Il 13/11/2018 10:18, Ghost Dog ha scritto:
> Il 13/11/2018 09:56, Al.Ba. ha scritto:
>>
>>> Ricordo molto bene un seminario di aggiornamento di un paio di anni
>>> fa con i responsabili della regione Piemonte per l'urbanistica che
>>> specificarono che il titolo superiore è sempre ammesso.
>>> Peraltro il TU permette alle regioni a statuto ordinario di ampliare
>>> gli interventi soggetti a CILA, ma non di escludere gli interventi da
>>> certi titoli
>>
>> Ciò che i responsabili dicono ai convegni deve poi essere riscontrato
>> nella normativa, che sia statale o regionale.
>> In quale parte del TU viene sancito che le regioni possono ampliare
>> gli interventi soggetti a CILA? Non lo chiedo per polemica ma
>> semplicemente non conosco tale aspetto.
> Dove istituisce la CILA
> Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori
> asseverata
> (articolo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
>
> [...]
> 4. Le regioni a statuto ordinario:
>
> a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a
> interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
Ok, avevo inteso diversamente le tue parole, ma il senso non cambia.
Mi pare che si parli di eventuali interventi che comunque non rientrano
nelle casistice degli art. 6-10-22.
Una LR non può sancire che una NC possa essere trattata con una CILA, su
questo mi pare che siamo tutti daccordo, giusto?
>
>>> E per che motivo fare un pdc se basta una CILA? Semplice, perchè il
>>> PdC viene analizzato ed approvato dall'ente, la CILA è una tua
>>> asseverazione.
>>> In casi dubbi o in cui si temono grane (tipico il caso in cui il
>>> responsabile dell'UT ti dice "vai avanti così" ma tu non sei
>>> convinto) è un parafulmine indispensabile.
>>
>> In linea di principio son daccordo, ma su altre questioni, non su come
>> inquadrare un intervento (e di conseguenza quale pratica lo regola).
>> Quui si parla d'inquadrare delle lavorazioni e ad oggi credo che non
>> ci possano essere molti dubbi su cosa rientra in edilizia libera, MO,
>> MS, RE, ecc.....
>
> Ma infatti nessuno ha dei dubbi sul titolo minimo, non capisco come si
> fa a sostenere che non si può usare un titolo superiore
Secondo me, come anche ho già letto in un altro intervento, non esiste
una "graduatoria" dei titoli edilizi, bensì il titolo idoneo per uno
specifico intervento.
Almeno, così sono portato a pensare sulla base della LR dell'Emilia
Romagna che ricalca tale principio.