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distanze dai confini e usucapione - sentenza interessante.

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Pietro

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Mar 4, 2016, 4:11:35 AM3/4/16
to
Fatto.
Due fondi separati da una strada larga 5,60 m. utilizzata sia da attore
e convenuto che da altri che hanno il fondo oltre questi.
Convenuto ha comprato il suo fondo nel 72 e nell'atto è scritto che la
strada faceva parte del fondo.
Convenuto costruisce nel 2006 un garage che arriva quasi a bordo strada
ritendo che la strada sia tutta sua sulla base del suo atto di acquisto.
Attore afferma che il confine è in mezzeria della strada e pertanto
chiede il rispetto della distanza dal confine e la demolizione del
fabbricato che non rispetta la distanza.
Il giudice chiede al CTU di verificare la posizione del confine.
Il CTU dimostra che effettivamente il confine corrisponde con circa la
mezzeria della strada e afferma che il fabbricato deve essere arretrato
di circa 184 cm mediante demolizione.

Alla fine però attore perde la causa e il fabbricato non sarà demolito.

Vediamo se riuscite ad indovinare perchè (MIRANO tocca a te).



Ghost Dog

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Mar 4, 2016, 4:43:01 AM3/4/16
to
Possono esserci mille motivi, siamo pur smepre in Italia.
In primis, se è una zona agricola in cui non sono normate le distanze
dai confini si applica il CC e quindi i 3 mt (hai scritto QUASI a
confine, quindi 5,60/2=2,80 per poco che sia stato indietro, è a 3 mt)
sono sufficienti.
L'usucapione non posso valutarlo perchè non ci hai dato sufficienti
elementi, ma lo escluderei a meno di preesistenze.
GD


---
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l.di...@gmail.com

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Mar 4, 2016, 4:59:08 AM3/4/16
to
perché è un garage edificato con le deroghe della legge tognoli?

Pietro

unread,
Mar 4, 2016, 5:27:14 AM3/4/16
to
si scusa.
distanze da prg pari a 5 m.

Al.Ba.

unread,
Mar 4, 2016, 5:48:20 AM3/4/16
to
Il 04/03/2016 11:43, www.studiomirano.it ha scritto:
> On 04/03/2016 11:27, Pietro wrote:
>> si scusa.
>> distanze da prg pari a 5 m.
>
> a ecco............allora ritiro la risposta :)
>
>
> come dice ghost dog potrebbero essere mille i motivi.........
>
> a me viene in mente che quello che dice l'atto "la strada è mia":
>
> 1) supera di fatto qualsiasi altra interpretazione ( mappa, rilievi,
> ctu, ecc....) quindi era di fatto inutile fare rilievi di accertamento e
> bisognava chiedere al confinante "fammi vedere il tuo di atto di acquisto"
>
> 2) presume che l'acquirente abbia goduto di quella strada per più di 20
> anni alla luce del sole con titolo di acquisto pubblico
>
> e in caso avesse dovuto demolire, avrebbe potuto chiedere danni al
> venditore
>
> poi potrebbero esserci così tante varianti che bisognerebbe leggere la
> sentenza...............
>
>
>
>

Se poi avesse addirittura acquistato dal confinante..... :-)

Sarebbe anche interessante sapere come il CTU ha dimostrato la posizione
del confine.....

Pietro

unread,
Mar 4, 2016, 6:28:46 AM3/4/16
to
Il CTU ha dimostrato la posizione del confine da un fraz. del 1966 e
dalle mappe di impianto.
Sulla reale posizione del confine non ci sono allo stato attuale più dubbi.

MAH....

il giudice ha applicato l'usucapione (bravo MIRANO) e addirittura
decennale in forza dell'atto pubblico di acquisto del 1972.


Ghost Dog

unread,
Mar 4, 2016, 8:42:14 AM3/4/16
to
Il 04/03/2016 12:51, www.studiomirano.it ha scritto:
> ma guarda........secondo me è finita "GIUSTA", ma non vedo perchè fare
> misurare
>
> da come descrivi la questione non sembra in effetti una questione di
> regolamento confini (art. 950) ma di rivendicazione, quindi perchè
> misurare o accertare il confine ?
>
>
> o forse l'atto non era così chiaro e quindi sono subentrati altri elementi
>
>
>
>
>
>

Ma infatti.
Alla fine temo chela cappellata l'abbia presa l'avvocato del convenuto
che probabilmente, inizialmente, non è riuscito a far focalizzare i
quesiti sul riconoscimento della proprietà ma è finito impelagato in una
causa di riconoscimento di confine.

Ghost Dog

unread,
Mar 4, 2016, 8:45:07 AM3/4/16
to
Il 04/03/2016 10:56, www.studiomirano.it ha scritto:
>
>> Possono esserci mille motivi, siamo pur smepre in Italia.
>> In primis, se è una zona agricola in cui non sono normate le distanze
>> dai confini si applica il CC e quindi i 3 mt (hai scritto QUASI a
>> confine, quindi 5,60/2=2,80 per poco che sia stato indietro, è a 3 mt)
>> sono sufficienti.
>
>
> aaaaaaaaaaaaaaaaa..........NOOOOOOOOOOO!!!!
>
> secondo me ha postato la cosa per via del thread di qualche tempo
> fa..........
>
> adesso rileggi il tuo post e CORREGGITI :)
>
>
>
>
>

perchè?
L'art 873 stabilisce le distanze minime tra le costruzioni e per
estensione dai confini a 3 mt a meno di regolamenti locali che le
aumentano.
Dove ho sbagliato?

Apteryx

unread,
Mar 4, 2016, 8:54:52 AM3/4/16
to
Il 04/03/2016 10:11, Pietro ha scritto:

> Alla fine però attore perde la causa e il fabbricato non sarà demolito.

io fra attore e convenuto mi son perso... e non ho capito chi ha fatto cosa

:-PP

Pietro

unread,
Mar 4, 2016, 9:17:51 AM3/4/16
to
L'errore è stato commesso dall'avvocato di parte attorea, chie ha
chiesto al giudice di stabilire dove fosse il confine. Ma ha perso di
vista la questione usucapione.
E quando si sono resi conto che all'avvocato del convenuto (che è un
vecchio avvocato con oltre 40 anni di esperienza alle spalle) non gli
interessava nulla del confine ma puntava all'usucapione era troppo tardi.
Il giudice infatti ha sentenziato per l'usucapione senza nemmeno cercare
qualche teste a favore o contro, basandosi giustamente solo sulla buona
fede del convenuto e sull'atto di acquisto con cui aveva acquistato
TUTTA la strada in virtù dell'atto del 1972.

Ghost Dog

unread,
Mar 4, 2016, 11:37:21 AM3/4/16
to
Il 04/03/2016 14:50, www.studiomirano.it ha scritto:
>
>>>
>>>
>>
>> perchè?
>> L'art 873 stabilisce le distanze minime tra le costruzioni e per
>> estensione dai confini a 3 mt a meno di regolamenti locali che le
>> aumentano.
>> Dove ho sbagliato?
>>
>> ---
>> Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast
>> antivirus.
>> https://www.avast.com/antivirus
>>
>
> ecco lo sapevo....vedi vecchi post............
> grandissime differenze di pensiero in merito!
>
> il mio è che il C.C. NON stabilisce distanze dal confine e STOP

e fin li, però.....

> cmq nel vecchio thread, eravamo rimasti che, anche chi non la pensava
> come me, almeno per il principio della prevenzione, diceva 3metri / 2 =
> 1,5 metri
>
> che comunque, a mio avviso non ha senso.
>
> Per me, se PRGC non dice nulla, SI PUO' EDIFICARE A CONFINE

...però oltre al PRGC devi guardare anche il RET e o uno o l'altro la
distanza dai confini la disciplinano, e quindi hai una norma da
rispettare. Penso che in Italia siano ben pochi i comuni dotati di
strumenti urbanistici che ignorano la questione distanza dai confini,
quindi è un caso di accademia che, onestamente, mi interessa poco.
> Salvo dm 1968 10 metri da costruzioni: che non vuol dire per prevenzione
> stai a 5 metri!!Vuol dire se di là non vi è nulla stai pure a confine.

Anche qui si può fare un sacco di "flanella" nel momento in cui ci si
aggiungono o si tolgono le pareti finestrate.
GD
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