Il 23/10/2014 16:16,
www.studiomirano.it ha scritto:
>
>>>
>> La distanza da valutare è quella reale. Anche se su cartografie è
>> indicata più stretta o da un'altra parte.
>> Ho approfondito la questione alcuni mesi fa per un contenzioso, finito
>> con ordinanza di demolizione della villa della controparte.
>> Il simpatico collega aveva indicato la strada come da cartografia,
>> peccato che sul posto fosse più larga.
>> Risultato:volumetria in meno, distanza non rispettata, impossibilità del
>> ripristino dello stato dei luoghi, ordinanza di demolizione.
>> E non c'è ricorso al TAR che tenga.
>> GD
>>
>> ---
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>
> per le distanze dal CdS di sicuro è così (stato dei luoghi)
> Ma nel caso specifico , essendo il problema derivante dal PRGC, la
> questione va approfondita.
>
Capisco che tu stia (giustamente) cercando una quadra, ma se il PRGC del
comune in cui devi operare ha un minimo di senso, la distanza dalle
strade o è normata da specifico articolo con riferimento alle zone od
alle schede di zona o rimanda al regolamento Edilizio che ha un suo
specifico articolo con le stesse prescrizioni.
E queste sono le distanze da rispettare e non sono derogabili 8nemmeno
per le opere pubbliche, in teoria).
Se dice 5 mt sono 5 mt dalla strada rilevata sul posto. Non ci sono ne
se ne ma.
Se poi l'amministrazione fa una variante urbanistica ad hoc è un altro
discorso, ma se smeplicemente ti rilasciano un PDC con la deroga o
approvano un SUE locale con la deroga, allora se qualcuno salta su
(magari qualcuno dell'opposizione, il vicino, un nuovo funzionario o una
testa dic azzo qualunque) ti ritrovi con un abuso edilizio. E magari
pure il dolo se il magistrato si incazza, perchè lo sapevi che non avevi
le distanze.