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Per rispondere, togliere -NOSPAM- dall'indirizzo.
Dato atto che a questo quesito si è risposto molte volte, secondo il DPR
380/01 e smi il tuo intervento può ricadere in due tipologie secondo
l'art. 3 della succitata norma:
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica
Il punto c) riguarda la tua prima ipotesi di effettuare interventi di
restauro e risamento conservativo ma mi sembra tautologico che per
conservare qualcosa questo deve prima esistere.
Diverso è il caso del punto d) dove l'intervento è più incisivo fino ad
arrivare alla demolizione "e contestuale" ricostruzione ma in ogni caso
sempre e comunque di un fabbricato esistente.
Il comma d) infatti inquadra un unico intervento ovvero demolizione e
ricostruzione e non due interventi (ad esempio poteva scrivere
ricostruzione di fabbricati precedentemente demoliti)
Qualora tu intenda prima demolire e poi solo in seguito ricostruire si
creerebbe i presupposti per la "nuova costruzione" in quanto i due
momenti sono di fatto separati nel tempo con tutti i problemi conseguenti.
La ristrutturazione edilizia di fatto non altera i diritti di cubatura
anche qualora questi siano venuti a cessare per una legislazione più
restrittiva di tipo urbanistico (per quella paesaggistica da verificare
nei singoli piani paesaggistici).
> Dato atto che a questo quesito si è risposto molte volte, secondo il DPR
> 380/01 e smi il tuo intervento può ricadere in due tipologie secondo
> l'art. 3 della succitata norma:
Intanto ti rignrazio della risposta, ma il quesito non è incentrato su
cosa e come si possa fare a seguito del crollo, ma se esistono sanzioni
per chi provoca il crollo di un suo immobile, tutelato come bene
storico-culturale, soggetto a restauro e risanamento conservativo.
Il tutto in considerazione che la zona prevede tutt'altre possibilità
per i fabbricati che non hanno questo tipo di vincolo (sia che siano in
piedi che non), e come giustamente hai fatto notare, se il fabbricato
dovesse crollare, il vincolo non avrebbe più ragione di esistere.
> dalla domanda iniziale non si capiva che il fabbricato fosse soggetto a
> tutela. Il bene rientra quindi nella parte I e II del D. Lgs. 42/2004?
> ovvero è un bene culturale?
Nel PRGC non viene specificato, ma il fabbricato viene definito
"edificio rustico meritevole di rigoroso restauro", ed ha una scheda che
ne individua dimensini, strutture, elementi architettonici, ecc...
e dire la verità???
hai una autorizzazione, probabilmente hai già l'inizio lavori, fai una bella
relazione con foto con la quale dichiari che il risanamento non è possibile a
causa di gravi situazioni di pericolo del fabbricato (mancanza di fondazioni,
strutture portanti inadeguate), e che l'intervento in corso può generare grave
pericolo ai lavoratori e quindi lo si demolisce in tutta sicurezza...
ciao
carlo
> e dire la verità???
Salvo qualche imprecisione, la situazione è quella che ho scritto.
> hai una autorizzazione, probabilmente hai già l'inizio lavori, fai una bella
> relazione con foto con la quale dichiari che il risanamento non è possibile a
> causa di gravi situazioni di pericolo del fabbricato (mancanza di fondazioni,
> strutture portanti inadeguate), e che l'intervento in corso può generare grave
> pericolo ai lavoratori e quindi lo si demolisce in tutta sicurezza...
Assolutamente non è questo il caso.
Meraviglioso!
Avete un "edificio rustico meritevole di rigoroso restauro" e voi lo
volete demolire. E poi dicono che noi geometri facciamo spregi
all'architettura e al paesaggio.
Complimenti anche a chi ha redatto il PRG che ha previsto che se
"casualmente" un tale edificio dovesse crollare allora si può
costruire come cavolo vi pare.
E soprattutto complimenti ai "qui lo dico e qui lo nego"
dell'Amministrazione. Spero che il tuo cliente sia nelle loro grazie
altrimenti vedrai che verranno fuori i "qui lo nego".
Scusate lo sfogo ma non si può continuare a tollerare che i comuni
continuino a gestire il territorio in questo modo.
> Avete un "edificio rustico meritevole di rigoroso restauro" e voi lo
> volete demolire.
Il fatto che sia *meritevole* è solo un opinione. E per la precisione di
quello che...
> ha redatto il PRG che ha previsto che se
> "casualmente" un tale edificio dovesse crollare allora si può
> costruire come cavolo vi pare.
Se il comune lo ritiene tanto *meritevole* potrebbe anche acquisirlo e
farsene quello che vuole. Ma siccome il fabbricato è di proprietà di un
privato, che così com'è non sa proprio cosa farsene, mentre nel
circondario fabbricati simili si trsformano in splendide abitazioni di
villeggiatura, è anche comprensibile che vengano certe idee.
Nella zona circostante, ruderi semi-crollati sono stati venduti a cifre
sopra i 200K euro, mentre lui dovrebbe spendere per restaurare un
fabbricto che così com'è non gli serve assolutamente a niente...
In ogni caso, per il momento mi interessa solo sapere cosa rischia,
punto e basata.
> tempo... A cosa potrebbe andare incontro?
a nulla se è fatto salvo il diritto di terzi, danni a cose o persone ecc ecc
> a nulla se � fatto salvo il diritto di terzi, danni a cose o persone ecc ecc
Conferma la mia ipotesi...
OK, grazie.