Sconosciuto <
scono...@sconosciuto.it> wrote:
> Stante il fatto che l'imposta è stato poi definitivamente abolita, a mio
> parere la stessa non è più dovuta.
C'è stata una circolare esplicativa dell'AdE sulla finanziaria 2002 che
mi crea più dubbi che certezze, perché esclude dall'INVIM una serie di
casistiche in cui non rientro:
La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) all'articolo 8,
comma 1, prevede la soppressione dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili (d'ora in poi INVIM), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, a decorrere dal 1°
gennaio 2002. Per cui, è necessario, per l'ultima volta, pagare
l'imposta sugli immobili per i quali si realizzano i presupposti fino al
31 dicembre 2001 (alienazione a titolo oneroso e decorso del decennio).
In verità, l'INVIM era stata già abolita dal decreto legislativo - del
30 dicembre 1992, n. 504, articolo 17, commi 6 e 7 (istitutivo dell'ICI)
- che aveva fissato un regime transitorio di applicazione di questa
imposta, limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31
dicembre 1992, qualora i presupposti impositivi (alienazione a titolo
oneroso, acquisto a titolo gratuito e decorso del decennio) si fossero
manifestati nell'arco temporale 1° gennaio 1993 - 31 dicembre 2002. Il
legislatore quindi, con questo intervento normativo, ha anticipato di un
anno l'abolizione dell'INVIM.
E' opportuno precisare che, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n.
342, non sono più soggetti all'INVIM ed all'imposta sostitutiva della
stessa (Decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, articolo 11, comma 3,
convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140) gli immobili trasferiti
con successioni per le quali il termine di presentazione delle relative
dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000, e quelli
trasferiti per donazioni effettuate dal 1° gennaio 2001 (cfr. circolare
16 novembre 2000, n. 207).
Per gli immobili soggetti all'INVIM decennale per i quali il decennio si
compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, l'articolo 20 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva previsto la possibilità che, in
luogo dell'INVIM decennale, entro il 30 marzo 2001 fosse corrisposta
un'imposta sostitutiva pari allo 0,10% del valore determinato secondo i
criteri stabiliti nello stesso articolo. Nel caso di opzione per
l'imposta sostitutiva, il comma 3 dell'articolo 20 aveva escluso
l'obbligo di dichiarazione - previsto dall'articolo 18 del d.P.R. n. 643
del 1972 - per gli immobili assoggettati all'INVIM straordinaria, ai
sensi del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.
Considerata l'evoluzione normativa, l'imposta è dovuta, ai sensi
dell'articolo 2 del d.P.R. 643 del 1972, sugli incrementi di valore
realizzati fino al 31 dicembre 1992, per gli atti di alienazione di
immobili a titolo oneroso stipulati fino al 31 dicembre 2001, anche se
registrati dopo tale data.
Per quanto riguarda la dichiarazione decennale, poi, le società, gli
enti e tutti gli altri soggetti ai quali appartenevano beni immobili a
titolo di proprietà o di enfiteusi già alla data del 31 dicembre 1991 e
che ne hanno mantenuto la titolarità fino al 31 dicembre 2001, qualora
non rientrino tra le ipotesi previste dall'articolo 20 comma 3 (immobili
assoggettati all'INVIM straordinaria di cui al decreto legge 299 del
1991 e all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 della legge 388
del 2000), sono ancora obbligati alla dichiarazione INVIM decennale
(articolo 3 del d.P.R. 643 del 1972). Infatti, essendosi compiuto il
decennio entro il 31 dicembre 2001, devono presentare la dichiarazione -
ai sensi dell'articolo 18 commi 6 e 7 del d.P.R. 643 del 1972 - relativa
all'incremento di valore degli immobili realizzato fino al 31 dicembre
1992.
Inoltre, sono esonerati da quest'ultimo adempimento - ai sensi del
secondo comma dell'articolo 8 della legge 448 del 2001 - coloro che, con
riferimento agli immobili diversi da quelli edificabili, non abbiano
optato per l'imposta sostitutiva (articolo 20 della legge 388 del 2000),
sempre che non sia dovuta l'INVIM, in quanto non sussiste incremento
imponibile, e che il valore finale dichiarato ai fini dell'INVIM
straordinaria alla data del 31 ottobre 1991 non sia inferiore a quello
determinato applicando all'ammontare della rendita catastale - anche
presunta - i moltiplicatori previsti dall'articolo 1 del decreto legge
n. 299 del 1991.
Ci sarebbe da capire cosa si intende "realizzazione del presupposto"...
data di apertura della successione o data di presentazione della
dichiarazione?!
Se è la data della dichiarazione, perché DEAS prevede ancora la
possibilità di calcolare l'INVIM?!