In questo caso ho il vincolo sul Palazzo (storico) notificato nel 1911 per applicazione della L. 346 del 1909
Sempre nel 1911 entrava in vigore nel Comune dove è situato il Palazzo il primo Regolamento Edilizio.
L'unica planimetria della UIU oggetto di frazionamento è la planimetria catastale del 1940 vistata dall'uffciale dove conferma la consistenza a seguito di visita in loco, anche se non è un documento probatorio, ho la certezza della data di corrispondenza a quella planimetria.
Nel 1971 è sato depositato un frazionamento al catasto, dove venivano divise le due unità già in essere (essendo appartamento nobile con soprastante appartamento della servitù) tramite una parete interna che ha comunque comportato modifiche prospettiche, di questo frazionamento non c'è traccia ne in soprintendenza ne tantomeno in Comune.
Per completezza riporto l'art. 40 del R.D. 363 del 1913:
Allorché' nelle cose di cui alla presente sezione l'ente proprietario intenda eseguire restauro o lavori di qualsivoglia natura, anche, se si tratta di immobili, di semplice adattamento, dovrà inviare al sovrintendente la domanda coi relativi progetti per ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i restauri o lavori proposti siano dannosi alla cosa o in qualunque modo ne attenuino o ne menomino il carattere o l'interesse. Può anche il Ministero respingere in tutto o in parte i progetti presi in esame, e sostituirvene altri redatti dalla sovrintendenza.
E comunque anche la Legge 1 Giugno 1939, N.1089
riprende il solito principio al primo comma dell'art. 18:
1. I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente sovraintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
Per non parlare delle sanzioni sempre in merito all'art. 18 modificate dalla L. 44 del 1975
Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 750.000 a L. 37.500.000
Alle quali non è dato sapere la consistenza dell'applicazione, ovvero potrebbero richiedere diverse migliaia di euro, o addirittura chiedere la messa in pristino.