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> Non sai neanche vagamente dirmi in quali casi? Comunque ne sono passati
> 72 di mesi...
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copia incolla di uno stralcio di una slide che ho preparato per dei
corsi che tengo:
CIRCOLARE N. 7/2005
OGGETTO: Modalità e termini per la rettifica della rendita
catastale
“Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita
proposta» fino a
quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento
informatici o
tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi
dalla data di
presentazione delle dichiarazioni….., alla determinazione della rendita
catastale
........all’Amministrazione finanziaria la facoltà “di verificare...le
caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni .... ed
eventualmente
modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto”.
Il regolamento di cui trattasi quindi, pur indicando modalità e termini
tesi
indubbiamente alla semplificazione ed accelerazione delle attività
degli uffici
catastali, riconosce, in ogni caso, a quest’ultimi la facoltà
di procedere a
controlli successivi, secondo le modalità previste dalla specifica
legislazione di
settore.
......la ribadita facoltà per l’amministrazione catastale di
rettificare la
rendita “definitiva” in seguito a successive verifiche.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con
giurisprudenza
consolidatasi in oltre trenta sentenze depositate tra la fine del 2004 e
i primi
mesi del 2005, ha respinto la tesi della perentorietà del
suddetto
termine.………la tesi della perentorietà del termine annuale per la
rettifica dei
classamenti, proposti dai contribuenti con le denunzie di
variazione, è
duplicemente insostenibile………
....si deve… ritenere che il termine annuale non sia perentorio
ma
semplicemente ordinatorio”, giacché “la decadenza dovrebbe in ipotesi
essere
espressamente prevista, tanto più trattandosi di un semplice
decreto
ministeriale introdotto per applicare le norme di una legge vera e
propria…….
Esatta individuazione dei termini temporali previsti dalla norma.
………
sussistono rilevanti motivi di opportunità, connessi ad esigenze
di carattere
impositivo, per ritenere che gli uffici debbano effettuare,
entro lo stesso
periodo di riferimento temporale di dodici mesi, anche la
notifica al
contribuente della rendita rettificata………
Il D.M. 701/94 sembra, dunque, confermare il riconoscimento in
capo
all’Amministrazione della facoltà di riesame e rettifica dei
propri atti di
attribuzione di classamento e rendita, anche oltre il periodo
temporale
normativamente previsto; in tale ipotesi, ovviamente, la rettifica dovrà
essere
supportata da adeguata e congrua motivazione con specifici
riferimenti agli
elementi rilevati in sede di sopralluogo.
In definitiva, si può affermare che la disciplina complessivamente
delineata
... prevede un’articolazione dell’attività accertativa
dell’Amministrazione
finanziaria in due fasi distinte:
- la verifica del classamento e della rendita proposta entro dodici mesi
dalla
loro attribuzione;
- la possibilità di procedere alle verifiche richiamate dall’art. 4,
comma 21,
del D.L. 853/84, convertito con modificazioni nella L. 17/85,
supportate
preferibilmente da sopralluogo, come peraltro stabilito dall’art.
54 del
regolamento per la conservazione del catasto edilizio urbano.
CIRCOLARE N. 11/2005
…. il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via
autonoma
o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di
autotutela -
in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da
errori di
inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi
dell’estimo
catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva
(ex tunc),
cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento,
indipendentemente
dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della
partita catastale.
Viceversa, se il riesame del classamento, attivato su istanza di parte,
viene
eseguito sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi,
sopravvenuti
rispetto all’originario classamento e per i quali non ricorre
l’obbligo della
dichiarazione in catasto …. l’eventuale rettifica della rendita…. non
potrà che
esplicare effetti ex nunc. (n.d.r. "da ora in poi")
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