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COMPETENZE LEGGE 10/91

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STUDIO M.P.

unread,
Mar 23, 2000, 3:00:00 AM3/23/00
to
Ho letto recentemente il piccolo dibattito sulle competenze dei tecnici in
merito al deposito della relazione tecnica di cui all'Art. 28 della Legge
09-01-91 n. 10, vorrei anch'io dare il mio contributo alla questione se il
Geometra è abilitato alla redazione del progetto degli impianti ed
isolamenti termici.

1- L'Art. 6 della Legge 46/90 stabilisce che per la realizzazione degli
impianti di cui alla lettera "c" dell'Art. 1 (impianti termici) è
obbligatoria la redazione del progetto da parte di "professionisti iscritti
negli albi professionali nell'ambito delle rispettive competenze".

La disposizione contenuta nella 46/90 nulla precisa in ordine a quali siano
i professionisti abilitati, limitandosi, a prescrivere che le relative
attività siano svolte "nell'ambito delle rispettive competenze
professionali".
Quest'ultima precisazione vuole ricondurre la competenza progettuale in
questione alla generale competenza professionale di ciascun professionista,
riconducendola cioò alle attività che agli stessi professionisti competono
in base ai rispettivi ordinamenti professionali.

Ciò significa in buona sostanza, che gli impianti in questione possono
essere progettati da Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti "nell'ambito
delle rispettive competenze" che, come è noto, nel caso dei Geometri sono
riferite al criterio della "modesta costruzione" (secondo le indicazioni
ormai consolidate in giurisprudenza).

Risulta così normativamente affermato nella materia "de qua" il criterio di
attribuzione delle attività in questione alla luce dell'orientamento
affermatosi in giurisprudenza, cioè quello di riconoscere ai Geometri le
competenze progettuali relative alle "modeste costruzioni", ivi compresi gli
impianti e le pertinenze accessorie, sulla base di una valutazione concreta
delle difficoltà tecniche che tali attività comportano e delle nozioni che
a
tali professionisti possono essere riconosciute, come affermato dalla Corte
Costituzionale, senza cioè aprioristiche esclusioni.

Tutto ciò è confermato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato in data
20-12-1997 che ricomprende negli elenchi dei tecnici abilitati alle
verifiche degli impianti di cui all'Art. 14 della Legge 46/90, i Geometri
nonchè gli Architetti ed i Chimici (in un primo momento esclusi).

Per finire vorrei citare anche la Circolare 13-12-93 n. 231/F dove al punto
7 dice ".....i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal
progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione
delle opere di cui agli Art. 25 e 26 della legge 10/91..."

D'altra parte se un perito meccanico "potrebbe" avere un po' più di
conoscenze nella progettazione di un impianto, altrettanto un Geometra
potrebbe essere più competente nella progettazione dell'involucro edilizio,
eppure entrambi sono abilitati alla progettazione del sistema
EDIFICIO-IMPIANTO come prevede la 10/91.

Infine vorrei precisare che l'ENEA, ente al quale lo stato ha demandato il
compito di formare i professionisti per la progettazione delle opere in
oggetto, organizza corsi di aggiornamento (con rilascio di regolare
Attestato) per Geometri, Architetti, Ingegneri e Periti.

Salute a tutti.

Geom. Mauro PROVANA MCIOB


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