Secondo me, dalla lettura della Legge ed in particolare dal D.M. dei LL.PP.
n° 236 del 14.06.1989 si evince che l'applicazione della stessa è
obbligatoria nei seguenti casi:
1. Agli edifici privati di nuova costruzione, residenziale e non, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata
di nuova costruzione;
3. Alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1)
e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto (ai
sensi dell'art. 2 del predetto D.M. alla lett. L) per ristrutturazione di
edifici si intende la categoria di intervento definito al titolo IV art. 31
lettera d) della legge n° 457 del 5 Agosto 1978);
4. Agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti
precedenti.
Al Comune mi dicono, ovviamente a voce, che per loro un cambio di
destinazione d'uso è assimilato ad una ristrutturazione edilizia.
Nell'art. 31 della L. 457/78 alla lettera d) è spiegato chiaramente che cosa
si intende per ristrutturazione edilizia e, all'ultimo comma dello stesso
articolo è scritto "Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle Leggi 1089/1939
e 1497/1939 (non è il mio caso perchè il fabbricato si trova in periferia in
zona non vincolata dalle predette leggi)".
Peraltro, ai sensi della Legge urbanistica Regionale (la Sardegna essendo
una Regione a Statuto Speciale ha competenza primaria in materia
urbanistica), per il cambio di destinazione d'uso è sufficiente
un'autorizzazione e non una concessione che è invece necessaria per un
intervento di ristrutturazione.
Alla luce di quanto sopra chiedo se anche da Voi succede questo oppure se è
tutto più semplice.
Ringrazio per i chiarimenti che mi vorrete dare e saluto tutti quanti
geom. Riccardo Besenghi
Consigliere Nazionale Federgeometri
Sindacato Nazionale Italiano Geometri
Liberi Professionisti
Tel. 0039+70+651140 - Fax. 0039+70+672594
E-mail: rbe...@tin.it
federg...@geocities.com
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(Sito Ufficiale Federgeometri)
==========
A prescindere da ogni altra considerazione l'ambito di applicazione della
legge n. 13 del 1989 (e quindi del regolamento di attuazione ex d.m. n. 236
del 1989) è limitato alle NUOVE COSTRUZIONI e alle RISTRUTTURAZIONI DI
INTERI EDIFICI (INTERI!!!), come recita senza possibilità di equivoci
l'articolo 1.
Ne consegue che la richiesta del Comune, senza altre indagini (e a meno di
una legislazione regionale diversa in materia di barriere architettoniche)
è arbitraria e illegittima.
Ripeto, questo a prescindere dal fatto che il cambio di destinazione d'uso
sia parificato o meno alla ristrutturazione edilizia (sic!) o ad altre
tipologie di intervento suggerite dalle masturbazioni mentali del
funzionario di turno.
Unica eccezione all'affermazione appena fatta è l'articolo 24, comma 6,
della legge n. 104 del 1992, che disciplina il cambio di destinazione d'uso
di edifici in "luoghi pubblici o aperti al pubblico", ma non è il caso
dell'ufficio professionale.
Studio BOSETTI & GATTI
consulenza agli enti locali in materia
urbanistica, edilizia e di lavori pubblici
25030 - CASTEL MELLA (Brescia)
fax 030 - 2588105
http://www.bosettiegatti.com
e-mail: stu...@bosettiegatti.com
Studio BOSETTI & GATTI ha scritto nel messaggio
<6k3ne9$7...@everest.vol.it>...
>
>>Il Comune di Cagliari, al quale ho presentato un progetto per il cambio
>>della destinazione d'uso di un appartamento, sito in un condominio, da
>>abitazione a studio professionale senza l'esecuzione di opere, mi chiede
>> geom. Riccardo Besenghi
>==========
>A prescindere da ogni altra considerazione l'ambito di applicazione della
>legge n. 13 del 1989 (e quindi del regolamento di attuazione ex d.m. n. 236
>del 1989) è limitato alle NUOVE COSTRUZIONI e alle RISTRUTTURAZIONI DI
>INTERI EDIFICI (INTERI!!!), come recita senza possibilità di equivoci
>l'articolo 1.
>Ne consegue che la richiesta del Comune, senza altre indagini (e a meno di
>una legislazione regionale diversa in materia di barriere architettoniche)
>è arbitraria e illegittima.
> Studio BOSETTI & GATTI
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Appurato che, come anch'io pensavo, la richiesta del Comune è illegittima,
come posso fare per ottenere l'autorizzazione a prescindere da un eventuale
ricorso al TAR, che peraltro, non può essere proposto allo stato attuale, in
quanto sono in possesso della sola lettera con la quale mi si comunica la
nomina del Tecnico istruttore e la sospensione della pratica in attesa della
presentazione di:
"1. necessita relazione e rispetto L. 13/89"?
grazie ancora
geom. Riccardo Besenghi
P.S. Non esiste legislazione regionale in merito alle barriere
architettoniche!
>Appurato che, come anch'io pensavo, la richiesta del Comune è illegittima,
>come posso fare per ottenere l'autorizzazione a prescindere da un
eventuale
>ricorso al TAR, che peraltro, non può essere proposto allo stato attuale,
in
>quanto sono in possesso della sola lettera con la quale mi si comunica la
>nomina del Tecnico istruttore e la sospensione della pratica in attesa
della
>presentazione di:
>"1. necessita relazione e rispetto L. 13/89"?
>
>geom. Riccardo Besenghi
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Innanzitutto il ricorso al TAR è proponibile in quanto la comunicazione del
comune, oltre ad indicare il responsabile del procedimento impone un
adempimento illegittimo che crea un arresto procedimentale. In altre parole
la richiesta del comune di "relazionare e rispettare la legge n. 13 del
1989" è lesiva dell'interesse legittimo del richiedente e quindi
impugnabile.
Non mi nascondo che l'impugnativa è comunque inutile sotto il profilo
pratico in quanto una risposta del TAR tra 3 o 4 anni non è di molta
utilità.
Tuttavia io seguirei due strade (che non sono alternative ma possono essere
perseguite prima l'una e, in caso non s raggiunga un risultato, la seconda)
come segue:
1- Rispondere alla richiesta presentando la relazione circa il rispetto
della legge n. 13 del 1989 ma non già nel merito (cioè dimostrando
l'esistenza di ascensore, l'assenza di ostacoli ecc. ecc. come si fa per le
pratiche assoggettate alla normativa speciale richiamata) bensì nel metodo,
cioè relazionando nel senso di dimostrare (come non è difficile, basta
seguire la traccia del messaggio precedente) che il rispetto della legge n.
13 del 1989 è ottenuto "automaticamente" visto che l'intervento non è
assoggettato alle prescrizioni tecniche specifiche; in altre parole
dichiarando il rispetto della legge senza richiamare la dimensione di
bagni, corridoi, scale ecc. ecc che non sono richiesti dalla normativa nel
caso di specie.
2- qualora malgrado la dichiarazione-relazione di cui al punto 1 l'ufficio
comunale persista nelle sue richieste, premesso che tale atteggiamento è
quindi illegittimo (violazione di legge ex articolo 1 legge n. 13 del 1989,
eccesso di potere sotto il profilo della richiesta arbitraria di
adempimenti non dovuti ex articolo 23 della Costituzione), il responsabile
può essere messo in mora per iscritto con lettera dal seguente tenore
"Premesso .... - ricostruire la vicenda - ... si chiede di meglio ponderare
la questione, considerando il mancato obbligo di porre in atto adempimenti
tecnici o costruttivi in relazione all'eliminazione delle barriere
architettoniche, nonché l'evidente esenzione dell'intervento in quanto
estraneo alle fattispecie regolate dall'articolo 1 della legge n. 13 del
1989; qualora lei insista nel suo atteggiamento negativo, che dopo i
chiarimenti che precedono non può più essere giustificato da difficoltà
interpretative e non ha più alcuna validità, ciò costituisce da un lato
violazione di una norma di legge (articolo 1, legge n. 13 del 1989) e
dall'altro evidente danno ingiusto al sottoscritto, configurando l'ipotesi
di reato di cui all'articolo 323 del codice penale ".
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Auguri e buon lavoro
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