> Sto redigendo un Capitolato Speciale d'Appalto e mi trovo ad affrontare
il
> seguente problema:
1.----------
> Che differenza c'è tra categorie di lavoro scorporabili e non
scorporabili
> ma subappaltabili?
2.----------
> Quali sono le categorie scorporabili?
3.----------
> Per la prevalente credo che basti individuare quella per la quale è
previsto
> un maggior importo dei lavori giusto?
>
> Grazie per i chiarimenti
>
> Ciao a tutti
>
> Domenico.
============
Per rispondere devo cambiare l'ordine delle domande:
2.----------
Le categorie scorporabili sono quelle che non rientrano nella categoria
prevalente e che possono essere assunte da imprese mandanti in caso di
partecipazione di una associazione temporanea di imprese di tipo verticale.
Per poter individuare una categoria scorporabile i relativi lavori devono
avere una certa consistenza (in genere il 20% del totale ma non
necessariamente) o riguardare una certa specializzazione (ad esempio
l'impianto elettrico in un appalto di prevalenti lavori edili).
La finalità dell'individuazione della categorie scorporabili è quella di
permettere la partecipazione alla gara di associazione temporanee di
imprese di tipo verticale, dove una o più imprese mandanti assumono
ciascuna un lavoro della categoria scorporabile (ad esempio l'elettricista
i lavori elettrici e l'idraulico i lavori termosanitari) mentre l'impresa
capogruppo mandataria assuma tutti i lavori che non sono assunti dalle
mandanti.
In altri termini il progettista individua nel capitolato quei lavori
(appunto appartenenti alle categorie scorporabili) per i quali ritiene
opportuna la possibilità che siano assunti da imprese del ... ramo (anche
se non si possono obbligare le imprese ad associarsi in quanto, per legge,
l'impresa iscritta per la categoria prevalente per un importo sufficiente
può comunque assumere i lavori, sia prevalenti che scorporabili).
1.----------
Le categorie non scorporabili ma subappaltabili sono tutte le altre
categorie, diverse da quella prevalente e diverse da quelle scorporabili.
Sul piano del subappalto tra le categorie scorporabili e quelle non
scorporabili non vi è alcuna differenza in quanto tutte possono essere
subappaltate al 100% (mentre i lavori della categoria prevalente possono
essere subappaltati solo fino al 30%).
In caso di concorrente singolo (impresa) o di associazioni temporanee di
tipo orizzontale tra lavori delle categorie scorporabili e lavori delle
categorie non scorporabili non c'è alcuna differenza.
La differenza sta nella composizione dell'associazione temporanea di
imprese di tipo verticale : infatti in questi casi mentre i lavori delle
categorie scorporabili possono essere assunti da imprese associate mandanti
(e su questi vanno commisurati i requisiti di queste imprese) i lavori
delle categorie non scorporabili possono (anzi devono) essere assunti
dall'impresa capogruppo mandataria responsabile della categoria prevalente
(e incidono sui requisiti di questa).
3.----------
Sì.
Ciao
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Studio BOSETTI & GATTI
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