Sembra che :
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
(articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 73 del 2010)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
seguenti interventi sono eseguiti
SENZA ALCUN TITOLO ABILITATIVO:.......ecc. (CILA)
1] L. 47/85 Art. 17 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici)
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi
per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione
di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione
e’ iniziata dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono nulli e
non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell’alienante, gli estremi della concessione ad edificare
o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell’articolo 13.
Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o
estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
Nei casi in cui sia prevista l’irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti
di cui al primo comma deve essere allegata la prova dell’integrale
pagamento della sanzione medesima.
La sentenza che accerta la nullita’ degli atti di cui al primo comma non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù’ acquisiti in base ad un
atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda
diretta a far accertare la nullità’ degli atti. Se la mancata
indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza
della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati
stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti
mediante atto successivo, redatto nella stessa: forma del precedente,
che contenga la menzione omessa.
[2] DPR 380/01 Art. 34 comma 2-ter:
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale
difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola
unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
[3] DPR 380/01 Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono
essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in
sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un
atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda
diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da
una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti
derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste
per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare
domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica
del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai
sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati
gli estremi della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli
previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 304 del 2005)
alcune osservazioni:
http://www.studiotecnicopagliai.it/commerciabilita-conformita-urbanistica-preliminare-di-vendita-immobiliare/