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in base a quella dico che ci sono operazioni tecniche -misura di angoli
e distanze- che per essere fatte bene, devono essere fatte -in
squadra-.
Io ho fatto spesso il collaboratore di CTU e nessuno, tecnico o
avvocato, ha mai avuto niente da dire.
Per avere certi dubbi bisogna proprio non avere la piᅵ pallida idea di
cosa sia il lavoro di un CTU. IMHO.
--
print "Ciao"
Per fare un rilievo con distanziometro, per esempio, come pensi
farebbe il CTU da solo? Non c'è nulla di anormale.
Per sicurezza e appigli della parte soccombente, metterei formalmente al
corrente il giudice.
Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
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"Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista" <loca...@interfree.it> ha scritto
nel messaggio news:9zU6p.2928$0b....@twister2.libero.it...
>
> "news.tin.it" <ndr...@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:4d5bdb1e$0$1350$4faf...@reader2.news.tin.it...
>> Un CTU pu� essere affiancato durante la sua attivit� da un
"news.tin.it" <ndr...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4d5d7e69$0$1342$4faf...@reader2.news.tin.it...
Se mi si presenta il CTU e io sono un CTP, se insieme al CTU c'è un
ausiliario non autorizzato, quanto ci scommetti che t'inficio la CTU, se non
va a mio favore??????
Non ci scommetto ma non ne sono convinto. Hai dei riferimenti normativi?
Non credo ci siano norme che impongano di far evacuare l'area quando si è in
corso di sopralluogo per una CTU. Logicamente nelle proprietà private i
proprietari possono impedire l'accesso a qualcuno, a volte accade nelle
liti di vicinato, ma a parte questo non mi risulta che le parti abbiano
altri poteri.
Art. 64 cpc
Art. 228, secondo comma cpp
Ciao
--
> Art. 228, secondo comma cpp
Centrato! Però se andiamo a guardare il cpc (immagino che l'ambito del
quesito sia quello civile), si vede che l'articolo "gemello" è il 194
che nulla dice circa l'eventuale autorizzazione del giudice.
Per tornare al post iniziale: si cita sempre la privacy come elemento
che blocca tutto, impedisce di operare, pone condizioni capestro, ecc.
In realtà la normativa sulla privacy non è così castrante: l'obiettivo è
quello di evitare lindebita diffusione di informazioni, adottando delle
precise metodologie di comportamento. Che non precludono certo che
alcuni collaboratori possano venire a conoscenza di tali informazioni.
--
Ciao
Maci
No, dice "Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice
penale relative ai periti"
Stop.
>> Art. 228, secondo comma cpp
>
> Centrato! Però se andiamo a guardare il cpc
Non devi, poichè la disposizione è già stata chiarita.
Ciao
--
Non sono articoli relativi alla questione in oggetto.
Sono pertinenti al caso in cui il perito debba servirsi di altre persone a
cui delegare parte della sua opera, cioè che almeno per una parte
dell'incarico lo sostituiscono. Situazione in cui occorre essere
autorizzati. Se il giudice incarica un perito non è ammissibile che il
lavoro venga svolto da un altro, neppure in parte...
Ma un aiutante che regge il metro e una borsa non mi sembra rientri nel
caso. Personalmente ho sempre citato la presenza nelle relazioni e mai mi
sono arrivate osservazioni da nessuno.
La vedrei un pò difficile far inficiare la perizia perchè il ctu si è fatto
aiutare a stendere il metro o a fare due foto da persona non preventivamente
autorizzata.
In un articolo intitolato "Responsabilità del consulente".
Eppure ce ne è un altro che si intitola "attività del consulente" (62),
anzi ancora un altro "attività del consulente" (194). Quest'ultimo dice
cose diverse rispetto al penale. A che pro normare l'attività del
tecnico se era già scritto tutto nel penale?
(forse chi ha scritto il codice aveva tempo da perdere...)
>> Centrato! Però se andiamo a guardare il cpc
>
> Non devi, poichè la disposizione è già stata chiarita.
>
Appunto, il cpc l'hanno scritto per niente, un hobby :-)
--
Ciao
Maci
Concordo. Poi magari lo trovi l'avvocato che ci prova (non l'ho mai
visto, ma ammetto che ci possa essere): IMHO non fa un buon servizio al
suo cliente
--
Ciao
Maci
Ma tra l'altro, se questo fosse un reale impedimento credo che rientrerebbe
nelle prassi ordinarie accordare al ctu l'autorizzazione ad avvalersi di un
assistente per le comuni operazioni di rilievo, supporto, etc., come si fa
per l'autorizzazione a prelevare il fascicolo d'ufficio. In una riga il
giudice risolve il problema.
Quindi, se il perito agisce con ausiliari senza essere autorizzato dal
giudice, non commette un reato derivante dalla "sua responsabilità"?
Fai una traslazione sulle stesse responsabilità del CTU e, se mi trovi in
controparte perdente, ti sollevo la questione di legittimità.
Pensa che il dipendente parteciperebbe non solo al lavoro materiale di
sorreggere l'asticella, ma anche nelle discussioni peritali del CTU con i
CTP.
Pensa che se io fossi parte soccombente, ti solleverei il dubbio, davanti al
Giudice, che il dipendente potrebbe aver contattato singolarmente i vari
CTP.
Ciao
--
>
> Pensa che se io fossi parte soccombente, ti solleverei il dubbio,
> davanti al Giudice, che il dipendente potrebbe aver contattato
> singolarmente i vari CTP.
E l'eventuale segretaria che ha redatto al PC il testo della relazione no?
Tu sollevi il dubbio, ipotizzando un comportamento doloso
dell'assistente. E' già diverso dal dire che il comportamento del CTU è
stato non conforme alla legge.
Certo il giudice può venirti dietro; oppure diventare insofferente ...
--
Ciao
Maci
Ci dovrebbero essere sentenze di cassazione a riguardo, cito la 2851 del
19/7/1976: "non costituisce motivo di nullità della consulenza la
circostanza che il consulente abbia attinto anche alle cognizioni di un
esperto (nella specie topografo), nel rispetto del contraddittorio e sotto
il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di
muovere le loro osservazioni."
Mi sembra un caso che si spinge ben oltre il genere di assistenza di cui
stiamo discutendo. Si parla di "attingere alle cognizioni di un esperto" non
di farsi aiutare a prendere una misura o a reggere la borsa.
Ho trovato anche questa: 14/10/1976 n. 3450
"il consulente tecnico può avvalersi dell'opera di un esperto, da lui
incaricato di compiere particolari indagini.... omissis...
è però indispensabile che lo stesso abbia avuto cura di valutare le
conclusioni.... con l'avallo della propria adesione e con l'assunzione a
riguardo di ogni responsabilità morale e scientifica"
Se ne trovate altre fatelo sapere.
Ciao