Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’omesso, tardivo, incompleto o
infedele rilascio al soggetto sostituito della certificazione rientra
nell’art. 11 c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 471 del 1997 ed è pertanto
punibile con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
E’ però consolidato l’orientamento secondo cui, se la certificazione è
rilasciata dopo il temine stabilito ma ciò non pregiudica gli obblighi
dichiarativi del sostituito e non ostacola l’attività di controllo, la
violazione può essere considerata “meramente formale”.