Ho chiesto al Comune di portare il passo carraio ad 1.30 dal ciglio
stradale, senza toccare la reciznione posta ad 1.00 m, perchè le nostre NTA
del PRG prevedono che:
"Nelle strade di minor importanza viabilistica o nelle zone di edificazione
storica, il cancello può essere installato sull'allinemaneto stradale a
condizione che sia dotato di sistema automatizzato co comando di apertura a
distanza".
Il Comune ha dato parere non favorevole perchè ha paragonato il passo
carraio ad una reciznione e quindi
deve stare a 3.00 m. su queste strade vicinali facendo riferimento al
Regolamento di attuazione del Nuovo Codice delle Strada.
Ma il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice delle Strada "Decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495" dice così:
46 (art. 22 cod. str.) accessi nelle strade urbane. passo carrabile.
1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario
della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti
condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso,
deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante
dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo
stazionamento dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole
traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata
carrabile da quella pedonale;
d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'articolo
120.
3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga
direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle
condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da
favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere
arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di
un veicolo in attesa di ingresso.
4. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi
temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere
osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in
ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono
essere osservate le distanze dall'intersezione.
Cosa pensate voi?
Scusate se ho scritto troppo. Spero sia comprensibile.
Grazie.
Cauzzi geom. Marina
Quindi con lo spostamento ad 1.30 non è possibile l'immissione dei veicoli
nella proprietà laterale.
Il comuna ha ragione.
se cerchi bene troverai una deroga nel caso tale cancello sia automatizzato,
e quindi lo spazio utile a cancello aperto raggiunge i minimi di legge.
Il comuna ha ragione.
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> 46 (art. 22 cod. str.) accessi nelle strade urbane. passo carrabile.
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> 1. La costruzione dei passi carrabili č autorizzata dall'ente proprietario
> della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
se la strada č vicinale , l'ente proprietario non sarą il comune ...
in ogni caso meglio chiarire prima l'aspetto classificativo che quello
edilizio.
Io verificherei con il tecnico del settore strade e viabilitą .
Potresti anche avanzare richiesta di declassamento della strada se ci sono
le condizioni
( proprietą privata ed inutilizzo da parte di veicoli terzi )