Il 17/07/2014 12:52, Clod ha scritto:
> Il 17/07/2014 12.26, Tigers ha scritto:
>> Il 17/07/2014 11:15, Gabriele Pranzo� ha scritto:
>>> On Wed, 16 Jul 2014 13:10:52 +0200, Clod <
nos...@reply.it> wrote:
>>>
>>>> quanto vi risulta che debba avere come luce netta minima la porta del
>>>> bagno disabili e quella dell'antibagno disabili per la regione
>>>> Lombardia.
>>>
>>> Per non sbagliare farei 90 cm.
>>>
>>
>> Basta leggere la LR 6-89: per la visitabilita' dice esplicitamente 90
>> per l'ingresso ed 80 per le porte interne incluse quelle del servizio
>> igienico.
>>
>> Negli altri casi non dice niente di cosi' esplicito, si limita a dire al
>> �5.6 che devono avere dimensioni tali da consentire il facile passaggio
>> della carrozzina, tenendo conto che che le dimensioni medie della stessa
>> sono 75x110.
>>
>> Per estensione mi sentirei di dire minimo 80 cm.
>>
>> Non trovo altri riferimenti che giustifichino l'obbligo dei 90 cm.
>>
> 80 cm esattamente la stessa considerazione finale a cui ero giunto anch'io.
>
> non capisco su quali basi vengano fuori dimensionamenti minimi di 85 o
> 90 cm.
[snip]
Quelle dimensioni vengono da una vecchia norma per edifici pubblici (dPR
27 aprile 1978) che davano 0,85 come dimensione minima della porta. Non
essendo misura commerciale tutti montavano la 90.
E' stato superato dal dPR 503 del 24 luglio 1996 che precisa:
"Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati
compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236."
Quindi tutti "per non sbagliare" mettono 90, come si diceva nell'inizio
del thread, pero' a me pare chiaro che il limite OGGI sia 80.
Personalmente, parlato anche con dei disabili, preferisco mettere una
porta da 80 scorrevole che una da 90 a battente (che per loro e'
scomodissima e piu' grande e' piu' e' scomoda).