> A me nascono queste domande:
> - io devo per forza riesumare la vecchia domanda di condono? Non posso presentarne una ex-novo nel 120 giorni successivi al decreto di trasferimento?
> - non posso usufruire della tariffa prima casa se ci trasferisco la residenza? (nota: posseggo già un'altra casa in altro comune)
> - perché deve moltiplicare per 3? il tecnico dice che è una sanzione per le rate non pagate dall'ex proprietario, ma io non posso presentare una nuova domanda e quindi non moltiplicare per 3?
> - se faccio una nuova domanda, la devo fare secondo le regole di quale dei tre condoni?
> - gli interessi si calcolano fino alla data del pagamento o fino alla data dell'apertura del procedimento di esecuzione immobiliare (1993)?
>
> Scusate la lunghezza del post, era per essere esauriente. Spero che qualcuno abbia avuto la pazienza di leggere fin qui e ancor di più quella di rispondermi.
> Vi ringrazio molto
> Antonio
>
l'art. 39 dell Legge 724/94 stabilisce di:
- triplicare la differenza tra autocalcolato ed effettivamente
versato a titolo di oblazione, maggiorato degli interessi legali;
- anticipare gli oneri di costruzione e urbanizzazione, maggiorati del
10% per anno;
- la riduzione per prima casa si potrebbe (secondo buon senso),
applicare se viene dimostrato che il richiedente o altro parente fino al
6° grado vi ha dimorato effettivamente per un certo periodo.
secondo me, la questione potrebbe essere risolta facendosi notificare
gli importi dovuti e quindi impugnare tutto con il TAR.
- forse si potrebbe annullare la pratica e ripresentare tutto (entro 120
giorni dal trasferimento) con l'ultimo condono, ma tieni presente che
ogni regione ha stabilito limiti massimi di cubatura condonabile e
modificato le somme da versare. per esempio nel lazio, l'importo massimo
e' di 220 euro/mq e cmq lo dovresti prima concordare con l'uff. condono
del comune.
comunque trovati un buon tecnico, che sia in grado di mediare con il comune.