b)il venditore non ha comunicato il compromesso al coltivatore diretto
c)entro l'anno il coltivatore diretto esercita il diritto di prelazione
Domanda :
Il coltivatore diretto confinante che esercita la prelazione deve ripagarmi
anche
della parcella notarile e delle tasse che ho pagato per l'acquisto ?
Grazie infinite
PS : questo quesito è stato messo anche su it.diritto senza ricevere alcuna
risposta soddisfacente
io non posso darti una risposta sicura perchè non è il mio settore, non è
che fai prima a chiedere direttamente al notaio ?
fammi sapere !!
"lavapiatti" <lavapiattiN...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:b5e93t$vb8$1...@news.ngi.it...
già fatto , anzi ho fatto molto di più , ho telefonato ad una decina di
notai sottoponendo il quesito.
5 mi hanno detto che deve ripagarmi delle spese notarili e degli oneri
accessori , altri 5 che deve solo rimborsarmi il prezzo pulito dichiarato in
atto.
Nessuno ha saputo argomentare giuridicamente.
Ciao
"news group 2" <malc...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:W5Aea.32329$7y3.1...@twister1.libero.it...
"Arno" <costruzion...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:Q8Aea.32336$7y3.1...@twister1.libero.it...
ciao
Barbara
"Arno" <costruzion...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:7tDea.32899$7y3.1...@twister1.libero.it...
>La causa di chi ha il diritto di prelazione non è contro chi ha venduto
>l'immobile, ma contro chi l'ha "indebitamente " comprato, nel caso di
>"vittoria" legale da parte dell'avente il diritto di prelazione, sei tu che
>devi pagargli anche le spese processuali.
Ma scusa, non e' il venditore che deve notificare ai confinanti
coltivatori diretti, che il bene immobile e' in procinto di essere
alienato alla cifra X???
Al rogito non va allegata la dichiarazione dei confinanti di rinuncia
della prelazione sul bene immobile???
Quindi: cosa c'entra l'azione legale contro l'acquirente??? Al massimo
e' il venditore che ha indebitamente venduto il terreno.
>Una causa così dura anche 15 20 anni.
Ho i miei dubbi sulla durata... in questi casi il rogito e' nullo e
l'acquirente nulla deve, se non chiedere un risarcimento danni
all'*incauto* venditore.
geom. Alessandro ROSSI
p.s.: le prelazioni su terreni agricoli sono delle brutte bestie...
:-)
>Purtroppo no poichè è come se avessi effettuato un "incauto acquisto" cioè
>prima di acquistare dovevi assicurarti che l'immobile fosse libero da
>vincoli oppure che il venditore avesse notificato, ai confinanti aventi
>diritto di prelazione, l'intenzione di vendere e a quanto e che gli avessero
>rilasciato una liberatoria.
Guarda che e' il venditore che deve dichiarare che l'immobile oggetto
di rogito e' *libero da pegni, vincoli ed ipoteche... ecc...*,
compreso il fatto di aver notificato ai confinanti l'intenzione di
vendere ad una data cifra.
Parlare di "incauto acquisto" mi pare un po' fuori luogo per i beni
immobili.
geom. Alessandro ROSSI
---
Cassazione Civile
Riscatto:
- prezzo del riscatto
- - rimborso delle spese notarili e di registro
743. A norma dell'art. 8, comma sesto, della legge 26 maggio 1965 n. 590,
che per il riscatto agrario prevede il pagamento del prezzo dal retraente al
retrattato, senza alcun accenno alle spese notarili e di registro da questo
sostenute - a differenza dell'art. 1503 del cod. civ., che, in tema di
riscatto convenzionale, impone al riscattante di corrispondere, oltre al
prezzo, le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la
vendita - il retraente nel riscatto agrario ha l'onere di rimborsare
soltanto il prezzo, e non anche le altre spese per l'acquisto del fondo
sostenute dal retrattato. Per queste, il soggetto, cui devono essere poste a
carico, deve essere individuato - in separata sede - in base al principio
"cuius commoda eius incommoda", salvo il correttivo della responsabilità per
i danni dovuti alla propria condotta dolosa o colposa e così con l'eventuale
rivalsa del retrattato nei confronti del venditore, qualora l'acquisto sia
avvenuto nell'incolpevole ignoranza del diritto di prelazione del
coltivatore.
Sez. III, sent. n. 1184 del 18-02-1980, Gullo c. De Luca (rv 404678).
CONFORMI:
(1) Sez. III, sent. n. 4289 del 05/07/1980, Giansiracusa c. Galioto (rv
408154).
(2) Sez. III, sent. n. 3435 del 25/05/1981, Rizzo c. Dello Russo (rv
414033).
(3) Sez. III, sent. n. 1710 del 08/03/1983, Giordano c. Sambuco (rv 426570).
(4) Sez. III, sent. n. 3470 del 19/05/1983, Zorzi c. Spagnolo (rv 428350).
(5) Sez. III, sent. n. 177 del 10/01/1984, Waldner c. Ganthaler (rv 432430).
(6) Sez. III, sent. n. 5364 del 05/11/1985, Argento c. Protopapa (rv
442603).
(7) Sez. III, sent. n. 6792 del 08/08/1987, Epis c. Priori (rv 454995).
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"lavapiatti" <lavapiattiN...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:b5e93t$vb8$1...@news.ngi.it...