parte della
stessa Amministrazione, della D.I.A., ne consegue la legittimità,
sotto il profilo in esame, del provvedimento impugnato.

4) - Può soggiungersi, ad ogni buon conto, che, a disciplinare la
D.I.A., è sopravvenuto il T.U. in materia edilizia 6 giugno 2001, n.
380, che ha modificato l'assetto normativo che ha trovato applicazione
nella specie.

In particolare, l'art 23 (R) [la cui rubrica reca: - (L comma 3 e 4 -
R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attività)
- (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce
l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come
modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)] prescrive che:

- comma 1: "il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la
denuncia..";
- comma 6: "il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata
l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento".

Il T.U. per l'edilizia ha, quindi, espressamente collocato allo
scadere del trentesimo giorno dalla notificazione della D.I.A. il
termine dopo il quale l'interessato può iniziare i lavori e il termine
ultimo entro il quale la P.A. può inibire l'inizio delle opere; in
altre parole, ha unificato i due termini in questione, ampliando
quello relativo all'inizio dei lavori e dimezzando quello relativo
all'adozione di eventuali misure inibitorie preventive.

Vertendosi, però, come si ripete, in una fattispecie caratterizzata
dall'applicabilità della pregressa disciplina normativa, non può che
ribadirsi la piena correttezza, nel caso in esame, dell'operato del
Comune di Venezia.

5) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto
e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il
ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente
compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, respinge il ricorso
di primo grado.

Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.

Così deciso in Roma il 18 novembre 2003 dal Collegio costituito dai
Sigg.ri:

ALFONSO QUARANTA - Presidente
PAOLO BUONVINO - Consigliere est.
FRANCESCO D'OTTAVI - Consigliere
CLAUDIO MARCHITIELLO - Consigliere
ANIELLO CERRETO - Consigliere

MioMao

unread,
Nov 8, 2004, 2:13:57 PM11/8/04
to
> Mah... ti copio la sentenza, poi mi dirai:


Grazie Gabriele!
Un bacio in fronte (puah!) :-P
...Sembra essere molto-ma-molto-ma-molto interessante.
Me lo sono letto d'un fiato... Ora lo sto stampando e quindi me lo leggerò
con più calma.

....e poi ti dirò! :-)

Grazie, davvero! :-)

Maci

unread,
Nov 9, 2004, 8:36:10 AM11/9/04
to
"Gabriele Pranzo®" <gabripran...@tiscalinet.it> ha scritto nel
messaggio news:n1gvo0tggpiifdc2u...@4ax.com...

> Mah... ti copio la sentenza, poi mi dirai:
>

Detta così sembrerebbe quasi che qualsiasi opera fatta con la DIA,
passati i 30 giorni, acquisisce legittimità.
In realtà viene a mancare solo il potere del comune di dire "fermi
tutti, la DIA non è legittima".
Ma l'eventuale opera così realizzata costituisce comunque un abuso.
Infatti la sentenza che hai inviato dice:

> Il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto avverso tale determinazione
> nella considerazione che, decorso inutilmente il termine di giorni
> venti di cui all'art. 4, comma 15, del D.L. n. 398/1993, convertito in
> legge n. 493/1993, non poteva più essere esercitato, dal Comune, il
> potere inibitorio ivi previsto, ma potevano solo essere emanati
> provvedimenti di autotutela e sanzionatori.
>

Sbaglio?

Ciao

Maci


MioMao

unread,
Nov 9, 2004, 8:53:11 AM11/9/04
to
> Detta così sembrerebbe quasi che qualsiasi opera fatta con la DIA,
> passati i 30 giorni, acquisisce legittimità.
> In realtà viene a mancare solo il potere del comune di dire "fermi
> tutti, la DIA non è legittima".
> Ma l'eventuale opera così realizzata costituisce comunque un abuso.
> Infatti la sentenza che hai inviato dice:
[...]
> Sbaglio?

Secondo me non sbagli.
Anzi... a voler essere pignoli, pare essere un "cane che si morde la coda".

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