Il 19/03/2014 16.32, Aio ha scritto:
> Hai qualche riferimento normativo a portata di mano ?
Ti riporto una nota dell'Agenzia del Territorio del 2001 desunta da un
massimario che trovai tempo fa. A te l'arduo compito di trovare
l'originale e di postarlo al NG.
Edifici di culto. Classamento
Risultano censibili nella categoria E/7, qualora dichiarati in catasto,
gli edifici o porzioni di edifici destinati a qualsiasi
culto pubblico (cioè le chiese, i santuari, le cappelle e gli oratori,
nonché i templi di ogni altra confessione religiosa)
comprese (e sacrestie e gli altri locali incorporati alle chiese ed ai
templi, quando servono alla custodia di ciò che,
direttamente o Indirettamente, serve all'esercizio dei culti o al
trattenimento dei Ministri del culto per i loro esercizi
spirituali.
Sono sottoposti Invece in ogni caso ad accertamento, nella categoria
propria coerente con la destinazione d'uso
appropriata e le caratteristiche Intrinseche ed estrinseche di ciascuna
unità immobiliare:
• le porzioni presenti nel fabbricati destinati ad opere umanitarie
anche se risultano connesse a parti di fabbricato
ove si esercitano culti pubblici;
• gli eventuali ricreatori annessi agli immobili destinati a qualsiasi
culto;
• le case annesse agli Immobili destinati al culto, anche se vi si possa
accedere dal luogo del culto professato e vi si
custodiscano arredi sacri;
• le dipendenze. In genere, che non siano destinate all'esercizio dei
culti e che formino parte integrante degli
immobili stessi. Sono anche sottoposti ad accertamento gli oratori e le
cappelle private.
(Nota n. 89598 del 23.11.2004)
Se da una parte non sussiste l’obbligo da parte del proprietario di
presentare la dichiarazione di accatastamento per
tali fabbricati, dall’altra essi possono essere accertati catastalmente
d’ufficio ed essere inquadrati nella categoria E/7
– qualora ve ne siano i presupposti e limitatamente a quelle parti dei
locali in cui viene esercitato il culto stesso
(chiesa ed annessa sacrestia) – con contestuale attribuzione di rendita.
Peraltro, dal punto di vista impositivo /DPR 917/86), tali immobili non
debbono essere considerati produttivi di
reddito.
Pertanto, l’attribuzione o meno della rendita catastale non incide sulla
loro imponibilità a fini fiscali, ma rappresenta,
allo stato attuale, unicamente una indicazione di tipo inventariale.
(Nota n. 20779 del 24.4.2001)
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Saluti. Bob