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a...@a.com> wrote:
> un soppalco E' una struttura quindi no CILA
Preciso che qui abbiamo anche una normativa edilizia regionale, ma le
definizioni sono abbastanza simili alla 380.
Ma da noi la "manutenzione straordinaria" è esplicitamente contemplata
come intervento assoggettato a CILA, ed è definita come "tutte le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti * strutturali
degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la
soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi
igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i
volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d'uso". Pertanto non mi pare che con la CILA non si
toccano strutture...
Come detto, non è previsto l'inserimento di nuove parti strutturali, ma
ritengo che la realizzazione di un soppalco non possa neppure essere
definito come "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente", pertanto
la considero un opera residuale, che come con la 380, dovrebbe essere
assogettata a CILA.
In base a cosa affermi che "una struttura quindi no CILA"? Vorrei capire
se è qualcosa che può valere anche da noi...
* N.B.: nella L.R. non c'è l'"anche".
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