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TITOLO ABILITATIVO?

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SEVERINO

unread,
Feb 5, 2016, 6:44:46 AM2/5/16
to
Allora, provo a chiedere il Vs. parere..
Un mio cliente ha realizzato dei lavori interni per la modifica di
alcune pareti. Ha spostato porte e pareti , non grandi cose, ma la
situazione è diversa da come era stata approvata in passato.
Sono rispettate le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
Si desume che per le esecuzione di tale opere sarebbe stato necessario
presentare una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata con l'art. 6 del
dlgs 380/2001.
La CILA non è titolo abilitativo, ma mera comunicazione asseverata, che
se non presentata comporta sanzione di 1000 euro.
Chiedo, se dovessi vendere l'immobile, tale modifica è determinante per
l'annullamento dell'atto di vendita? oppure non essendo titolo
abilitativo il notaio non è tenuto a citarla, e quindi nemmeno è tenuto
a citare la non conformità, non trattandosi di titolo abilitativo?
Cioè non ricadiamo nel caso di nullità dell'atto.
(l'acquirente poi pagherà la multa per la mancata CILA ).

Sarebbe invece necessario aggiornare la situazione catastale per quel
che riguarda la conformità di planimetria catastale.

E' chiaro che sarebbe meglio sanare prima della vendita, ma mi interessa
valutare la casistica come esposta.

Grazie dei commenti.



DGE

unread,
Feb 5, 2016, 6:52:57 AM2/5/16
to
CILA in sanatoria e paghi 1000 euro di sanzione, poi aggiorni il catasto
e poi SE TROVI vendi!!!
DGE
ps altrimenti atto notarile nullo

SEVERINO

unread,
Feb 5, 2016, 7:16:31 AM2/5/16
to

>>
> CILA in sanatoria e paghi 1000 euro di sanzione, poi aggiorni il catasto
> e poi SE TROVI vendi!!!
> DGE
> ps altrimenti atto notarile nullo

A te risulta che la CILA sia un atto abilitativo?

Luca Pentrella

unread,
Feb 5, 2016, 8:33:02 AM2/5/16
to
Il 05/02/2016 12:44, SEVERINO ha scritto:
Nell'atto di vendita sono le parti a dichiarare la conformità dello
stato di fatto alla planimetria catastale. Rarissimamente ho assistito a
notaio che mettesse proprio tecnico per indagare la legittimità
dell'immobile oggetto di compravendita.
In questo caso se le parti dichiarano la conformità alla vecchia
planimetria catastale, oltre a dichiarare il falso, il compratore
risulta essere il responsabiel dell'abuso, visto che ha dichiarato che
prima non c'era. Se invece aggiornano il catasto, senza fare la pratica
in comune, si autodenunciano e poi possono solo intraprendere la via
dell'accertamento di conformità.

--
Luca Pentrella - Ing. Edile-Architettura (Roma)

L’esperienza è il tipo di insegnante più difficile.
Prima ti fa l’esame e poi ti spiega la lezione. [Anonimo]

L'esperienza è come una lanterna appesa sulle nostre spalle.
Illumina solo la strada percorsa, ma non fa luce verso il futuro. [Confucio]

SEVERINO

unread,
Feb 5, 2016, 9:38:11 AM2/5/16
to
Non mi interessa come procedere con la sanatoria,
lo so come fare.
A mio modesto parere la sanzione è di 1000 euro per non aver presentato
la CILA.

Mi interessava sapere il Vs. parere sull'inquadramento legislativo della
CILA.

E' o non è titolo abilitativo, a mio parere no, rientrando nell'ambito
dell'art. 6.
Il che, in caso di "necessità", non determina nullità dell'atto ........

chiedevo, valutati gli aspetti normativi, se era un parere condiviso


Apteryx

unread,
Feb 5, 2016, 10:02:55 AM2/5/16
to
Il 05/02/2016 13:16, SEVERINO ha scritto:
> A te risulta che la CILA sia un atto abilitativo?

non è la cila ma la conformità catastale a rendere l'atto nullo, quindi
a ritroso per aver la conformità catastale, cila in sanatoria poi
catasto poi ape poi atto

castore

unread,
Feb 5, 2016, 10:17:22 AM2/5/16
to
Il 05/02/2016 14.42, www.studiomirano.it ha scritto:
> On 05/02/2016 12:44, SEVERINO wrote:

>>
>
> io farei accertamento di conformità art. 36/37 dpr 380, paghi anche meno
> , perchè penso con 516 te la cavi
> inoltre viene rilasciato espressamente il titolo ( a meno che il tuo UTC
> non ti dica di fare una scia........ :( )
>
>
>

che io sappia sono 1032, i 516 erano fino al 31/12/2014

Ghost Dog

unread,
Feb 5, 2016, 10:21:59 AM2/5/16
to
Il 05/02/2016 12:44, SEVERINO ha scritto:
L'immobile compravenduto deve avere la conformità urbanistica.
Se non hai fatto la CILA l'immobile NON è conforme all'urbanistica, perchè:
-non c'è l'asseverazione del tecnico sull'assenza di modifiche strutturali;
-non ci sono le certificazioni della modifica degli impianti (se variati);
-non c'è la verifica dei rapporti areoilluminanti;
-non c'è la verifica barriere architettoniche;
-non c'è la corrispondenza con le planimetrie catastali;
-Non c'è la richiesta di agibilità (se necessaria)

Il punto non è se la CILA è o non è titolo abilitativo, che al limite ha
influenza sul regime sanzionatori,o ma che il tuo immobile, DOPO che
sono state eseguite le opere, non è più conforme all'urbanistica.
Quindi l'atto è impugnabile (my 2cents)
GD




---
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https://www.avast.com/antivirus

Ghost Dog

unread,
Feb 5, 2016, 11:56:12 AM2/5/16
to
Il 05/02/2016 16:29, www.studiomirano.it ha scritto:
>
>>>
>>
>> L'immobile compravenduto deve avere la conformità urbanistica.
>> Se non hai fatto la CILA l'immobile NON è conforme all'urbanistica,
>> perchè:
>> -non c'è l'asseverazione del tecnico sull'assenza di modifiche
>> strutturali;
>
> e questo vieta l'atto ?
>
>> -non ci sono le certificazioni della modifica degli impianti (se
>> variati);
>
> per l'atto queste non servono
>
>> -non c'è la verifica dei rapporti areoilluminanti;
>> -non c'è la verifica barriere architettoniche;
>
> ok, se andiamo sul fino..........però se hai un PdC , e ti chiedono se
> l'immobile è conforme, tu ricontrolli se il PdC è legittimo e quindi
> rifai tutti i conteggi ?
>
>> -non c'è la corrispondenza con le planimetrie catastali;
>
> ok, ma non centra con l'urbanistica
me è richiesta, pena la nullità dell'atto.

>> -Non c'è la richiesta di agibilità (se necessaria)
>
> si può comunque fare atto, magari con deprezzamento , ma si può fare

Certo così come si può vendere un immobile in costruzione, ma io mi
riferivo al caso di specie.

Ma alla fine, Cosa è la "conformità urbanistica"?
la rispondenza a tutte le norme urbanistiche,.
Come la dimostri? Con la verifica che l'immobile sia in possesso di
tutte le certificazioni e papelli richiesti dalla norma urbanistica per
la destinazione in atto, che sono di più del mero titolo abilitativo.
Manca qualcosa? Non è conforme.
E l'atto è impugnabile.
Punto, non è una questione di interpretazioni, a meno di non voler
diventare carne da macello per gli avvocati.

SEVERINO

unread,
Feb 6, 2016, 6:38:56 AM2/6/16
to
Sembra che :

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
(articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 73 del 2010)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
seguenti interventi sono eseguiti
SENZA ALCUN TITOLO ABILITATIVO:.......ecc. (CILA)



1] L. 47/85 Art. 17 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici)
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi
per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione
di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione
e’ iniziata dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono nulli e
non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell’alienante, gli estremi della concessione ad edificare
o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell’articolo 13.
Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o
estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
Nei casi in cui sia prevista l’irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti
di cui al primo comma deve essere allegata la prova dell’integrale
pagamento della sanzione medesima.
La sentenza che accerta la nullita’ degli atti di cui al primo comma non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù’ acquisiti in base ad un
atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda
diretta a far accertare la nullità’ degli atti. Se la mancata
indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza
della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati
stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti
mediante atto successivo, redatto nella stessa: forma del precedente,
che contenga la menzione omessa.

[2] DPR 380/01 Art. 34 comma 2-ter:
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale
difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola
unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

[3] DPR 380/01 Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono
essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in
sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un
atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda
diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da
una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti
derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste
per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare
domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica
del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai
sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati
gli estremi della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli
previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.

2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 304 del 2005)


alcune osservazioni:
http://www.studiotecnicopagliai.it/commerciabilita-conformita-urbanistica-preliminare-di-vendita-immobiliare/


Ghost Dog

unread,
Feb 8, 2016, 2:39:32 AM2/8/16
to
Il 06/02/2016 12:38, SEVERINO ha scritto:
> Sembra che :
>
> Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
> (articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 73 del 2010)
> 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
> comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
> sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme
> antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
> relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico,
> nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
> paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
> seguenti interventi sono eseguiti
> SENZA ALCUN TITOLO ABILITATIVO:.......ecc. (CILA)
>
>
[...]

Mi sembra che tu ti sia fissato un po' troppo su questo "senza alcun
titolo abilitativo".
la conformità urbanistica non significa solo avere tutti i titoli
abilitativi, bensì avere una situazione conforme alle normative.
Per assurdo (neanche tanto) puoi avere uhn immobile non conforme ma in
possesso di tutti i titoli abilitativi, che però ad un esame si rivelino
viziati da profili di illiceità.
Riferendosi al caso dell'OP: se vendi un alloggio con le modifiche
interne che ha indicato, già solo la mancanza dell'asseverazione sulla
staticità lo rende non conforme alla disciplina urbanistica.
Il succo della legge è che tu devi rogitare un immobile conforme alle
normative durante tutta la sua storia, dal giorno dell'edificazione al
momento della vendita,e il notaio, per averne la sicurezza, ti chiede
l'elenco dei titoli rilasciati (che è più che altro un espediente per
pararsi il didietro).
giusto per intenderci, TU la firmersti una dichiarzione di conformità
urbanistica finalizzata ad un rogito in un caso come quello dell'OP
senza aver presentato l'accertamento di conformità?

Ghost Dog

unread,
Feb 8, 2016, 3:33:43 AM2/8/16
to
Il 08/02/2016 09:00, www.studiomirano.it ha scritto:
>
>> la conformità urbanistica non significa solo avere tutti i titoli
>> abilitativi, bensì avere una situazione conforme alle normative.
>> Per assurdo (neanche tanto) puoi avere uhn immobile non conforme ma in
>> possesso di tutti i titoli abilitativi, che però ad un esame si rivelino
>> viziati da profili di illiceità.
>
>
>
> condivido questa tua osservazione, che se applicata alla lettera avrebbe
> però conseguenze devastanti............moltissimi titoli abilitativi
> (purtroppo) sono rilasciati:
> - "ma...se questo non lo chiede io non lo dichiaro........."
> - "lo rilascio anche se manca quella dichiarazione..........."
> - "interpretiamo questa norma in quel modo..........."
>
> credo però non si avrà mai una risposta definitiva in questo senso. Tra
> l'altro ritengo che per fare tali verifiche occorrerebbe in pratica
> riprogettare tutto.......

Negli ultimi due anni è un argomento che ho dovuto affrontare in modo
approfondito, avendo seguito la cessione di diversi fabbricati di pregio
in compravendite tra stranieri, che (giustamente) sospettosi, mi hanno
dato incarichi molto chiari per la verifica.
Il lavoro è macchinoso, richiede un approfondimento normativo molto
lungo e di solito anche rimedi drastici per sanare difformità che solo
fino a un paio di anni fa erano rubricati alla voce:"minchiate di poco
conto".
ma si può fare.

> forse si farebbe prima a cambiare radicalmente e dire che l'immobile può
> essere venduto "così come è" e chi compra si assume tutti i rischi. Un
> pò come avviene per gli immobili all'asta.........chissà perchè poi, il
> privato debba dare garanzie, mentre il giudice no.............

non sono d'accordo:l'onere della regolarizzazione deve sempre e comunque
ricadere sul venditore, non fosse per gli aspetti penali che implicano
certi abusi
> E' inutile cercare di dare garanzie che tanto nel 90% dei casi rimangono
> solo sulla carta, è già raro che chi acquista abbia l'accortezza di
> rivolgersi ad un tecnico per valutare almeno le difformità maggiori

Beh, i notai non sono più di bocca buona. Senza arrivare agli eccessi di
un notaio che mi ha cheisto copia conforme di tutti gli elaborati e
titoli abilitativi di un immobile(ante 1967 e soggetto a tipo uno
decina di progetti seguiti da diversi tecnici, sottoscritto compreso) e
che si è beccato un sonoro mavaffa di fronte a clienti svedesi e società
di consulenza internazionale (si è poi "accontentato" di una mia
dichiarazione di conformità) comunque ormai una analisi/ricerca la
richiedono sempre.

Ghost Dog

unread,
Feb 8, 2016, 4:03:20 AM2/8/16
to
Il 08/02/2016 09:40, www.studiomirano.it ha scritto:

>> Il lavoro è macchinoso, richiede un approfondimento normativo molto
>> lungo e di solito anche rimedi drastici per sanare difformità che solo
>> fino a un paio di anni fa erano rubricati alla voce:"minchiate di poco
>> conto".
>> ma si può fare.
>>
>
>
> ma ti è mai successo di trovare una cosa "a posto al 100%", nel senso,
> prendiamo per esempio una legge 10............cosa fai, la riverifichi?
> O un progetto del C.A. ? Fino a che punto ti spingi e quali sono
> esattamente le ricerche e verifiche di cui ti incaricano ?

la mia verifica è inizialmente formale (cioè "c'è tutto?") poi in base
ai singoli casi approfondisco.
comunque non mi metto a ricalcolare il CA o la legge 10, non avrebbe
senso, se un professionista certifica qualcosa, lo prendo per buono.
Certo se mi capitasse di trovar euna legge 10 che prevede magari del
solare termico e poi non ci fossero i pannelli, agirei di conseguenza.
>> non sono d'accordo:l'onere della regolarizzazione deve sempre e comunque
>> ricadere sul venditore, non fosse per gli aspetti penali che implicano
>> certi abusi
>
> questa è un "prassi" , ma volendo l'acquirente può scegliere di
> accollarsi i rischi a fronte di un minor costo. Ovviamente c'è il
> discorso penale........nel 90% dei casi però le difformità non hanno mai
> riscontro penale (piccoli spostamenti, opere soggette a cil,ecc...)
> oppure hanno riscontro penale in realtà per i progettisti (che hanno
> fatto false dichiarazioni)
>
>> Beh, i notai non sono più di bocca buona. Senza arrivare agli eccessi di
>> un notaio che mi ha cheisto copia conforme di tutti gli elaborati e
>> titoli abilitativi di un immobile(ante 1967 e soggetto a tipo uno
>> decina di progetti seguiti da diversi tecnici, sottoscritto compreso) e
>> che si è beccato un sonoro mavaffa di fronte a clienti svedesi e società
>> di consulenza internazionale (si è poi "accontentato" di una mia
>> dichiarazione di conformità) comunque ormai una analisi/ricerca la
>> richiedono sempre.
>> GD
>
>
> eee....però su questo come dargli torto ? Tante volte si chiede al
> venditore "copia del progetto" e ti porta due fogli con su fotocopiata
> una planimetria..............
>

ma infatti mi faccio fare una delelga all'accesso agli atit e vado io in
Comune a vedere cosa c'è e cosa no.
E poi mi prendo la responsabilità di certificare la situazione.

Sconosciuto

unread,
Feb 8, 2016, 6:02:29 AM2/8/16
to
"SEVERINO" ha scritto nel messaggio news:n921vb$1td3$1...@gioia.aioe.org...

c'è scritto troppo nei post.

Rispondendo alla Tua domanda:

No, la CILA non è un titolo abilitativo.

No, non è essenziale al fine del trasferimento a condizione che l'acquirente
sia d'accordo, cosi come non lo sarebbe l'assenza di un titolo edilizio
(Permesso di Costruire o SCIA) se la difformità non costituisce un abuso
primario (ma qui si entra in ambito giurisprudenziale).

...e da qui di possono aprire tutte le discussioni di questo mondo sul fatto
che l'acquirente, qualora consapevole di un irregolarità imponga al
venditore che sia regolarizzata.



Ghost Dog

unread,
Feb 8, 2016, 9:31:58 AM2/8/16
to
onestamente non capisco questa fissa per la definizione "titolo
abilitativo".
il TU, all'art 6, dice:
"2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte
dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti
senza alcun titolo abilitativo"

Se tu non hai dato, PREVIAMENTE alle opere, la comunicazione telematica,
hai commesso un abuso edilizio.
Punto.
Anche se l'atto autorizzativo non richiede "titolo abilitativo".
E' un dato di fatto.

Se poi trovi un notaio che ti rogita un immobile privo di conformità
urbanistica a fronte di un accordo tra i privati, è un altro discorso,
ma onestamente ne dubito, anche perchè è vero che ci sono orientamenti
giurisprudenziali contrastanti, ma la prevalenza va in una direzione
ben precisa, e il notaio rischia di trovarsi in guai abbastanza grossi.
http://dirittocivilecontemporaneo.com/2014/12/la-cassazione-ribadisce-la-nullita-sostanziale-della-vendita-di-immobile-abusivo/

Sconosciuto

unread,
Feb 12, 2016, 9:48:50 AM2/12/16
to


"Ghost Dog" ha scritto nel messaggio news:n9a8sl$1kvk$1...@gioia.aioe.org...

>onestamente non capisco questa fissa per la definizione "titolo
>abilitativo".

la domanda verteva su quello, e la CIL o CILA non sono titoli abilitativi.


>il TU, all'art 6, dice:
>"2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
>comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte
>dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti
>senza alcun titolo abilitativo"

e chi ha detto il contrario

>Se tu non hai dato, PREVIAMENTE alle opere, la comunicazione telematica,
>hai commesso un abuso edilizio.
>Punto.
>Anche se l'atto autorizzativo non richiede "titolo abilitativo".
>E' un dato di fatto.

no, è un illecito amministrativo, e la differenza è data - appunto - dal
fatto che la CIL o CILA non sono titoli abilitativi.

>Se poi trovi un notaio che ti rogita un immobile privo di conformità
>urbanistica a fronte di un accordo tra i privati, è un altro discorso, ma
>onestamente ne dubito, anche perchè è vero che ci sono orientamenti
>giurisprudenziali contrastanti, ma la prevalenza va in una direzione ben
>precisa, e il notaio rischia di trovarsi in guai abbastanza grossi.
>http://dirittocivilecontemporaneo.com/2014/12/la-cassazione-ribadisce-la-nullita-sostanziale-della-vendita-di-immobile-abusivo/

>GD

Notai che stipulano, ne ho trovati e ne trovo a centinaia, in lungo e largo
per la penisola, e non solo di quelli alla canna del gas (se ci sono Notai
in quella situazione).
Io sino ad oggi, anche forte di uno studio del notariato, non ho avuto
particolari problemi a far acquistare ovvero alienare a miei clienti
immobili con abusi minori.


Ciò non toglie che, anch'io come te, sono propenso e suggerisco sempre ai
miei Clienti di acquistare o vendere immobili perfettamente legittimi, però
purtroppo troppo spesso - assumendosene i relativi rischi - accettano di
stipulare gli atti a condizione che non vi siano abusi primari.


Pietro

unread,
Feb 12, 2016, 10:21:42 AM2/12/16
to
Il 12/02/2016 15:48, Sconosciuto ha scritto:
>
>
> "Ghost Dog" ha scritto nel messaggio
> news:n9a8sl$1kvk$1...@gioia.aioe.org...
>
>> onestamente non capisco questa fissa per la definizione "titolo
>> abilitativo".
>
> la domanda verteva su quello, e la CIL o CILA non sono titoli
> abilitativi.
>
>
>> il TU, all'art 6, dice:
>> "2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
>> comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da
>> parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere
>> eseguiti senza alcun titolo abilitativo"
>
> e chi ha detto il contrario
>
>> Se tu non hai dato, PREVIAMENTE alle opere, la comunicazione
>> telematica, hai commesso un abuso edilizio.
>> Punto.
>> Anche se l'atto autorizzativo non richiede "titolo abilitativo".
>> E' un dato di fatto.
>
> no, è un illecito amministrativo, e la differenza è data - appunto -
> dal fatto che la CIL o CILA non sono titoli abilitativi.
>
Concordo.

>
> Notai che stipulano, ne ho trovati e ne trovo a centinaia, in lungo e
> largo per la penisola, e non solo di quelli alla canna del gas (se ci
> sono Notai in quella situazione).
> Io sino ad oggi, anche forte di uno studio del notariato, non ho avuto
> particolari problemi a far acquistare ovvero alienare a miei clienti
> immobili con abusi minori.
>
Mi citi il link a questo studio del notariato???
grazie

--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Sconosciuto

unread,
Feb 12, 2016, 10:38:34 AM2/12/16
to
"Pietro" ha scritto nel messaggio news:n9kta4$q7m$1...@adenine.netfront.net...

>Mi citi il link a questo studio del notariato???
>grazie

sul sito del Notariato ne trovi diversi, fra cui lo studio 4509.


Ghost Dog

unread,
Feb 12, 2016, 12:16:33 PM2/12/16
to
Il 12/02/2016 15:48, Sconosciuto ha scritto:
>
>
> "Ghost Dog" ha scritto nel messaggio news:n9a8sl$1kvk$1...@gioia.aioe.org...
>
>> onestamente non capisco questa fissa per la definizione "titolo
>> abilitativo".
>
> la domanda verteva su quello, e la CIL o CILA non sono titoli abilitativi.

E quindi? Sono atti autorizzativi PRESUPPOSTI, altro nome ma stesso
effetto,.
>> il TU, all'art 6, dice:
>> "2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
>> comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da
>> parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere
>> eseguiti senza alcun titolo abilitativo"
>
> e chi ha detto il contrario
>
>> Se tu non hai dato, PREVIAMENTE alle opere, la comunicazione
>> telematica, hai commesso un abuso edilizio.
>> Punto.
>> Anche se l'atto autorizzativo non richiede "titolo abilitativo".
>> E' un dato di fatto.
>
> no, è un illecito amministrativo, e la differenza è data - appunto - dal
> fatto che la CIL o CILA non sono titoli abilitativi.

Questo te lo sei appena inventato.
Cosa c'entra come chiami l'atto? Se non hai l'atto autorizzativo a
monte, dopo le opere l'immobile non è conforme all'urbanistica, quindi
c'è un abuso,che può avere risvolti civili o penali, ma sempre abuso è.
Se pensi che tu puoi ottenere un PdC in zona a vincolo paesaggistico
dlgs42/2004, poi fai la tua bella casa con tutti i papelli necessari ma
dopo scopri che non hai chiesto la paesaggistica e il tuo fabbricato è
completamente abusivo, il tuo ragionamento va all'aria.
Anche la paesaggistica è "solO" un'autorizzazione presupposuposta, ma
l'immobile di fatto è abusivo.
>> Se poi trovi un notaio che ti rogita un immobile privo di conformità
>> urbanistica a fronte di un accordo tra i privati, è un altro discorso,
>> ma onestamente ne dubito, anche perchè è vero che ci sono orientamenti
>> giurisprudenziali contrastanti, ma la prevalenza va in una direzione
>> ben precisa, e il notaio rischia di trovarsi in guai abbastanza grossi.
>> http://dirittocivilecontemporaneo.com/2014/12/la-cassazione-ribadisce-la-nullita-sostanziale-della-vendita-di-immobile-abusivo/
>>
>
>> GD
>
> Notai che stipulano, ne ho trovati e ne trovo a centinaia, in lungo e
> largo per la penisola, e non solo di quelli alla canna del gas (se ci
> sono Notai in quella situazione).
> Io sino ad oggi, anche forte di uno studio del notariato, non ho avuto
> particolari problemi a far acquistare ovvero alienare a miei clienti
> immobili con abusi minori.

Leggo che dopo citi il 4509. Che è del 2003.
Se per te uno studio di 13 anni fa, sorpassato da una marea di
giurisprudenza successiva, in massima parte di cassazione, serve ancora
qualcosa, fai pure
> Ciò non toglie che, anch'io come te, sono propenso e suggerisco sempre
> ai miei Clienti di acquistare o vendere immobili perfettamente
> legittimi, però purtroppo troppo spesso - assumendosene i relativi
> rischi - accettano di stipulare gli atti a condizione che non vi siano
> abusi primari.

io notai così non ne ho ancora trovati, ma il mondo è vario....

Sconosciuto

unread,
Feb 13, 2016, 12:09:48 PM2/13/16
to


"Ghost Dog" ha scritto nel messaggio news:n9l41e$1evn$1...@gioia.aioe.org...

>Questo te lo sei appena inventato.
>Cosa c'entra come chiami l'atto? Se non hai l'atto autorizzativo a monte,
>dopo le opere l'immobile non è conforme all'urbanistica, quindi c'è un
>abuso,che può avere risvolti civili o penali, ma sempre abuso è.
>Se pensi che tu puoi ottenere un PdC in zona a vincolo paesaggistico
>dlgs42/2004, poi fai la tua bella casa con tutti i papelli necessari ma
>dopo scopri che non hai chiesto la paesaggistica e il tuo fabbricato è
>completamente abusivo, il tuo ragionamento va all'aria.
>Anche la paesaggistica è "solO" un'autorizzazione presupposuposta, ma
>l'immobile di fatto è abusivo.


No.
Non è tanto il nome - della pratica edilizia - che fa la differenza, ma la
tipologia di atto

CIL e CILA sono pratiche edilizie per interventi di attività edilizia
libera, quindi interventi per i quali non è necessario alcun titolo
abilitativo e che, quindi, possono essere liberamente eseguiti (salvo la
preventiva acquisizione di eventuali nulla osta, es. in caso di vincolo
paesaggistico).

Il mancato deposito di una delle suddette pratica non costituisce abuso
edilizio, trattandosi - come detto - di attività edilizia libera.


>Leggo che dopo citi il 4509. Che è del 2003.
>Se per te uno studio di 13 anni fa, sorpassato da una marea di
>giurisprudenza successiva, in massima parte di cassazione, serve ancora
>qualcosa, fai pure


Ne ho citate una, ma come detto ci sono vari studi nel sito del notariato, i
più interessanti sono quelli che concernono le sanatorie perdenti.
Della cassazione ho due simpatiche sentenze, del medesimo collegio ed a
distanza di poche settimane l'una dell'altra, la 23591 del 17 ottobre 2013
(che è citata anche nel tuo parere) e la 8081 del 7 aprile 2014 che
trattando argomenti simili (presenza di irregolarità) in fattispecie diverse
(una è relativa ad un compromesso, l'altra ad una compravendita) affermano
l'una l'opposto dell'altra.

>io notai così non ne ho ancora trovati, ma il mondo è vario....

se voi te ne potrei indicare un paio anche nella tua zona.... dimmi dove e
ti dico chi ; )

Ghost Dog

unread,
Feb 15, 2016, 5:16:37 AM2/15/16
to
Il 13/02/2016 18:09, Sconosciuto ha scritto:
>
>
> "Ghost Dog" ha scritto nel messaggio news:n9l41e$1evn$1...@gioia.aioe.org...
>
>> Questo te lo sei appena inventato.
>> Cosa c'entra come chiami l'atto? Se non hai l'atto autorizzativo a
>> monte, dopo le opere l'immobile non è conforme all'urbanistica, quindi
>> c'è un abuso,che può avere risvolti civili o penali, ma sempre abuso è.
>> Se pensi che tu puoi ottenere un PdC in zona a vincolo paesaggistico
>> dlgs42/2004, poi fai la tua bella casa con tutti i papelli necessari
>> ma dopo scopri che non hai chiesto la paesaggistica e il tuo
>> fabbricato è completamente abusivo, il tuo ragionamento va all'aria.
>> Anche la paesaggistica è "solO" un'autorizzazione presupposuposta, ma
>> l'immobile di fatto è abusivo.
>
>
> No.
> Non è tanto il nome - della pratica edilizia - che fa la differenza, ma
> la tipologia di atto

E questo dov'è scritto nel TU?(astenersi interpretazioni, prego)
> CIL e CILA sono pratiche edilizie per interventi di attività edilizia
> libera, quindi interventi per i quali non è necessario alcun titolo
> abilitativo e che, quindi, possono essere liberamente eseguiti (salvo la
> preventiva acquisizione di eventuali nulla osta, es. in caso di vincolo
> paesaggistico).

Non è vero.
Sono realizzabili senza titolo autorizzativo PREVIA comunicazione.
Se non c'è la comunicazione PRIMA non sei autorizzato a fare le opere ed
è un abuso.
E' semplice, lineare e non soggetto ad interpretazioni.
> Il mancato deposito di una delle suddette pratica non costituisce abuso
> edilizio, trattandosi - come detto - di attività edilizia libera.

Non è un "deposito" ma una COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI.
Cioè tu DEVI comunicare che quei lavori li fai.
Altrimenti è un abuso, perchè non esiste altra classificazione delle
difformità nel TU

>> Leggo che dopo citi il 4509. Che è del 2003.
>> Se per te uno studio di 13 anni fa, sorpassato da una marea di
>> giurisprudenza successiva, in massima parte di cassazione, serve
>> ancora qualcosa, fai pure
>
>
> Ne ho citate una, ma come detto ci sono vari studi nel sito del
> notariato, i più interessanti sono quelli che concernono le sanatorie
> perdenti.
> Della cassazione ho due simpatiche sentenze, del medesimo collegio ed a
> distanza di poche settimane l'una dell'altra, la 23591 del 17 ottobre
> 2013 (che è citata anche nel tuo parere) e la 8081 del 7 aprile 2014 che
> trattando argomenti simili (presenza di irregolarità) in fattispecie
> diverse (una è relativa ad un compromesso, l'altra ad una compravendita)
> affermano l'una l'opposto dell'altra.

Son sentenze sul trasferimento coattivo di due casi molto particolari.
in generale, comunque, sai che se fai un atto con una difformità hai il
99% di possibilità che ti venga annullato o, se ti viene confermato,
avverrà al 3° grado di giudizio.
Ti apre una soluzione profesisonalmente accettabile, deontologicamente
parlando?
>> io notai così non ne ho ancora trovati, ma il mondo è vario....
>
> se voi te ne potrei indicare un paio anche nella tua zona.... dimmi dove
> e ti dico chi ; )

in una serie di operazioni ho un socio, che è notaio, e so bene come la
pensa, soprattuto quando è parte in causa.

Sconosciuto

unread,
Feb 15, 2016, 7:06:02 AM2/15/16
to


"Ghost Dog" ha scritto nel messaggio news:n9s8i4$1b7f$1...@gioia.aioe.org...



>E questo dov'è scritto nel TU?(astenersi interpretazioni, prego)


comma 1 e comma 2 articolo 6 dpr 380/01 smi

>Non è vero.
>Sono realizzabili senza titolo autorizzativo PREVIA comunicazione.
>Se non c'è la comunicazione PRIMA non sei autorizzato a fare le opere ed è
>un abuso.
>E' semplice, lineare e non soggetto ad interpretazioni.

come sopra, non sono titoli abilitativi


>Non è un "deposito" ma una COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI.
>Cioè tu DEVI comunicare che quei lavori li fai.
>Altrimenti è un abuso, perchè non esiste altra classificazione delle
>difformità nel TU

il mancato deposito della comunicazione (inteso come consegna della
documentazione cartacea o digitale alla PA) è solo un "illecito"
amministrativo, vedi comma 7 articolo 6 DPR 380/01 smi.


>Son sentenze sul trasferimento coattivo di due casi molto particolari. in
>generale, comunque, sai che se fai un atto con una difformità hai il 99% di
>possibilità che ti venga annullato o, se ti viene confermato, avverrà al 3°
>grado di giudizio.
>Ti apre una soluzione profesisonalmente accettabile, deontologicamente
>parlando?

il trasferimento coattivo è un ambito particolare, ne sono più che
consapevole, tant'è che in quella fattispecie si più trasferire anche un
opera completamente abusiva, non essendoci nullità.
Tralasciando tale aspetto, nelle sentenze sono enunciati concetti che si
applicano a trasferimenti "ordinari".

Non so conosco la fonte della percentuale indicata (99%), ma dagli atti in
mio possesso o sono stata fortunata, avendo sempre trattato quell'1% o forse
il tuo dato non è corretto.

La soluzione la ritengo professionalmente accettabile, se il Cliente è
consapevole di ciò che sta facendo e degli eventuali rischi a cui va
incontro, la mia attività professionale è limitata a relazione il Cliente
sullo stato dei luoghi e le ripercussione del suo operato, poi è libero di
fare ciò che vuole.

comunque - come detto - io sono d'accordo con te sul fatto che sarebbe
opportuno regolarizzare l'immobile prima di un trasferimento (o meglio, io
sarei dell'opinione, di regolarizzarlo sempre, appena si accerta
un'irregolarità), ma purtroppo non sempre è possibile.
Infatti spesso il venditore non ha alcun interesse ad eseguire alcune opere
di adeguamento, sostenendone gli oneri, e l'acquirente non ha interesse a
farle sostenere al venditore.


>in una serie di operazioni ho un socio, che è notaio, e so bene come la
>pensa, soprattuto quando è parte in causa.

...allora potrà certamente confermati quanto da me affermato.


PS ribadisco son d'accordo con te sul fatto che l'immobile dovrebbe essere
perfettamente legittimato al momento del trasferimento, ma cosi non è nella
stragrande maggioranza dei casi e personalmente ritengo che sia una mera
utopia.
Molte volte, anche per immobili di recente costruzione (realizzati secondo
gli attuali standard da imprese serie), trovo diverse difformità, non solo
edilizie, ma anche documentali, spesso dovute anche al fatto che - stante la
complessità e frammentazione della normativa - è stato omesso un documento.
basta pensare alle dichiarazioni di conformità degli impiantisti, quante
sono effettivamente corrette ?? complete di tutti gli allegati e
correttamente compilate ??
se poi entriamo nell'ambito dei nulla osta, ci sarebbe da calare un velo
pietoso (es. quante volte per rifare il tetto di un immobile ricadente nella
fascia di rispetto autostradale, si richiede il nulla osta all'ente
gestore?)
...e cosi via, anche per modeste irregolarità in fase di esecuzione delle
opere (es. ho un immobile industriale in zona con vincolo paesaggistico, il
costruttore ha realizzato finestre di dimensioni leggermente diverse da
quelle indicate nei progetti, pochi centimetri, ma comunque superiori alla
tolleranza, e pensare l'ultima pratica depositata è stata una sanatoria a
lavori quasi ultimati)

Ghost Dog

unread,
Feb 15, 2016, 8:30:48 AM2/15/16
to
Il 15/02/2016 13:06, Sconosciuto ha scritto:
>
>
> "Ghost Dog" ha scritto nel messaggio news:n9s8i4$1b7f$1...@gioia.aioe.org...
>
>
>
>> E questo dov'è scritto nel TU?(astenersi interpretazioni, prego)
>
>
> comma 1 e comma 2 articolo 6 dpr 380/01 smi
>
>> Non è vero.
>> Sono realizzabili senza titolo autorizzativo PREVIA comunicazione.
>> Se non c'è la comunicazione PRIMA non sei autorizzato a fare le opere
>> ed è un abuso.
>> E' semplice, lineare e non soggetto ad interpretazioni.
>
> come sopra, non sono titoli abilitativi
>
>
>> Non è un "deposito" ma una COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI.
>> Cioè tu DEVI comunicare che quei lavori li fai.
>> Altrimenti è un abuso, perchè non esiste altra classificazione delle
>> difformità nel TU
>
> il mancato deposito della comunicazione (inteso come consegna della
> documentazione cartacea o digitale alla PA) è solo un "illecito"
> amministrativo, vedi comma 7 articolo 6 DPR 380/01 smi.

Confondi il regime sanzionatorio con la natura dell'illecito, che può
"variare".
il TU dice:
"Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed
alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o
l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da
leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o
adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi
pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi."
poniamo il caso che:
1) fai una modifica delle tramezze interne senza aver fatto CILA.
2)Viene fatto un esposto dal vicino rompicoglioni con conseguente
procedimento di accertamento.
3)Il respoansabile accerta la difformità e fa una ordinanza di
ripristino, contestaulmente alla irrogazione della sanzione.
4) Il proprietario paga la sanzione ma NON presenta una CILA con
richiesta accertamento conformità (sempre che si possa fare).
5) passano i canonici 45 giorni e parte l'ordinanza di demolizione, con
trasmissione in procura di notizia di reato.

Non è più un reato amministrativo


>> Son sentenze sul trasferimento coattivo di due casi molto particolari.
>> in generale, comunque, sai che se fai un atto con una difformità hai
>> il 99% di possibilità che ti venga annullato o, se ti viene
>> confermato, avverrà al 3° grado di giudizio.
>> Ti apre una soluzione profesisonalmente accettabile, deontologicamente
>> parlando?
>
> il trasferimento coattivo è un ambito particolare, ne sono più che
> consapevole, tant'è che in quella fattispecie si più trasferire anche un
> opera completamente abusiva, non essendoci nullità.
> Tralasciando tale aspetto, nelle sentenze sono enunciati concetti che si
> applicano a trasferimenti "ordinari".
>
> Non so conosco la fonte della percentuale indicata (99%), ma dagli atti
> in mio possesso o sono stata fortunata, avendo sempre trattato quell'1%
> o forse il tuo dato non è corretto.
Già mi smebra strano che un professionista si trovi così spesso a dover
trattare immobili con difofrmità, e il 99% è ovviamente una mia
"sparata" rafforzativa, nel senso che ad oggi ho sentito più casi in cui
c'è stato l'annullamento che il contrario.
personalmente, in ogni caso, NON firmerò mai qualcosa in cui si dice che
avallo0un atto di immobile con difformità.


> ...allora potrà certamente confermati quanto da me affermato.

testuali parole:
"col cazzo che mi prendo una grana del genere"

GD

Sconosciuto

unread,
Feb 15, 2016, 10:56:53 AM2/15/16
to


"Ghost Dog" ha scritto nel messaggio news:n9sju5$1uh8$1...@gioia.aioe.org...
non concordo, in quanto non mi spiego come il dirigente o il responsabile
possano contestare l'esecuzione di opere senza titolo, per opere che la
norma stessa prevede che non necessitino di titolo.

quindi, ma è un mio parere, giunti al punto 3 del tuo caso, tutto si ferma
(o si dovrebbe fermare), in quanto il dirigente o il responsabile prendono
atto che si tratta interventi per i quali non era necessaria l'acquisizione
di uno specifico titolo, per cui sanzionerebbero solo la mancata
comunicazione.


>Già mi smebra strano che un professionista si trovi così spesso a dover
>trattare immobili con difofrmità, e il 99% è ovviamente una mia "sparata"
>rafforzativa, nel senso che ad oggi ho sentito più casi in cui c'è stato
>l'annullamento che il contrario.
>personalmente, in ogni caso, NON firmerò mai qualcosa in cui si dice che
>avallo0un atto di immobile con difformità.

io ho maturato una convinzione: quanto è tutto apposto, significa che il
tecnico ha commesso un errore (che sia io o un terzo).


>testuali parole:
>"col cazzo che mi prendo una grana del genere"

....gli ultimi due che me l'hanno detto, mi hanno appena trasmesso (venerdì)
gli atti significandomi che si andrà a stipulare appena in catasto evadono
le voltura ; )




Ghost Dog

unread,
Feb 15, 2016, 11:26:37 AM2/15/16
to
Il 15/02/2016 16:56, Sconosciuto ha scritto:
>
>
> "Ghost Dog" ha scritto nel messaggio news:n9sju5$1uh8$1...@gioia.aioe.org...
>
>> Confondi il regime sanzionatorio con la natura dell'illecito, che può
>> "variare".
>> il TU dice:
[...]
>> Non è più un reato amministrativo
>
> non concordo, in quanto non mi spiego come il dirigente o il
> responsabile possano contestare l'esecuzione di opere senza titolo, per
> opere che la norma stessa prevede che non necessitino di titolo.

Perchè prevedono una comunicazione PREVENTIVA che non hai fatto.
> quindi, ma è un mio parere, giunti al punto 3 del tuo caso, tutto si
> ferma (o si dovrebbe fermare), in quanto il dirigente o il responsabile
> prendono atto che si tratta interventi per i quali non era necessaria
> l'acquisizione di uno specifico titolo, per cui sanzionerebbero solo la
> mancata comunicazione.

Assolutamente no.
La vigilanza è un obbligo del responsabile del servizio.
l'onere della "prova" che quanto realizzato non infrange nessuna
normativa spetta a chi ha realizzato le opere, e l'unico modo che ha è
chiedere un accertamento di conformità allegando tutti i papelli che il
TU impone siano prodotti (certificazioni, asseverazioni sulla
staticità...anche solo la titolarità dell'interventoetc).
La legge gli impone di di agire, e l'unico strumento che ha è la
sospensione etc etc.

>> Già mi smebra strano che un professionista si trovi così spesso a
>> dover trattare immobili con difofrmità, e il 99% è ovviamente una mia
>> "sparata" rafforzativa, nel senso che ad oggi ho sentito più casi in
>> cui c'è stato l'annullamento che il contrario.
>> personalmente, in ogni caso, NON firmerò mai qualcosa in cui si dice
>> che avallo0un atto di immobile con difformità.
>
> io ho maturato una convinzione: quanto è tutto apposto, significa che
> il tecnico ha commesso un errore (che sia io o un terzo).

non ho capito, scusa

>> testuali parole:
>> "col cazzo che mi prendo una grana del genere"
>
> ....gli ultimi due che me l'hanno detto, mi hanno appena trasmesso
> (venerdì) gli atti significandomi che si andrà a stipulare appena in
> catasto evadono le voltura ; )

E' ovvio che se vogliono l'atto lo fanno, così come è ovvio che se i
compratore si impunta, loro passeranno pochi guai, perchè è il
venditore che li deve chiamare in causa per danni, magari in un
procedimento separato, che per loro sarà comunque coperto
dall'assicurazione.
I notai hanno quasi l'impunità garantita, è bene sempre tenerlo a mente.

Sconosciuto

unread,
Feb 15, 2016, 2:51:42 PM2/15/16
to


"Ghost Dog" ha scritto nel messaggio news:n9su7r$ivu$1...@gioia.aioe.org...

>Perchè prevedono una comunicazione PREVENTIVA che non hai fatto.
>Assolutamente no.
>La vigilanza è un obbligo del responsabile del servizio.
>l'onere della "prova" che quanto realizzato non infrange nessuna normativa
>spetta a chi ha realizzato le opere, e l'unico modo che ha è chiedere un
>accertamento di conformità allegando tutti i papelli che il TU impone siano
>prodotti (certificazioni, asseverazioni sulla staticità...anche solo la
>titolarità dell'interventoetc).
>La legge gli impone di di agire, e l'unico strumento che ha è la
>sospensione etc etc.

non mi sembra di aver affermato il contrario, ma se a seguito dell'azione
accertano che l'intervento eseguito è riconducibile ad attività edilizia
libera, per la quale - come già detto - non vi è necessità di alcun titolo,
per quale cavolo di ragione (e soprattutto a che titolo) un funzionario
pubblico potrebbe imporre di dover richiedere un titolo (l'accertamento di
conformità è un titolo edilizio).
Secondo la Tua teoria, il coma 7 dell'art. 6 DPR 380/01 smi, non sarebbe mai
applicabile ? se non alla stregua di un ravvedimento operoso




> non ho capito, scusa

mi spiego meglio, ad oggi non ho praticamente mai trovato un immobile
perfettamente legittimato, in tutti ho sempre trovato problemi.
per cui se a prima vista mi sembra che sia tutto apposto, sono quasi certo
di aver tralasciato qualcosa.
il mio riferimento ai terzi è dovuto alla mia attività perché mi occupo
anche di revisioni di elaborati (es. due diligence immobiliari) predisposte
da terzi, e quanto il tecnico mi trasmette un elaborato senza neppure
un'annotazione particolare mi preoccupo e non poco, probabilmente ha
lavorato con superficialità.




>E' ovvio che se vogliono l'atto lo fanno, così come è ovvio che se i
>compratore si impunta, loro passeranno pochi guai, perchè è il venditore
>che li deve chiamare in causa per danni, magari in un procedimento
>separato, che per loro sarà comunque coperto dall'assicurazione.
>I notai hanno quasi l'impunità garantita, è bene sempre tenerlo a mente.


No, su questo non concordo, salvo rari casi - dai quali cerco di scappare -
Notai che accettano di stipulare atti nulli, avendone la consapevolezza, non
ho trovati ben pochi.
La maggior parte effettua una riflessione e poi concorda sul fatto che non
vi sia nullità, entro i limiti della singola fattispecie esaminata.
A parte la questione dell'imponibilità del Notaio, o meglio della
possibilità di imputare l'errore allo stesso, chiamandolo a danni, nel
concreto molti Notai con cui mi sono trovato a lavorare, prendono molto sul
serio la nullità dell'atto, soprattutto per le ripercussioni a livello
professionale da parte dell'organo di categoria.

Inoltre è importare ricordare che la nullità di un atto è imprescrittibile e
può essere fatta valore da chiunque ne abbia interesse.





Ghost Dog

unread,
Feb 16, 2016, 2:46:54 AM2/16/16
to
Il 15/02/2016 20:51, Sconosciuto ha scritto:
>
>
> "Ghost Dog" ha scritto nel messaggio news:n9su7r$ivu$1...@gioia.aioe.org...
>
>> Perchè prevedono una comunicazione PREVENTIVA che non hai fatto.
>> Assolutamente no.
>> La vigilanza è un obbligo del responsabile del servizio.
>> l'onere della "prova" che quanto realizzato non infrange nessuna
>> normativa spetta a chi ha realizzato le opere, e l'unico modo che ha è
>> chiedere un accertamento di conformità allegando tutti i papelli che
>> il TU impone siano prodotti (certificazioni, asseverazioni sulla
>> staticità...anche solo la titolarità dell'interventoetc).
>> La legge gli impone di di agire, e l'unico strumento che ha è la
>> sospensione etc etc.
>
> non mi sembra di aver affermato il contrario, ma se a seguito
> dell'azione accertano che l'intervento eseguito è riconducibile ad
> attività edilizia libera, per la quale - come già detto - non vi è
> necessità di alcun titolo, per quale cavolo di ragione (e soprattutto a
> che titolo) un funzionario pubblico potrebbe imporre di dover richiedere
> un titolo (l'accertamento di conformità è un titolo edilizio).
> Secondo la Tua teoria, il coma 7 dell'art. 6 DPR 380/01 smi, non sarebbe
> mai applicabile ? se non alla stregua di un ravvedimento operoso

Lo dico per l'ultima volta poi mollo, tanto mi sembra che tu ti sia
fatto una idea che non ammette repliche: la comunicazione preventiva è
un adempimento OBBLIGATORIO, in mancanza del quale l'opera è eseguita
SENZA conformità alle normative.
E la comuniazione serve appunto a comunicare questo alla
amministrazione, riconducendola all'interno di un iter autorizzativo che
ti impone degli obblighi normativi (asseverazioni-variazioni
catastali-certificazioni) diverse a seconda dei casi.
Non fai la comunicazione? Hai fatto un abuso, cioè hai ntrapreso una
attività edilizia senza rispettare questi OBBLIGHI, sanabile (come anche
certi abusi riconducibili ad altri titoli abilitativi propriamente
detti) e quindi devi presentare la documentazione che permetta
all'amministrazione di esercitare l'obbligatoria azione di vigilanza.
Perche a qusto punto devi presentare un titolo abilitativo? Semplice,
non puoi presentare, in sanatoria, una comunicazione che sostituisce il
titolo abilitativo superiore ma che deve essere PREVENTIVA.

>> non ho capito, scusa
>
> mi spiego meglio, ad oggi non ho praticamente mai trovato un immobile
> perfettamente legittimato, in tutti ho sempre trovato problemi.
> per cui se a prima vista mi sembra che sia tutto apposto, sono quasi
> certo di aver tralasciato qualcosa.
> il mio riferimento ai terzi è dovuto alla mia attività perché mi occupo
> anche di revisioni di elaborati (es. due diligence immobiliari)
> predisposte da terzi, e quanto il tecnico mi trasmette un elaborato
> senza neppure un'annotazione particolare mi preoccupo e non poco,
> probabilmente ha lavorato con superficialità.

Vabbè, se misuriamo in 3 un edificio avremo 3 restituzioni diverse, un
minimo di discrezionalità "cum grano salis" va applicata
>> E' ovvio che se vogliono l'atto lo fanno, così come è ovvio che se i
>> compratore si impunta, loro passeranno pochi guai, perchè è il
>> venditore che li deve chiamare in causa per danni, magari in un
>> procedimento separato, che per loro sarà comunque coperto
>> dall'assicurazione.
>> I notai hanno quasi l'impunità garantita, è bene sempre tenerlo a mente.
>
>
> No, su questo non concordo, salvo rari casi - dai quali cerco di
> scappare - Notai che accettano di stipulare atti nulli, avendone la
> consapevolezza, non ho trovati ben pochi.
> La maggior parte effettua una riflessione e poi concorda sul fatto che
> non vi sia nullità, entro i limiti della singola fattispecie esaminata.
> A parte la questione dell'imponibilità del Notaio, o meglio della
> possibilità di imputare l'errore allo stesso, chiamandolo a danni, nel
> concreto molti Notai con cui mi sono trovato a lavorare, prendono molto
> sul serio la nullità dell'atto, soprattutto per le ripercussioni a
> livello professionale da parte dell'organo di categoria.


Certo che la prendono sul serio, ma se sanno che è un ginepraio di
solito adottano comportamenti conservativi
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