Il 12/11/2015 12:54,
www.studiomirano.it ha scritto:
>
>> la comunicazione per gli interventi di edilizia
>> libera (CIL). Il permesso di costruire diviene il termine sostitutivo di
>
> su questa benedetta cil c'è una gran confusione...........
>
> faicciamo chiarezza:
>
> molti chiamano CIL l'art. 6 c. 1 e CILA l'art. 6 c. 2
>
> è una assurdità!!
>
> per le opere di cui al c. 1 NON è prevista alcune comunicazione!!!Sono
> libere e stop!!
>
> c'è poi chi chiama CILA l'art. 6 lettera A) (quello che prevede la
> relazione) e CIL l'art. 6 altre lettere, questo può anche avere un
> senso...........
>
> comunque sia, le opere c. 1 NON prevedono nulla, e inutile che
> continuano a fare modelli del genere...........
>
>
> ovviamente il discorso riguarda il c.2 quindi le considerazioni fatte
> sono valide, la mia era solo una divagazione
>
> per cusiosità , posteresti l'articolo di legge che prevede questa cosa
> nella tua regione ?
Art. 15 (Interventi di edilizia libera)
1. Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a
tale categoria di intervento da specifiche disposizioni nazionali;
b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di
idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio
dell’attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole,
rastrelliere per biciclette;
g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di
barbecue di minime dimensioni.
2. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione
dell’avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun
titolo abilitativo:
a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse
alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di
utilizzazione non superiore a centottanta giorni;
b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per
aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità
stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;
d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei
finalizzati all’esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;
f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici
esistenti al servizio di stabilimenti industriali;
g) muri di cinta e cancellate.
3. L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi
1 e 2 è condizionato all’ottenimento di tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, da acquisire
per il tramite dello sportello unico per l’edilizia, ove costituito.
Come si può notare, rispetto al comma 2 della norma nazionale, qui manca
la manutenzione straordinaria, come pure le opere interne.