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Conformità impianti da allegare all'atto

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Pietro

unread,
Jun 21, 2021, 12:01:43 PM6/21/21
to
E' obbligatorio allegare all'atto la conformità degli impianti?
E se il fabbricato (del 1975) non ha l'agibilità, devo comunque allegare
le conformità?
Grazie

Al.Ba.

unread,
Jun 21, 2021, 12:02:39 PM6/21/21
to
No, non è obbligatorio

Al.Ba.

unread,
Jun 21, 2021, 12:09:04 PM6/21/21
to
E per la cronaca..... mai vista una conformità degli impianti allegata
ad un atto di compravendita.....

maci

unread,
Jun 21, 2021, 12:43:05 PM6/21/21
to
Il 21/06/2021 18:01, Pietro ha scritto:
Lo è stato per un brevissimo periodo. Poi quando ci si è resi conto che
era fantascienza è stata abrogata la norma

--

maci

Pietro

unread,
Jun 21, 2021, 12:47:46 PM6/21/21
to
ma infatti era la prima volta che sentivo un notaio chiedere una cosa
del genere

Al.Ba.

unread,
Jun 21, 2021, 12:58:22 PM6/21/21
to
Questa non la sapevo!
Evidentemente in quel breve periodo non mi sono capitate compravendite :-)

maci

unread,
Jun 21, 2021, 1:38:24 PM6/21/21
to
O meglio, l'allegazione era derogabile, ma la garanzia del venditore che
gli impianti erano OK era prevista.
Questo l'art. 13 originario del DM 37/2008, ora abrogato

--- Art. 13.

Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente
decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,
nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento
dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine
alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di
sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e'
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.
---

--

maci

Christian D.

unread,
Jun 24, 2021, 9:16:53 PM6/24/21
to
Come devo comportarmi da tecnico se scopro che l'UIU oggetto di compromesso, già firmato e caparra già versata,
all'interno del quale viene riportata la provenienza da un frazionamento del 1971, senza che si sia mai stato un deposito in comune,
il venditore dichiara che l'immobile è ante 67 e non ha mai sùbito variazioni da allora ?

Ovviamente all'acquirente che mi ha commissionato la relazione di conformità gli ho comunicato che per me risulta non conforme,
a questo punto se non si presentasse all'atto diventa inadempiente ? oppure dovrà presentarsi con la relazione di non conformità ?

Ci sono gli estremi per appellarsi all'art. 1385 del cc per chiedere indietro la caparra ed esigere il doppio della caparra ?

Fate conto che l'U.I.U. in questione ha già cambiato 3 proprietari e su tutti gli atti (fatti dal solito notaio) viene riportato che l'immobile è conforme in quanto ante 67
sul quale non sono mai stati eseguiti lavori che richiedessero il deposito presso gli uffici comunali.

A me risulta che, essendo un immobile con vincolo diretto risalente al 1911, situato in un centro storico dove è entrato in vigore proprio in quegli anni
il primo regolamento urbanistico, il frazionamento del 1971 andava sicuramente dichiarato, anche perchè ha comportato modifiche prospettiche.
L'unica cosa che ho trovato è l'accatastamento di primo impianto del 1940 dove non compare del muro che oggi divide le due unità.

Scusatemi in anticipo se il mio post è OT, ho formulato la solita domanda anche all'interno di un altro post che riguarda la conformità per effettuare i
lavori attienti al 110%, dato che il mio cliente voleva effettuare i lavori sull'edificio oggetto del compromesso sopracitato.

www.studiomirano.it

unread,
Jun 25, 2021, 6:34:33 AM6/25/21
to
gli atti rogitati in quel periodo hanno tutti un a frase in merito. Nel
90% c'è scritto che non sono presenti e che l'acquirente lo sa. E' stato
un ottimo affare per chi ha comprato perchè in molti casi ha ottenuto
forti sconti


--
www.studiomirano.it

www.studiomirano.it

unread,
Jun 25, 2021, 6:39:49 AM6/25/21
to
cmq il fatto che non sia un requisito per fare l'atto, non vuol dire che
l'acquirente non possa chiederli, anzi, deve poterli avere o essere
avvisato PRIMA dell'offerta che non ci sono


--
www.studiomirano.it
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