qualche anima gentile sa indicarmi un sito ove è presente un progetto
di impianto per poter predisporre il progettino e la relativa
relazione da presentare unitamente alla D.i.a. ( VISTO CHE L'IDRAULICO
NON E' IN GRADO DI PREDISPORLO ?)
Grazie
Solo i professionisti elaborano i progetti NON gli installatori,
idrauilici o elettrici che siano... Il progetto da parte di un
professionista è obbligatorio nei casi previsti dall' art. 5 comma 2
del DM 37/08 che ti invito a leggere....
Il "progetto" da parte del responsabile tecnico dell'azienda
installatrice previsto dall'art. 5 comma 1 va redatto nei casi in cui
NON si rientra nei limiti sopra citati ma NON si consegna in comune
per DIA o permessi a costruire ma solo in allegato alla DDC al termine
dei lavori per la richiesta di agibilità, come previsto dagli artt. 7,
9 e 11 DM 37/08.
>occorre presentare il progetto impianto
>idrico sanitario.
Per un bagno??
Io farei vedere una pianta dove si rappresenta la braga e l'innesto
del wc (e mi sembra già troppo).
Ciao ciao.
--
gabriele pranzo-zaccaria
LPzR architetti
www.LPzR.it
ICQ 77540493
PERO'
Art. 7 comma 1)
"Fare parte integrante " non significa che è consegnato assieme, ma
che costituisce un unicum documentale. Infatti a questo comma non si
distingue tra progetto art.5 comma 2) e le altre casistiche. Quindi
non sembra essere questo il punto cardine che permetterebbe il
deposito del (piccolo) progetto ad opere eseguite.
Art. 7 comma 2)
"opere da eseguire"..."impianto da realizzare"... ne deriva che il
progetto deve essere anteriore alla realizzazione delle opere. Ma
questo si risolve con una corretta datazione degli elaborati che
quindi debbono esse ben pensate.
Art. 11
Non si fa alcuna distinzione tra i due tipi di progetto, ma le
casistiche del deposito sono distinte SOLO per la tipologia di
intervento EDILIZIO e per il TIPO DI IMPIANTO.
L'art. 5 comma 6) e l'art. 11 sono in contrasto tra loro e l'art. 7
non sembra risolva granché!
Quindi stando a come è scritto (male) il DM ci sono numerosi elementi
per richiedere (ahimé) il progetto in fase di presentazione del
progetto se collegato a DIA o PDC anche se di modeste dimensioni...
Bisognerebbe sapere la "storia" di questo orrendo parto perché le
contraddizioni derivano probabilmente dai vari aggiustamenti.
Speriamo nell'ennesima modifica perché la carta non piace né ai
professionisti né agli Uffici Tecnici.
Bel casino direi.
Fra poco chiederanno il progetto delle porte, dei pavimenti, degli
intonaci e fatti da tre teNNici diversi secondo le rispettive
competenze!!!!!!!!!!
--
Ciao
Esatto. In pratica non ci sono cambiamenti epocali dalla 46/90, hanno
solamente estesa l'applicazione a tutte le tipologie di impianti e
destinazioni d'uso (cosa già prevista dalla 46/90 ma mai applicata in
quanto il regolamento d'attuazione DPR 447/91 ha resa obbligatoria
l'applicazione totale solo negli edifici civili e solo per gli
impianti elettrici a tutto il resto), abbassato la soglia dell'obbligo
di progetto da parte di un professionista.
> 2) in base all'art. 7 comma 1 negli altri casi il progetto sembrerebbe
> da depositarsi assieme alla dichiarazione di conformità a fine
> lavori... sembrerebbe...
Non sembrerebbe, è così. Si riferisce alla dichiarazione di conformità
che deve essere obbligatoriamente consegnata al committente al termine
dei lavori compresi gli allegati obbligatori, ovvero i progetti di cui
all'art. 5, ovvero il progetto esecutivo utilizzato per realizzare i
lavori timbrato e firmato dal professionista nei casi di cui al comma
2 art. 5 oppure l'elaborato tecnico semplificato di cui all'art. 7
comma 2 nel caso non ci sia l'obbligo di progetto da parte del
professionista ma è stato elaborato dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice.
> E poi se solo il progetto di cui al comma 2) segue le tempistiche
> dell'art. 11, ad esempio, il resto non lo deposito?
E l'art. 9 dove lo metti? Solo con la DDC di cui all'art. 7 ottieni
l'agibilità e nella DDC ci sono gli allegati obbligatori, ovvero il
progetto del professionista o del responsabile tecnico.
> PERO'
> Art. 7 comma 1)
> "Fare parte integrante " non significa che è consegnato assieme, ma
> che costituisce un unicum documentale. Infatti a questo comma non si
> distingue tra progetto art.5 comma 2) e le altre casistiche. Quindi
> non sembra essere questo il punto cardine che permetterebbe il
> deposito del (piccolo) progetto ad opere eseguite.
Vedi sopra.
> Art. 7 comma 2)
> "opere da eseguire"..."impianto da realizzare"... ne deriva che il
> progetto deve essere anteriore alla realizzazione delle opere. Ma
> questo si risolve con una corretta datazione degli elaborati che
> quindi debbono esse ben pensate.
Vedi sopra.
> Art. 11
> Non si fa alcuna distinzione tra i due tipi di progetto, ma le
> casistiche del deposito sono distinte SOLO per la tipologia di
> intervento EDILIZIO e per il TIPO DI IMPIANTO.
Il comma 1 dell'art. 11 è molto chiaro. Devi fare un lavoro su un
edificio dove c'è già l'agibilità? Bene, entro 30 dal termine dei
lavori l'impresa installatrice DEVE consegnare presso lo sportello
unico del comune dove si sono eseguiti i lavori la DDC completa degli
allegati obbligatori, tra cui il progetto semplificato e firmato dal
responsabile tecnico oppure timbrato e firmato dal professionista se
l'intervento era oltre i limiti previsti dal comma 2 art. 5.
Devi fare dei lavori di impianti in un fabbricato dove è richiesta DIA
o permesso a costruire? Bene, gli interventi impiantistici ricadono
entro i limiti previsti dall'art. 5 comma 2? OK, non devi allegare
nessun progetto ma una semplice dichiarazione nella quale si specifica
che l'intervento non ricade negli obblighi di progetto (come era per
la L. 46/90). Superi i limiti previsti? Allora, al progetto edilizio
devi allegare anche il progetto degli impianti (normalmente un
preliminare) da parte di un professionista abilitato.
Ottenuta la DIA o il permesso a costruire, l'installatore per iniziare
il lavoro DEVE avere il progetto degli impianti e in questo caso DEVE
essere esecuitvo. Al termine dei lavori rilascia la DDC e allega il
progetto che ha seguito, se ci sono state varianti, ovviamente il
progetto dovrà essere quello aggiornato con le varianti. Con la DDC e
gli allegati obbligatori si richiede l'agibilità.
> L'art. 5 comma 6) e l'art. 11 sono in contrasto tra loro e l'art. 7
> non sembra risolva granché!
Non è assolutamente in contrasto. L'art. 5 comma 6 di riferisce al
progetto elaborato dal professionista che è l'UNICO VERO PROGETTO da
consegnare in comune per ottenere i relativi permessi a costruire e
DIA. Se non si ricade nelle casistiche previste dall'art. 5 comma 2
NON si consegna NULLA in comune per l'ottenimento dei relativi
permessi come prevede l'art. 11.
> Quindi stando a come è scritto (male) il DM ci sono numerosi elementi
> per richiedere (ahimé) il progetto in fase di presentazione del
> progetto se collegato a DIA o PDC anche se di modeste dimensioni...
Proprio per nulla, se non rientri nella casistica prevista dall'art. 5
comma 2, nessuno può richiederti nulla per PDC o DIA e chi lo richiede
commette abbuso d'ufficio. L'unica cosa che possono chiederti è una
dichiarazione da parte di chi presenta la richiesta che non si rientra
nei casi previsti dall'art. 5 comma 2 e quindi NON c'è l'obbligo di
allegare il progetto degli impianti. Se dopo vuoi allegare il progetto
della braga del cesso perchè non vuoi fare questioni con il tecnico
comunale subire e non far valere i tuoi diritti sono affari tuoi...
> Bisognerebbe sapere la "storia" di questo orrendo parto perché le
> contraddizioni derivano probabilmente dai vari aggiustamenti.
Chi non conosce bene la 46/90, 447/91 e s.m. non può comprendere
l'attuale DM 37/08. Il problema è sostanzialemente questo... Ci sono
uffici comunali che non sanno nemmeno che la 46/90 è stata abrogata il
26 marzo e continuano ad applicarla...
> Speriamo nell'ennesima modifica perché la carta non piace né ai
> professionisti né agli Uffici Tecnici.
Il nuovo DM non ha portato proprio nessuna carta in più, basta
conoscerlo e applicarlo correttamente... Non sono previste modifiche
perche non sono necessarie. Le uniche modifiche hanno riguardato
l'art. 13 che è stato abrogato ed in futuro è prevista la messa a
punto del sistema di verifiche.
> Bel casino direi.
E' sempre così per le cose che non si conoscono... ;-)
Ok nel frattempo io avevo postato una richiesta ben precisa che è
stata disattesa!
Qualcuno sa darmi indicazioni di come reperire progetti dell'impianto
idrico e sanitario?
Grazie
Non è vero per nulla. Leggiti bene l'art. 5 comma 1:
--------
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
------
Quindi, l'obbligo di progetto c'è sempre è vero, ma solo quelli
ricadenti nei casi indicati dal comma 2 sono i VERI PROGETTI, ovvero
quelli che devono essere depositati per ottenere i permessi
(preliminare) o da dare all'installatore prima di iniziare i lavori
(esecutivo). Negli altri casi è lo stesso responsabile tecnico
dell'impresa che elabora il "progetto" ma solo per eseguire i lavori e
allegarlo alla DDC.
> Ok nel frattempo io avevo postato una richiesta ben precisa che è
> stata disattesa!
> Qualcuno sa darmi indicazioni di come reperire progetti dell'impianto
> idrico e sanitario?
Ma a cosa ti serve se non devi allegare nulla? Il solo idrico
sanitario non è nemmeno citato nel comma 2 art. 5.
> --------
> Art. 5.
>
> Progettazione degli impianti
>
> 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
> impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
> lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
> l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
> progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
> da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
> specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
> progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
> alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
> Quindi, l'obbligo di progetto c'è sempre è vero, ma solo quelli
> ricadenti nei casi indicati dal comma 2 sono i VERI PROGETTI, ovvero
> quelli che devono essere depositati per ottenere i permessi
> (preliminare) o da dare all'installatore prima di iniziare i lavori
> (esecutivo). Negli altri casi è lo stesso responsabile tecnico
> dell'impresa che elabora il "progetto" ma solo per eseguire i lavori e
> allegarlo alla DDC.
Attenzione, purtroppo ( non è che io voglio leccare il culo al
responsabile del Comune) il Dm fa riferimento alle norme UNI - CEI
( che prevedono le specifiche di progettazione di TUTTI GLI IMPIANTI)
Se non vengono fissati dei "paletti " per i vari impianti degli
edifici come quelli per l'impinato elettrico e termico,ecc dell'art. 5
SI INTENDE CHE TUTTI GLI ATRI SONO SOGGETTI!!!!!!.
L'obbligo di progettazione degli impianti è complessivo ( per tutti
gli impianti ) di un edificio privato - ad eccezione per quanto è
riportato nell'art. 5 che limita il progetto.
Comunque quando parlo di progetto intendo il PRELIMINARE FIRMATO DAL
DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA che sarà poi reso DEFINITIVO nel
momento della DDC.
Purtroppo la norma UNI prevede il progetto di TUTTI GLI IMPIANTI.
Mi pare chiaro infatti nei comuni ove io opero li richiedono al
momento della presentazione del pdc O DELLA DIA.
Probabilmente non sono tutti fessi.
Allo scopo un'amministrazione ha richiesto un parere legale che è
risultato " positivo all'allegazione del progetto preliminare perchè
NON CI E' DEROGA nel Dm ".
Forse è meglio pesnare che da ora in avanti dovremmo adeguare le
nostre competenze
> Qualcuno sa darmi indicazioni di come reperire progetti dell'impianto
> idrico e sanitario?
io so dove reperire i progettisti.
Prova sui siti degli ordini professionali, dovresti trovarne a bizzeffe
Ciao, Alessio
Ho l'impressione che non hai le idee molto chiare e stai facendo un pò
di confusione...
Non mi pare visto che la normativa lo prevede.Analizza con attenzione
il contenuto complessivamente senza estrapolarlo e senza interpretarlo
come fai tu !!!!
Poi sai il cliente non ha piacere di avere interpretazioni dottrinali
sul contenuto di una legge ( per questo forse va da un avvocato e non
da un arc o ing) ma semplicemente che si arrivi ad una conclusione
della pratica altrimenti va da un altro professionista.
Questo non vuol dire che devo sottostare a quanto dice il burocrate ma
semplicemente che devo arrivare al completamento della pratica nel
migliore dei modi ( e non creando casini al cliente).
Se la legge prevede questo ( e lo prevede!....) perchè ti devi
arrampicare sui vetri per dimostrare che non è così?!?
E poi che fai se il Comune ti sospende il PDC o la DIA ( perchè così
prevede il DM !!!!!!) che cazzo dici al cliente?
Che il Comune ha sbagliato?
> Non mi pare visto che la normativa lo prevede.Analizza con attenzione
> il contenuto complessivamente senza estrapolarlo e senza interpretarlo
> come fai tu !!!!
Non interpreto un bel nulla... semplice lettura e analisi logica...
Problema già affrontato in comuni della mia zona...
> Poi sai il cliente non ha piacere di avere interpretazioni dottrinali
> sul contenuto di una legge ( per questo forse va da un avvocato e non
> da un arc o ing) ma semplicemente che si arrivi ad una conclusione
> della pratica altrimenti va da un altro professionista.
Su questo non discuto, se il cliente è correttamente informato che si
sta facendo un qualcosa che non serve a nulla e non sta ne in cielo ne
in terra ma vuole farlo lo stesso per raggiungere l'obiettivo,
ovviamente pagando di più (o forse il "progettino" è gratis?),
contento lui, contenti tutti. Ho già affrontato questo problema
all'epoca della L. 46/90 e alle richieste assurde all'epoca e ho
sempre detto al cliente cosa voleva fare, se difendere le proprie
ragioni oppure fregarsene e subire. Nei pochissimi casi dove il
cliente ha voluto ribadire le proprie ragioni si è ottenuto quello che
si voleva... Lo stesso concetto lo puoi estendere all'USL, ai VVF,
ecc.
> Questo non vuol dire che devo sottostare a quanto dice il burocrate ma
> semplicemente che devo arrivare al completamento della pratica nel
> migliore dei modi ( e non creando casini al cliente).
Ok, vedi sopra.
> Se la legge prevede questo ( e lo prevede!....) perchè ti devi
> arrampicare sui vetri per dimostrare che non è così?!?
Premesso che, ribadisco quanto già detto nei precedenti post e quanto
sopra in merito alla volontà del committente, se non siamo noi
professionisti a segnalare ed argomentare su questi aspetti, bè allora
le cose rimarrano sempre così....
> E poi che fai se il Comune ti sospende il PDC o la DIA ( perchè così
> prevede il DM !!!!!!) che cazzo dici al cliente?
Vedi sopra.
> Che il Comune ha sbagliato?
Perchè il comune, anzi il tecnico comunale non sbaglia mai? Non per
entrare in polemica ma nel 99% degli uffici comunali c'è un geometra
che di impianti e relativa normativa ci capisce ben poco, già ai tempi
della 46/90 e ci sono voluti ben 15 anni circa per entrare a regime e
ancora anche recentemente c'era il tecnico di turno che operava con il
paraocchi... Nei pochissimi comuni che mi sono capitati dove il
tecnico comunale era un perito industriale le cose hanno funzionato
alla perfezione, questo semplicemente perchè sapevano di cosa si stava
parlando... Ripeto non voglio entrare in polemica, ho conosciuto anche
bravi geometri competenti in impianti, ma per la maggior parte gli
impianti sono un'incognita, un fastidio, roba da elettricisti e
idraulici... per non parlare degli architetti :-)
P.S. x Mike...
riportando da Santa Wikipedia
L'abuso d'ufficio è il reato previsto dall'art. 323 del codice penale
ai sensi del quale:
1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazioni di norme di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
... al massimo c'è un aggravamento del procedimento (tutto da
dimostrare).
Secondo me la soluzione (per una DIA) è che se uno è convinto di
quello che fa lo scrive in relazione, fino a che non si fa un po' di
chiarezza istituzionale.
Il tecnico dell'UTC ci pensa 2 volte prima di controbattere (dovendo
motivare un diniego) e a mio avviso, ad un certo punto, non ha neanche
più l'interesse a farlo.
Ho lavorato per gli americani per cui sono pienamente daccordo.. ma
non confondiamo l'as built con la progettazione, l'as built viene
redatto a fine lavori da parte dell'impresa esecutrice e rappresenta
nel dettaglio tutto quello che è stato realmente costruito completo di
sigle, riferimenti, schemi funzionali, ecc. è una documentazione che
ha scopi diversi dal progetto.
In ogni caso i loro progetti esecutivi sono realmente esecutivi, ma
soprattutto la DLL esegue alla lettera quanto progettato, non si
inventa nulla e non ci sono varianti perchè prima di arrivare alla
stesura finale vengono fatte una serie di riunioni nei vari step di
progettazione alla quale ogni persona coinvolta fa le proprie
osservazioni e una volta approvato si realizza e basta. Da noi prima
della Merloni, il progetto era un optional e in DLL si faceva e si
disfava a volontà... Non che adesso il livello degli esecutivi sia
eccelso ma qualcosa è migliorato...
> Siamo certi che i nostri bravi legislatori ci chiariranno tutto tra
> breve con un bel decreto esplicativo.. ah ah ah!
> Come no.
Non è previsto nessun decreto al massimo delle circolari.
> P.S. x Mike...
> riportando da Santa Wikipedia
>
> L'abuso d'ufficio è il reato previsto dall'art. 323 del codice penale
> ai sensi del quale:
>
> 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico
> ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nello svolgimento
> delle funzioni o del servizio, in violazioni di norme di legge o di
> regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
> proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
> intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio
> patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
> reclusione da sei mesi a tre anni.
>
> ... al massimo c'è un aggravamento del procedimento (tutto da
> dimostrare).
Ok, era in senso lato, comunque grazie della spiegazione...
> Secondo me la soluzione (per una DIA) è che se uno è convinto di
> quello che fa lo scrive in relazione, fino a che non si fa un po' di
> chiarezza istituzionale.
> Il tecnico dell'UTC ci pensa 2 volte prima di controbattere (dovendo
> motivare un diniego) e a mio avviso, ad un certo punto, non ha neanche
> più l'interesse a farlo.
Concordo.