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lavoratori in nero in cantiere - responsabilità D.L.

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MD

unread,
May 28, 2002, 2:00:31 PM5/28/02
to
il cantiere di cui devo fare il D.L. prevede due lavoratori in nero per i
primi 4 o 5 giorni dopo i quali i lavori verranno proseguiti da una regolare
impresa.
Il proprietario è stato da me fortemente esortato a non procedere in tale
maniera, ma non ne vuole sapere.
Quali sono le possibili responsabilità per il D.L.?In teoria non c'è ne
dovrebbero essere, poichè il D.L. non è responsabile per quanto riguarda la
sicurezza.
Inoltre in questo caso sarebbe peraltro inutile nominare i coordinatori e
redigere il PdS, poichè non si ricade nelle casistiche che lo richiedono.
Sull'inizio lavori e denuncia all'ASl figurerebbe solo il nome dell'impresa
regolare. Anche perchè, a dire il vero, non sarei in grado di riconoscere i
lavoratori in nero dai dipendenti dell'impresa, poichè non li conosco e non
rientra certo nei miei compiti andare a indagare su quello, perchè, come già
detto, sarebbe compito di un eventuale coordinatore. Non è forse vero che in
questo caso è l'impresa a non dovere fare entrare "estranei" in cantiere???


@katamail.com oriano

unread,
May 29, 2002, 4:54:11 AM5/29/02
to

"MD" <geod...@noicom.net> ha scritto nel messaggio
news:3cf3c64f$2...@news.cis.it...

> il cantiere di cui devo fare il D.L. prevede due lavoratori in nero per i
> primi 4 o 5 giorni dopo i quali i lavori verranno proseguiti da una
regolare
> impresa.
> Il proprietario è stato da me fortemente esortato a non procedere in tale
> maniera, ma non ne vuole sapere.
> Quali sono le possibili responsabilità per il D.L.?In teoria non c'è ne
> dovrebbero essere, poichè il D.L. non è responsabile per quanto riguarda
la
> sicurezza.
[cut]
Secondo me :
Siccome le figure responsabili sono il committente, l'impresario, il
coordinatore (se ci fosse), ma anche il famigerato responsabile dei lavori,
dovresti soprattutto evitare di prendere decisioni che potrebbero farti
assumere le responsabilità di quest'ultima figura, perché, ma penso che tu
lo sappia già, è quella che si sostituisce alle responsabilità del
committente, e siccome per sua colpa si sta violando la legge, dovrebbe
essere lui a farne le spese. Se vuoi essere proprio al sicuro però dovresti
spingerti oltre e costringere il committente a nominare un responsabile dei
lavori (tipo l'impresario per esempio).
P.S. La 494 - 528 si applica sempre anche se non c'è necessità di
coordinazione, il committente è quindi sempre il primo responsabile dei suoi
lavori.
ciao Oriano.


FvWzStupach

unread,
Jun 7, 2002, 2:19:29 PM6/7/02
to
. Se vuoi essere proprio al sicuro però dovresti
> spingerti oltre e costringere il committente a nominare un responsabile
dei
> lavori (tipo l'impresario per esempio).
> P.S. La 494 - 528 si applica sempre anche se non c'è necessità di
> coordinazione, il committente è quindi sempre il primo responsabile dei
suoi
> lavori.
> ciao Oriano.
>
>
il DL (Datore di Lavoro) non può essere Responsabile dei lavori che è figura
aggiuntiva ma non sostitutiva del committente. Come farebbe (art. 3, comma
8b DLgs 528) il Responsabile a "verificare l'idoneità tecnico-professionale
delle imprese esecutrici", ossia di sè stesso?!!
La DLL (Direzione Lavori) è responsabile, in solido, della sicurezza quando
non vengono nominati i coordinatori in quanto massimo dirigente in cantiere:
i decreti 164/1956 e 547/1955 non sono stati aboliti dalla 494 che è solo
recepimento della 626 e, più in generale, delle direttive europee.


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