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Cambio di categoria d'ufficio postumo

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Tigers

unread,
Jun 6, 2017, 11:39:39 AM6/6/17
to
Nel gennaio 2011 presento DOCFA per stralcio di parte della corte
esclusiva di un C/3 che viene accorpata all'abitazione a fianco,
confermando rendita e consistenza dell'immobile perche' invariato
(specificato in relazione); trattasi di piccolo capannone da 500 mq
usato come officina da un piccolo fabbro.

Secondo la visura storica esattamente un anno dopo viene riportata
l'annotazione di variazione del classamento per "classamento e rendita
non rettificati entro 12 mesi..."

Poi a novembre 2016 dal nulla spunta una variazione per "aggiornamento
planimetrico che (oltre all'annotazione sul classamento non rettificato
come sopra) riporta un annotazione "di stadio: cancellazione di
planimetria del protocollo di presentazione planimetrica xxx/2011"

Infine a maggio 2017 una VARIAZIONE DI CLASSAMENTO IN AUTOTUTELA

dove passano il mio C/3 in D/7 con rendita quadruplicata e annotazione:

"di stadio: accertamento in autotutela che annulla il precedente prot.
n. XXXXX del 2011, ed avente la medesima data di efficacia del
provvedimento annullato"

e, 3 giorni dopo: VARIAZIONE DI AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO con
annotazione: "di stadio: cancellazione planimetria del protocollo
n.XXXXX/2017"
lo stesso giorno: VARIAZIONE DI AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO con
annotazione "di stadio: correzione su dati identificativi del prot.
XXXX/2011


Qualcuno sa dirmi che PIFFERO HANNO COMBINATO?!?!

Da quanto ho capito da colleghi esisterebbe una misteriosa istruzione
per cui da sempre tutti i capannoni se piu' alti di 6 m non possono
stare in C/3 ma vanno passati in D/7. Io non ne ho trovato traccia, voi
ne sapete qualcosa?
Per me quell'immobile ha le caratteristiche del C/3 ma proprio non del D/7.


--
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it - Skype: se proprio vuoi contattarmi chiedi...

www.studiomirano.it

unread,
Jun 6, 2017, 11:54:50 AM6/6/17
to

>
> Da quanto ho capito da colleghi esisterebbe una misteriosa istruzione
> per cui da sempre tutti i capannoni se piu' alti di 6 m non possono
> stare in C/3 ma vanno passati in D/7. Io non ne ho trovato traccia, voi
> ne sapete qualcosa?
> Per me quell'immobile ha le caratteristiche del C/3 ma proprio non del D/7.
>
>

brevemente, perchè ci si potrebbero scrivere enciclopedie:

- in certi casi possono fare accertamento anche dopo 12 mesi

- esistono alcune disposizioni interne di varie ade che per distinguere
categorie ordinarie da speciali e particolari danno alcune discrimimanti
dimensionali ( 400 mq commerciale, 500 mq, 2000 mc,ecc...)
- a livello normativo però l'unica discriminante è la solita frase "non
suscettibilità di trasformazione ...ecc.."

approfondisci bene e valuta anche tu autotutela o ricorso



--
www.studiomirano.it

Tigers

unread,
Jun 6, 2017, 1:09:50 PM6/6/17
to
Il 06/06/2017 17:54, www.studiomirano.it ha scritto:
>
>>
>> Da quanto ho capito da colleghi esisterebbe una misteriosa istruzione
>> per cui da sempre tutti i capannoni se piu' alti di 6 m non possono
>> stare in C/3 ma vanno passati in D/7. Io non ne ho trovato traccia, voi
>> ne sapete qualcosa?
>> Per me quell'immobile ha le caratteristiche del C/3 ma proprio non del
>> D/7.
>>
>>
>
> brevemente, perchè ci si potrebbero scrivere enciclopedie:
>
> - in certi casi possono fare accertamento anche dopo 12 mesi

Non sai neanche vagamente dirmi in quali casi? Comunque ne sono passati
72 di mesi...

> - esistono alcune disposizioni interne di varie ade che per distinguere
> categorie ordinarie da speciali e particolari danno alcune discrimimanti
> dimensionali ( 400 mq commerciale, 500 mq, 2000 mc,ecc...)

Qui mi parlavano di circolari ufficiali.

> - a livello normativo però l'unica discriminante è la solita frase "non
> suscettibilità di trasformazione ...ecc.."

Qui e' lampantemente un C/3, non vedo che attivita' industriale si
potrebbe insediare in quel capannone, ne' vedo quali trasformazioni
abbia fatto questa attivita' che non si e' insediata.
Inoltre il capannone e' in zona non industriale, nello stesso cortile di
3 case di abitazione di parenti del titolare.

> approfondisci bene e valuta anche tu autotutela o ricorso

Domani vedo di capire cosa hanno combinato.

Bob

unread,
Jun 6, 2017, 1:27:35 PM6/6/17
to
On 06/06/2017 17.39, Tigers wrote:

Tigers scriimi qui http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=22078
che ho un paio di articoli da condividere che ti possono essere di aiuto
per la questione.

--
Saluti. Bob

Bob

unread,
Jun 6, 2017, 2:07:29 PM6/6/17
to
Rettifico! Scrivi qui: http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=21717
Scusa per l'errore

--
Saluti. Bob

Bob

unread,
Jun 6, 2017, 3:39:11 PM6/6/17
to
Porca... non funziona neanche questo, ma questo si:
bo...@mailinator.com
Scrivi qui. (Se vuoi eh!)

--
Saluti. Bob

www.studiomirano.it

unread,
Jun 7, 2017, 3:07:26 AM6/7/17
to

>
> Non sai neanche vagamente dirmi in quali casi? Comunque ne sono passati
> 72 di mesi...
>

copia incolla di uno stralcio di una slide che ho preparato per dei
corsi che tengo:


CIRCOLARE N. 7/2005

OGGETTO: Modalità e termini per la rettifica della rendita
catastale

“Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita
proposta» fino a
quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento
informatici o
tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi
dalla data di
presentazione delle dichiarazioni….., alla determinazione della rendita
catastale

........all’Amministrazione finanziaria la facoltà “di verificare...le
caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni .... ed
eventualmente
modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto”.
Il regolamento di cui trattasi quindi, pur indicando modalità e termini
tesi
indubbiamente alla semplificazione ed accelerazione delle attività
degli uffici
catastali, riconosce, in ogni caso, a quest’ultimi la facoltà
di procedere a
controlli successivi, secondo le modalità previste dalla specifica
legislazione di
settore.
......la ribadita facoltà per l’amministrazione catastale di
rettificare la
rendita “definitiva” in seguito a successive verifiche.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con
giurisprudenza
consolidatasi in oltre trenta sentenze depositate tra la fine del 2004 e
i primi
mesi del 2005, ha respinto la tesi della perentorietà del
suddetto
termine.………la tesi della perentorietà del termine annuale per la
rettifica dei
classamenti, proposti dai contribuenti con le denunzie di
variazione, è
duplicemente insostenibile………

....si deve… ritenere che il termine annuale non sia perentorio
ma
semplicemente ordinatorio”, giacché “la decadenza dovrebbe in ipotesi
essere
espressamente prevista, tanto più trattandosi di un semplice
decreto
ministeriale introdotto per applicare le norme di una legge vera e
propria…….
Esatta individuazione dei termini temporali previsti dalla norma.
………
sussistono rilevanti motivi di opportunità, connessi ad esigenze
di carattere
impositivo, per ritenere che gli uffici debbano effettuare,
entro lo stesso
periodo di riferimento temporale di dodici mesi, anche la
notifica al
contribuente della rendita rettificata………
Il D.M. 701/94 sembra, dunque, confermare il riconoscimento in
capo
all’Amministrazione della facoltà di riesame e rettifica dei
propri atti di
attribuzione di classamento e rendita, anche oltre il periodo
temporale
normativamente previsto; in tale ipotesi, ovviamente, la rettifica dovrà
essere
supportata da adeguata e congrua motivazione con specifici
riferimenti agli
elementi rilevati in sede di sopralluogo.

In definitiva, si può affermare che la disciplina complessivamente
delineata
... prevede un’articolazione dell’attività accertativa
dell’Amministrazione
finanziaria in due fasi distinte:
- la verifica del classamento e della rendita proposta entro dodici mesi
dalla
loro attribuzione;
- la possibilità di procedere alle verifiche richiamate dall’art. 4,
comma 21,
del D.L. 853/84, convertito con modificazioni nella L. 17/85,
supportate
preferibilmente da sopralluogo, come peraltro stabilito dall’art.
54 del
regolamento per la conservazione del catasto edilizio urbano.


CIRCOLARE N. 11/2005
…. il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via
autonoma
o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di
autotutela -
in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da
errori di
inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi
dell’estimo
catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva
(ex tunc),
cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento,
indipendentemente
dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della
partita catastale.
Viceversa, se il riesame del classamento, attivato su istanza di parte,
viene
eseguito sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi,
sopravvenuti
rispetto all’originario classamento e per i quali non ricorre
l’obbligo della
dichiarazione in catasto …. l’eventuale rettifica della rendita…. non
potrà che
esplicare effetti ex nunc. (n.d.r. "da ora in poi")






--
www.studiomirano.it

Tigers

unread,
Jun 7, 2017, 12:49:47 PM6/7/17
to
Eh, io avevo scritto al primo... :)

manda pure a tigers CHIOCCIOLA europe PUNTO com

Tigers

unread,
Jun 7, 2017, 12:50:57 PM6/7/17
to
Grazie. Non ho capito la parte della circolare 11/2005 dove dice che di
colpo invece se vogliono sono retroattivi (ma mi pare di aver capito che
una sentenza della cassazione del 2007 ha confermato l anon
retroattività in ogni caso.

Tigers

unread,
Jun 8, 2017, 2:29:44 AM6/8/17
to
Il 07/06/2017 18:49, Tigers ha scritto:
> Il 06/06/2017 21:39, Bob ha scritto:
>> On 06/06/2017 20.07, Bob wrote:
>>> On 06/06/2017 19.27, Bob wrote:
>>>> On 06/06/2017 17.39, Tigers wrote:
>>>>
>>>> Tigers scriimi qui http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=22078
>>>> che ho un paio di articoli da condividere che ti possono essere di
>>>> aiuto
>>>> per la questione.
>>>>
>>>
>>> Rettifico! Scrivi qui: http://www.mynewsgate.net/mp.php?u=21717
>>> Scusa per l'errore
>>>
>>
>> Porca... non funziona neanche questo, ma questo si:
>> bo...@mailinator.com
>> Scrivi qui. (Se vuoi eh!)
>>
>
> Eh, io avevo scritto al primo... :)
>
> manda pure a tigers CHIOCCIOLA europe PUNTO com

Ricevuto tutto, grazie mille.

www.studiomirano.it

unread,
Jun 8, 2017, 3:12:07 AM6/8/17
to

>
> Grazie. Non ho capito la parte della circolare 11/2005 dove dice che di
> colpo invece se vogliono sono retroattivi (ma mi pare di aver capito che
> una sentenza della cassazione del 2007 ha confermato l anon
> retroattività in ogni caso.
>
>

dipende dal fatto se le modifiche avvengono sulla base di nuovi elementi
o meno


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