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Realizzazione di soppalchi, SCIA o CILA?

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Aladino

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May 10, 2019, 5:27:02 AM5/10/19
to
Come da oggetto, vorrei capire con quale procedura, ovvero a quale tipo
di intervento assogettate la realizzazione di un soppalco interno ad un
abitazione.
Chiedo perché in linea di massima, gli interventi interni alle
abitazioni ormai vengono sempre considerati di manutenzione (ordinaria
se non si modificano strutture, straordinaria in caso contrario). Però
nella definizione di manutenzione straordinaria non viene specificato
l'inserimento di una nuova struttura ma solo il rinnovo e la
sostituzione.
Pertanto un comune nel quale normalmente non lavoro, invece di
considerare la realizzazione di un soppalco come straordinaria
manutenzione, ritiene che l'intervento debba essere considerato
ristrutturazione. Quando invece la ristrutturazione viene definita come
"interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti
mediante un insieme sistematico di opere" e secondo me ha tutt'altri
scopi... che comprendono modifiche esterne, riorganizzazione delle unità
immobiliari fino alla completa demolizione e ricostruzione dei
fabbricati.
Sempre secondo me, ci va comunque la CILA, al limite come "intervento
non riconducibile all'elenco di quelli normati", invece il comune
ritiene necessaria una SCIA per ristrutturazione. Cosa cambia, direte
voi? Essendo regione autonoma abbiamo un nostro regolamento sulle
strutture (non so se e quanto cambi rispetto all'attuale normativa
nazionale), e passando da CILA a SCIA, cambia l'applicazione della
normativa sulle strutture, che nel secondo caso impone la verifica
sismica...

--
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Aladino

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May 10, 2019, 9:21:17 AM5/10/19
to
www.studiomirano.it <a...@a.com> wrote:

> un soppalco E' una struttura quindi no CILA
Preciso che qui abbiamo anche una normativa edilizia regionale, ma le
definizioni sono abbastanza simili alla 380.
Ma da noi la "manutenzione straordinaria" è esplicitamente contemplata
come intervento assoggettato a CILA, ed è definita come "tutte le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti * strutturali
degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la
soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi
igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i
volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d'uso". Pertanto non mi pare che con la CILA non si
toccano strutture...
Come detto, non è previsto l'inserimento di nuove parti strutturali, ma
ritengo che la realizzazione di un soppalco non possa neppure essere
definito come "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente", pertanto
la considero un opera residuale, che come con la 380, dovrebbe essere
assogettata a CILA.
In base a cosa affermi che "una struttura quindi no CILA"? Vorrei capire
se è qualcosa che può valere anche da noi...

* N.B.: nella L.R. non c'è l'"anche".

--
Per rispondere, togliere -NOSPAM- dall'indirizzo.

maci

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May 10, 2019, 9:36:54 AM5/10/19
to
La corte costituzionale ha chiarito che la definizione degli interventi
edilizi compete allo stato. Non so qual è la tua regione, in Lombardia è
stata anche pubblicata una circolare che di fatto considera non
applicabili le definizioni della LR 12/2005.
Con un soppalco realizzi nuove superfici che prima non c'erano, quindi
c'è un contenuto fortemente innovativo oltreché incrementativo degli
spazi utili. Anche secondo me è ristrutturazione.


--

maci

Aladino

unread,
May 10, 2019, 10:28:34 AM5/10/19
to
maci <ma...@pippo.pip> wrote:

> La corte costituzionale ha chiarito che la definizione degli interventi
> edilizi compete allo stato. Non so qual è la tua regione, in Lombardia è
> stata anche pubblicata una circolare che di fatto considera non
> applicabili le definizioni della LR 12/2005.
Friuli Venezia Giulia. Regione autonoma a statuto speciale... non so se
questo cambi le carte in tavola, di fatto non mi risultano indicazioni
sulla inapplicabilità della normativa regionale. E sono abbastanza
convinto che in altri comuni non avrei contestazioni a presentare una
CILA. Il problema (che non so se c'è anche a livello nazionale), è che
la SCIA con opere strutturali viene assogettata ad una verifica sismica,
che oltre ad essere onerosa, non è detto che verifichi (anche senza il
soppalco). Questo in quanto il fabbricato è stato costruito su un
progetto del 2005, pertanto con normativa antecedente alle NTC2008.
Ovviamente essendo del 2005, il fabbricato non presenta carenze
strutturali che possano comprometterne la sicrezza per un soppalchetto
in legno (circa 2x4 metri).

Aladino

unread,
May 10, 2019, 10:53:09 AM5/10/19
to
www.studiomirano.it <a...@a.com> wrote:

> per me un soppalco è opera strutturale
Beh, non è che stia mettendo in dubbio questo punto. Il fatto è che da
noi la manutenzione straordinaria (con interventi sulle strutture) va in
CILA (e qui c'è una grossa differenza). Le opere residuali vanno in CILA
(senza distinzione se strutturali o meno, e non vedo distinzioni neppure
sulla 380). La ristrutturazione va in SCIA, ma si parla di "insieme
sistematico di opere"...
Insomma, mi sarebbe utile capire come classifichereste un soppalco
interno e perché (ristrutturazione, manutenzione straordinaria che da
voi va in SCIA o altro), in modo da fare un raffronto con la normativa
regionale.
Non che sia sempre d'accordo con queste semplificazioni, che spesso
creano più confusione che altro (come la demolizione e spostamento di
tramezzi che da noi è manutenzione ordinaria e pertanto edilizia libera
senza bisogno di alcuna comunicazione...), in quanto poi ci si scontra
con norme nazionali che si riferiscono agli interventi della 380 (es.
detrazioni). Però leggendo e rileggendo la normativa regionale, ritengo
che il soppalco dovrebbe andare in CILA.

Apteryx

unread,
May 11, 2019, 5:34:21 AM5/11/19
to
Il 10/05/2019 11:27, Aladino ha scritto:
> Come da oggetto,

SCIA

se il soppalco è indipendete è manutenzioen straordinaria, se il
soppalco è saldamente connesso alla struttura esistente, ristrutturazione,

Aladino

unread,
May 11, 2019, 6:49:43 AM5/11/19
to
Apteryx <apt...@k12.au> wrote:

> se il soppalco è indipendete è manutenzioen straordinaria, se il
> soppalco è saldamente connesso alla struttura esistente, ristrutturazione,
Ovviamente dovrà essere connesso alla struttura esistente... da dove
deduci che debba essere considerato ristrutturazione?
E per capire, mi confermi che anche nel resto d'italia, per inserire un
soppalco in un abitazione, nonostante l'influenza irrisoria, è
necessaria la varifica sismica dell'intero edificio?

Apteryx

unread,
May 13, 2019, 4:02:50 AM5/13/19
to
Il 11/05/2019 12:49, Aladino ha scritto:


> Ovviamente

per generalizzare

un piano intermedio dentro un edificio può essere realizzato in tanti
modi e a seconda di come viene fatto, per quale scopo e per quale
utilizzo, ha la propria incidenza (o forse meglio dire complessità)
sull'aspetto urbanistico

di prassi si chiama soppalco quello che produce superficie utile ed ha
scopi abitabili, palchettone il contrario cioè un piano realizato con un
controsoffitto e/o arredo

ecco probabilmente già il poter distinguere fra soppalco e palchettone
può fare da discriminante fra titolo edilizio o comunicazione o nulla





Aladino

unread,
May 13, 2019, 2:07:28 PM5/13/19
to
Apteryx <apt...@k12.au> wrote:

> un piano intermedio dentro un edificio può essere realizzato in tanti
> modi e a seconda di come viene fatto, per quale scopo e per quale
> utilizzo, ha la propria incidenza (o forse meglio dire complessità)
> sull'aspetto urbanistico
>
> di prassi si chiama soppalco quello che produce superficie utile ed ha
> scopi abitabili, palchettone il contrario cioè un piano realizato con un
> controsoffitto e/o arredo
OK. Grazie, la tua spiegazione mi ha fatto vedere la cosa sotto un'altro
aspetto.

Gabriele Pranzo

unread,
May 15, 2019, 6:46:31 AM5/15/19
to
On Fri, 10 May 2019 16:53:08 +0200, borgob...@SPAM-alice.it
(Aladino) wrote:

>Beh, non č che stia mettendo in dubbio questo punto. Il fatto č che da
>noi la manutenzione straordinaria (con interventi sulle strutture) va in
>CILA (e qui c'č una grossa differenza)

Se c'č interessamento delle parti strutturali non si puň andare in
CILA, č contrario al DPR 380.
Per quanto riguarda i soppalchi dipende dalla normativa urbanistica
vigente, a Milano si sono sempre realizzati (con determinate
caratteristiche dimensionali) senza che fossero conteggiato nella
volumetria, quindi normalmente con pratiche di manutenzione
straordinaria o risanamento conservativo.

Ciao ciao.

--
gabriele pranzo-zaccaria
http://tinyurl.com/studioarchitettura
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