"am" ha scritto nel messaggio news:lrd1pg$b1p$1...@speranza.aioe.org...
>si vede che non ha mai sentito parlar di reato di falso in atto pubblico .
Art. 482.Falsità materiale commessa dal privato.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un
privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue
funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli,
ridotte di un terzo.
Art. 483.Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione
non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 476.Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in
tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Art. 477.Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o
altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante
contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste
per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie
autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo
esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in
forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato
diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul
contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a
tre anni.