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esatta rappresentazione grafica planimetra

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Paolo

unread,
May 26, 2006, 6:30:59 AM5/26/06
to
Egregi colleghi,
in un appartamento già rappresentato uin catasto ho notato una difformità
con lo stato di fatto per lo spostamento di una porta. Devo procedere alla
vendita dell'immobile. Sono obbligato alla ripresentazione della planimetria
catastale non vriando di fatto la consistenza dell'unità immobiliare? Esiste
una circolare dell' A.T. in materia? Saluti


fabio.it

unread,
May 26, 2006, 10:23:26 AM5/26/06
to
esiste normativa che dice: le differenze fra lo stato di fatto e la
rappresentazione grafica catastale che non comportano *variazione della
consistenza* (perciò anche di rendita) dell'unità immobiliare non devono
essere oggetto di denuncia di variazione.

Paolo ha scritto:

Paolo

unread,
May 26, 2006, 10:29:39 AM5/26/06
to
E qul'è qual'è questa normativa?

"fabio.it" <fabioc-...@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:44770f59$0$985$5fc...@news.tiscali.it...

fabio.it

unread,
May 26, 2006, 10:37:49 AM5/26/06
to
anche l'ultima che riguarda le DIA e le dichiarazioni di conformità
finali, non ce l'ho sottomano, e adesso sto guardando la tappa del giro
d'Italia.

Paolo ha scritto:

MioMao

unread,
May 26, 2006, 11:03:13 AM5/26/06
to
** Ciao Paolo

La circolare esiste, eccome... è la... la... .la... la... .'spetta che la
cerco, neh..... :-D
....
...
...
...
Ecco qua, un po' di roba da leggere:
-----------------------

Ministero delle Finanze - Catasto e Servizi Tecnici Erariali
Lettera circolare del 14/10/1989 prot. 3405
Oggetto: C.E.U.. Variazioni.
Come e' noto sono in fase di realizzazione alcuni progetti finalizzati al
recupero dell'arretrato di accertamento e classamento delle unita'
immobiliari dichiarate sia con i modd. 1M che con quelli 1N. E' intendimento
dell'Amministrazione intervenire con idoneo programma
operativo, anche sull'arretrato costituito dalle denunce di variazione. Al
riguardo e' noto come una consistente parte di dette denunce riguardi
variazione che per la loro specie od entita' non hanno rilevanza ai fini del
calcolo della consistenza e dell'attribuzione della categoria e classe.
In merito si e' osservato che gli Uffici accettano ed operano su detto
genere di variazioni, con evidente appesantimento degli archivi e dispendi
di energie operative, come si e' rilevato dall'esame dei prospetti
statistici, a discapito delle operazioni di accertamento delle unita'
immobiliari di nuova costruzione.
E' pertanto indispensabile, al fine di contenere l'afflusso delle
variazioni, escludere la presentazione di quelle non sostanziali. Si
evidenzia come la normativa vigente risponde a questo indirizzo, ed infatti
essa prescrive quanto segue:
- Legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Art. 17: "Il nuovo catasto edilizio urbano
e' conservato e tenuto al corrente ...omissis... allo scopo di tenere in
evidenza ...omissis..., le mutazioni che avvengono:
(omissis)
b) nello stato dei beni per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione
delle categorie e classi" In particolare per conseguire un idoneo ed
uniforme comportamento operativo, si chiarisce che non costituiscono oggetti
di denuncia in catasto tutte quelle modifiche interne
all'unita' immobiliare, compresa nell'art. 26 della legge 47/85 (1).
Al fine di consentire una precisa osservanza della citata norma, si rende
indispensabile richiamare gli Ordini tecnici professionali ed i singoli
professionisti alla puntuale applicazione della norma riportata.
Decorso un breve periodo dalla pubblicazione presso gli Ordini professionali
della presente, l'Ufficio non dovrà accettare denunce di variazione
afferente mutazioni ininfluenti nei confronti della consistenza e del
classamento.
Pregasi accusare ricevuta.


Legge 28 febbraio 1985, n. 47 -
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
Art. 26 - (Opere interne) - Noti sono soggette a concessione né ad
autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto
con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti
edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma, della costruzione,
dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità
immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle
singole unità Immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone
indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le
originarie caratteristiche costruttive. Al fini dell'applicazione del
presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili
l'eliminazione o la spostamento di pareti interne di parti di esse. Nei casi
di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, Il
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco una
relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che
asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e
delle norme igienico - sanitarie vigenti.
Le sanzioni di cui al precedente art. 10, ridotte di un terzo, si applicano
anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente
comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di
immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. '765,
costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli articoli 817, 818
e 819 del codice civile.


Inoltre....


Guida operativa "Docfa tecnico" (1995) - Istruzioni per la compilazione dei
modelli DOCFA.
[...] Non devono essere oggetto di denuncia di variazione catastale: gli
interventi descritti alle lettere a), b), nonché quelli di cui alla lettera
c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finché gli stessi non
abbiano interessato un intero edificio, e non abbiano comportato un aumento
di valore di ciascuna unità immobiliare superiore al 20% di quello
antecedente gli interventi stessi.
Dovranno comunque essere oggetto di denuncia in catasto, sino all'entrata in
vigore dei nuovi criteri di calcolo della consistenza catastale, espressa in
metri quadrati, le variazioni delle unità immobiliari del gruppo A che
abbiano comportato un aumento o una diminuzione della relativa consistenza
catastale superiore o uguale al mezzo vano.
Sono in ogni caso privi di rilevanza censuaria gli interventi di adeguamento
funzionale distributivo dei locali e di adeguamento degli impianti
tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e di
rinnovo di impianti, di consolidamento e conservazione degli elementi
strutturali.
Sono di norma oggetto di denuncia di variazione catastale gli interventi
edilizi di cui alla lettera d) del suddetto articolo 31 della legge n
457/78, nonché quelli che abbiano comportato una modifica permanente della
destinazione d'uso incidente nella definizione della categoria catastale.
[...]


Legge 457/78 (oggi normato dal DPR 380/01, che ne riprende il criterio)
Art. 31. Definizione degli interventi
1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così
definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
-----

Auguri! :-)


--
Bye
MioMao


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