Il 16/01/2015 14.57, Tigers ha scritto:
> Il 16/01/2015 12:54, castore ha scritto:
> [snip]
>> un bagno ha sicuramente una capacità di rendita propria; se non ci fosse
>> voglio vedere come si possono utilizzare gli alloggi;
>
> Lo vedi che ti rispondi da solo? Il bagno serve "per utilizzare gli
> alloggi" non di per se'. Da solo non ha autonomia.
il bagno HA autonomia reddituale tanto quanto un garage o una cantina;
lo metto in categoria A perchè lo ritengo più logico (non saprei in
quale altra categoria metterlo, se fosse una cantina lo metterei C/2) ma
il problema non è la categoria bensì l'autonomia reddituale
>
>> inoltre basta che
>> il condomìnio decida di affittarlo ad un condòmino oppure al bar del
>> piano terra sprovvisto di servizi igienici
>
> Discorso che ha poco significato, dato che bisogna considerare
> l'ordinarieta' della UIU. La tua non e' una situazione ordinaria, se no
> di fatto i BCNC non esisterebbero piu': posso sempre vendere un pezzo di
> cortile al vicino, oppure assegnare la lavanderia in esclusiva ad una
> UIU invece che tenerla come comune, o vendere un pezzo di pianerottolo
> per ampliare un appartamento etc. etc. etc.
l'ordinarietà è una cosa, l'autonomia reddituale un altra; infatti il
cortile quando cessa di essere comune diventa F1, la lavanderia non è
mai BCNC ma sempre BCC, il pianerottolo è per antonomasia una parte
comune ed è sempre di default un BCNC (solo se lo vendi devi frazionarlo
e metterlo in C/2); l'ordinarietà serve per attribuire la categoria
all'interno del gruppo; ad esempio, una villa A/8 mal tenuta è sempre
una villa A/8 perchè se fosse ORDINARIAMENTE mantenuta sarebbe
ovviamente una villa A/8; questo con il catasto delle rendite attuale,
quando verrà il catasto dei valori non si potrà più parlare di ordinarietà
>
>> altrimenti per quale motivo una autorimessa comune dovrei accatastarla
>> come BCC ?? cosa cambia dal bagno ?? o dalla lavanderia ??
>
> Questo perche' tipicamente l'autorimessa e' sempre considerata UIU
> autonoma anche se a servizio esclusivo di altra UIU: pensa alla tipica
> villetta con garage.
l'autorimessa è sempre considerata UIU autonoma perchè ha una classe ben
specifica (stalle, autorimesse, ecc.) (vedi art.9 istruzione per la
presentazione delle planimetrie RD 652/39) e quindi anche l'autorimessa
comune la devi mettere come BCC (tanto quanto la latrina o bagno che sia)
>
> Va anche detto che ad esempio il corsello delle autorimesse private lo
> metti come BCNC.
e certo, come potresti metterlo altrimenti?? è sempre e sicuramente un
BCNC al pari delle scale, degli androni, dei cortili, dei lastrici
solari, ecc, ecc. (sempre che cortili e lastrici solari siano di uso
comune); ti voglio anche ricordare la differenza tra accessori e
dipendenze; il bagno è un accessorio, il cortile è una dipendenza;
mentre le scale, gli androni d'ingresso, i corridoi delle cantine e
delle soffitte, i locali per i serbatoi dell'acqua non devono essere
indicati ne come accessori ne come dipendenze; in occasione non occorre
che vengano denunciati (art. 16 istruzione RD 652/39)
comunque:
Istruzioni per la presentazione delle planimetrie allegate a Regio
Decreto 652 del 13/04/1939, art 7:
costituisce unità immobiliare ogni parte d'immobile che, nello stato in
cui si trova, è di per sè utile ed atta a produrre un reddito proprio
...... ha una utilità indipendente ed è perciò capace di produrre un
reddito proprio nettamente distinguibile da un maggior complesso.
Pertanto ogni locale o insieme di locali che dispone di ingresso
separato da strada, cortile, pianerottolo, terrazza ed è destinato ad un
suo uso proprio ed autonomo costituisce UIU
quindi anche un cesso al pari di una stanza o di una cantina o di una
soffitta può avere autonomia reddituale e pertanto va censita nelle
categorie ordinarie o speciali
così come indicato nell'art. 5 del suddetto RD, ovvero:
si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello
stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un
reddito proprio
un cesso è affittabile a chicchessia e quindi è una UIU; non può essere
così per le scale, per i pianerottoli, per gli androni comuni, ecc.
(fino a quando non vengono frazionati e destinati ad uso esclusivo;)
infatti, se guardate gli accatastamenti del 1939, quando i bagni comuni
posti sul ballatoio erano la norma, in ogni scheda catastale si indicava
la latrina come accessorio comune e pertanto la si conteggiava nel
numero dei vani; perchè, seppur in piccola misura, concorreva a
determinare la rendita catastale; se oggi togliete tale vano dalla
consistenza ordinaria e lo mettete nei BCNC fate un evasione o elusione
fiscale che dir si voglia; del resto spiegatemi per quale motivo una
cantina da 2 mq viene censita in categoria C/2 (e produce reddito)
mentre un bagno no? perchè? perchè è comune? quindi anche la cantina, se
comune, non produce reddito?? e l'autorimessa si? non mi pare proprio
poco mi interessa quel che dicono i tecnici catastali che sovente sono
laureati in filosofia e mai hanno studiato una legge o istruzioni o
circolari del catasto e dall'alto del loro posto pubblico pretendono di
comandare e dicono fesserie a tutto spiano; la legge istitutiva del
catasto urbano è tutto sommato chiara e mai variata anche se oramai con
il docfa tutto è passato in secondo piano e l'importante è che venga
approvata la pratica .......... sigh sigh
comunque con questo mi fermo qui e lascio ognuno alle sue convinzioni ma
provate a scavare ed a parlare con tecnici anziani di quelli che il
catasto lo mangiano tutti i giorni a colazione e probabilmente saranno
più capaci di me a spiegare e quindi potrete meglio comprendere le mie
ragioni