Il 10/06/2020 15:18, Aladino ha scritto:
circolare 2/E del 2016
3.3.2. Individuazione delle autorimesse e delle cantine
Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche
se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi
ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso
autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono
di norma unità immobiliari a se stanti. Pertanto, le suddette tipologie
immobiliari sono censite ordinariamente nelle categorie C/2 - Magazzini
e locali di deposito e C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse. Se
le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente
comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle
stesse, rientrano di norma nella maggiore consistenza delle unità
immobiliari cui risultano correlate, in quanto prive di autonomia
funzionale e reddituale.
l'ufficio stà sbagliando: la circolare è chiarissima: NELLE
DICHIARAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE
la tua è una variazione, quindi nisba, non devi farlo
non puoi fare ricorso contro la sospensione, però puoi richiere che ti
venga accettata la pratica così come l'hai fatta, poi loro ti fanno
accertamento e ti chiedono di fare la variazione, quindi tu presenti
reclamo/mediazione che poi sfocerà in un ricorso e a decidere sarà la
commissione tributaria; che con la circolare chiarissima sopra indicata
gli darà torto
punto e basta.
procedura già fatta