Apteryx <
apt...@k12.au> wrote:
> io farei più un ape con impianto fittizio piuttosto che un ape falso che
> riferisce di opere o impianti non ancora in funzione
IMHO (al netto di valutazioni di buon senso) l'APE va fatto nelle
condizioni in cui è l'edificio al momento del rilascio dell'APE.
Per quanto riguarda l'APE "provvisorio", non vedo dove questo sia
contemplato nella normativa (preciso che non è per far polemica, anzi...
è per capire se mi sfugge qualcosa che potrebbe tornarmi utile).
Immagino tu ti riferisca al comma 5 dell'art.6 del D.Lgs 192/2005 ed
s.m.i., dove testualmente dice:
"L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è
aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che
modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei
sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici,
comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74,
e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e
dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater .
Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di
prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le
predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini,
i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b) , sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di
prestazione energetica."
Premettendo che la mancata messa in esercizio dell'impianto, potrebbe
giustificarne la sua esclusione dai calcoli dell'APE (da evidenziare
nelle note), nella norma non ci vedo la generica possibilità di
rilasciare APE senza impianti (se gli stessi sono presenti
nell'edificio), con validità di 1 anno.
Tra colleghi, ma anche l'ente regionale che riceve gli APE, a seguito
dell'uscita del DL 63/2013, c'era il dubbio che facendo un APE con
controlli scaduti da più di 2 anna, di fatto l'APE nascesse già scaduto
(scade il 31 dicembre dell'anno successivo al mancato controllo...),
teoria di fatto accantonata, e tacitamente sostituita dal concetto che
l'APE (con impianto non in regola) scada al 31 dicembre successivo al
suo rilascio (IMHO, un interpretazione discutibile).
Comunque, mi pare che la normativa non dica nulla se e quando il
certificatore può o deve limitare la durata dell'APE. Secondo me, nel
caso in oggetto, se si certifica in una situazione che non è quella
definitiva (es. manca il cappotto, pertanto non lo calcolo) sarebbe
saggio limitare la durata dell'APE alla data del fine lavori previsto,
ma evidenziando che l'APE scade anche prima se intervengono modifiche
influenti termicamente rispetto alla situazione attuale.