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perdita requisiti di ruralità

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let it b@libero.it Negrinho

unread,
Jun 19, 2008, 8:45:27 AM6/19/08
to
ciao...
edificio che ha perso la ruralità nel 2002...
quanto pago di oneri accessori in caso di TM e docfa??????

dove trovo eventuali sazioni????

grazie
negro


SEVERINO

unread,
Jun 19, 2008, 9:36:14 AM6/19/08
to
Decorrenza di 5 anni, paghi solo i diritti e non le sanzioni.....


"Negrinho" <negro let it b...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:Hxs6k.101654$FR.3...@twister1.libero.it...

let it b@libero.it Negrinho

unread,
Jun 19, 2008, 9:39:17 AM6/19/08
to
SEVERINO wrote:
> Decorrenza di 5 anni, paghi solo i diritti e non le sanzioni.....

ti ringrazio!
eventuali circolari??????

SEVERINO

unread,
Jun 19, 2008, 10:09:13 AM6/19/08
to

"Negrinho" <negro let it b...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:9kt6k.11818$Ca.1...@twister2.libero.it...

> SEVERINO wrote:
>> Decorrenza di 5 anni, paghi solo i diritti e non le sanzioni.....
>
> ti ringrazio!
> eventuali circolari??????
>

ecco un collegamento già citato in un messaggio più sopra riportato
http://www.collegio.geometri.bs.it/pdf/2008/3910.pdf


altrimenti leggiti questo (ti invio pure PDF) :

Mario Cinà (dirigente catasto di Padova)

Scadenze e Sanzioni catastali

. vecchi, nuovi ed ex fabbricati rurali, . il mitico

condono edilizio e quello più recente, . le categorie E,

. la nuova scadenza dei trenta giorni per la

dichiarazione catastale e quella del 31 gennaio . che

c'era prima, . per non parlare poi delle sanzioni,

quando si applicano le nuove e quando no, . la

decadenza quinquennale, . il ravvedimento operoso e

la definizione agevolata . il tutto condito dagli

immancabili riferimenti normativi.

otto date di scadenza catastale opportunamente commentate,

dieci esemplificazioni pratiche,

due noticine finali,

una tabella riassuntiva.

Insomma c'è proprio tutto (. beh . quasi .).

________________________________________________________________________________

Quanto qui rappresentato riflette soltanto l'opinione di che scrive e non
coinvolge in alcun modo, diretto o indiretto, l'Agenzia del

Territorio in tutte le sue espressioni, centrali, periferiche e locali.

mario cinà - 2007

Pagina 1 di 6

Scadenze e Sanzioni negli adempimenti catastali

______________________________________________________

DATE COMMENTI

11.03.1998

Entra il vigore il Decreto n. 28/1998 che, tra l'altro, fissa i termini per

l'accatastamento dei fabbricati rurali; i F.R. costruiti o variati (caso d'uso)
dopo

tale data devono essere denunciati al NCEU con la procedura Docfa preceduta

da Pregeo; il trasferimento di diritti, a qualsiasi titolo, non è un caso d'uso
e

quindi il F.R. può essere trasferito con i dati NCT.

01.07.2001

Termine ultimo fissato dalla legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 64,
co. 5)

entro il quale si potevano denunciare senza incorrere in sanzioni soltanto
al NCT

(e non anche al NCEU), con mod. 26, i F.R. esistenti prima dell'11.03.1998.

31.12.2001

Termine ultimo fissato dalla legge finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 64,
co. 4)

entro il quale si potevano denunciare in catasto senza incorrere in sanzioni
i F.R.

che hanno perso i requisiti di ruralità a causa di successione,
compravendita,

affitto a ditte che non godono del possesso dei requisiti soggettivi per

l'esenzione.

01.01.2005

Entra in vigore la L. 311/2004 che determina da tale data la nuova entità
delle

sanzioni catastali variabili da ? 258 ad ? 2066. Questi nuovi importi si
applicano

in due soli casi ovvero per la mancata dichiarazione e denuncia di
variazione uiu

ultimata dopo il 17.3.1985 e per la mancata dichiarazione dei fabbricati che
dalla

categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta (gli ex F.R.);
inoltre,

affinché si applichino le nuove sanzioni, l'utilizzazione della uiu (il c.
d.

"evento" ) deve avvenire entro il 2004 perché il 1° giorno sanzionabile
sarebbe

il 2 febbraio 2005, data in cui sono già vigenti i nuovi importi.

12.03.2006

Entra in vigore la L. 80/2006 che fissa in 30 giorni, decorrenti dalla data
di

utilizzazione della uiu, il nuovo termine utile per la presentazione della
denuncia

catastale. Prima di tale data il termine utile rimane il 31 gennaio
dell'anno

successivo del giorno in cui l'uiu è utilizzabile; quindi per la uiu
utilizzabile

l'11.03.2006 il 1° giorno sanzionabile (nuove sanzioni) sarebbe il
01.02.2007.

mario cinà - 2007

Pagina 2 di 6

30.04.2006

Slittamento disposto dal D. L. 30.12.2005, n. 273 per il termine ultimo
entro cui

è possibile effettuare l'integrazione della documentazione, tra cui la
denuncia

catastale senza incorrere nelle nuove sanzioni, per il completamento della

domanda di condono edilizio.

30.06.2007

Data ultima entro la quale devono essere dichiarati in catasto senza
incorrere

nelle nuove sanzioni i F.R. che hanno perso i requisiti di ruralità
solamente a

causa della cancellazione del titolo di imprenditore agricolo dall'elenco
del

registro delle imprese (D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 38).

03.07.2007

Data ultima entro la quale devono essere dichiarati in catasto senza
incorrere

nelle nuove sanzioni le uiu già censite nelle categorie E, ed anche le nuove

costruzioni e le denuncie di variazione, destinate ad uso commerciale,

industriale, ad ufficio privato, od anche non strettamente strumentale

all'esercizio della uiu principale, purché presentino autonomia funzionale e

reddituale (art. 2, comma 41, D.L. n. 262/2006, art. 3 Provvedimento

02.01.2007).

mario cinà - 2007

Pagina 3 di 6

ESEMPI COMMENTI

DENUNCIA F.R. ESISTENTE PRIMA DELL'11.03.1998

· all'attualità la denuncia si presenta con le procedure Pregeo e Docfa e

non più con il solo mod. 26;

· evidentemente siamo in regime di decadenza quinquennale (art. 20,

d.l.vo n. 472/1997) e non si applicano le sanzioni.

DENUNCIA F.R. ESISTENTE OVVERO COSTRUITO O VARIATO DOPO

L'11.03.1998

· all'attualità si presentano le denuncie Pregeo e Docfa;

· se la denuncia si presenta dopo i cinque anni dalla data dell'evento

(costruzione/variazione) vale la prescrizione quinquennale;

· se la denuncia si presenta entro i cinque anni dall'evento si applicano le

sanzioni;

· da ? 10 ad ? 103 nel caso in cui l'evento si sia verificato fino al

31.12.2003 perché se l'evento si fosse verificato proprio il 31.12.2003, la

prima data sanzionabile sarebbe stata lo 01.02.2004 giorno in cui

valevano le vecchie sanzioni; quindi per tutti gli eventi verificatisi fino
al

31.12.2003, denunciati in qualunque data entro i cinque anni, si

applicano le vecchie sanzioni;

· da ? 258 a ? 2066 nel caso in cui l'evento si sia verificato dopo il

31.12.2003 perché se l'evento si fosse verificato proprio lo 01.01.2004,

la prima data sanzionabile sarebbe stata lo 01.02.2005 giorno in cui

valevano le nuove sanzioni; quindi per tutti gli eventi verificatisi dopo il

31.12.2003, denunciati in qualunque data entro i cinque anni, si

applicano le nuove sanzioni.

DENUNCIA F.R. CHE HA PERSO I REQUISITI DI RURALITA' A CAUSA DI SUCCESSIONE,
CV, AFFITTO DOPO IL 31.12.2001

· valgono le stesse considerazioni svolte a proposito del caso precedente;

· ovviamente non si sarebbe applicata sanzione se la denuncia fosse stata

eseguita entro il 31.12.2001.

mario cinà - 2007

Pagina 4 di 6

DENUNCIA F.R. CHE HA PERSO I REQUISITI DI RURALITA' A CAUSA CANCELLAZIONE
DEL TITOLO DI IMPRENDITORE AGRICOLO ENTRO IL 30.06.2007

· entro il 30.06.2007 si accatasta mediante le procedure Pregeo e Docfa

senza incorrere in sanzioni;

· se l'accatastamento avviene dallo 01.07.2007 sono dovute le nuove

sanzioni;

· se la denuncia è presentata entro 90 giorni dall'evento il denunciante può

avvalersi del "ravvedimento operoso" e versare contestualmente alla

cassa ? 32,25 (1/8 di 258) + interessi (cfr. art. 13, co. 1a, d.l.vo n.

472/1997);

· se la denuncia fosse presentata dopo 90 giorni ma entro 1 anno

dall'evento il denunciante potrebbe avvalersi del "ravvedimento

operoso" e versare contestualmente alla cassa ? 51,60 (1/5 di 258)+

interessi (cfr. art. 13, co. 1b, d.l.vo n. 472/1997);

· se il denunciante non vuole usufruire del ravvedimento l'Ufficio eleva

atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro +

interessi;

· se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica

si può versare 1/4 dell'importo fissato + interessi (è la c.d. definizione

agevolata, cfr. art. 16, co. 3, d.l.vo n. 472/1997);

DOCFA CONDONO L. 47/85

· Il termine ultimo per accatastare le UIU ultimate entro il 16.3.1985 (la

legge 47/85 è entrata in vigore il 17.03.1985) era il 31.12.1997 (art.3,

comma 156, L. n. 662/96);

· all'attualità (2007), essendo trascorso il termine quinquennale di

decadenza, le denuncie di tali UIU non incorrono più in sanzioni.

DOCFA "NUOVO" CONDONO

· sono sanzionabili le denuncie presentate dopo il 30.04.2006;

· si applicano le nuove sanzioni variabili da ? 258 ad ? 2066;

· se la denuncia è presentata entro il 30.04.2007 (entro un anno dal

30.04.2006) il denunciante può avvalersi del "ravvedimento operoso" e

versare contestualmente alla cassa ? 51,60 (1/5 di 258) + interessi;

· se il denunciante non vuole usufruire del ravvedimento l'Ufficio eleva

atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro +

interessi;

· se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica

si può versare 1/4 dell'importo fissato + interessi (è la c.d. definizione

agevolata).

mario cinà - 2007

Pagina 5 di 6

DOCFA UIU UTILIZZABILE NEL 2003

· ultima data utile per la denuncia catastale è il 31.01.2004;

· allo 01.02.2004 sono vigenti le vecchie sanzioni (da ? 10 a ? 103);

· qualunque sia la data dell'accatastamento (dal 2004 in poi) si applicano

sempre le vecchie sanzioni;

· il denunciante, anche volendo, non può usufruire del "ravvedimento

operoso" perché all'attualità è trascorso più di un anno dal termine

ultimo per la denuncia;

· l'Ufficio eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 10

e 103 euro + interessi;

· se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica

si può versare 1/4 dell'importo fissato + interessi (è la c.d. definizione

agevolata).

DOCFA UIU UTILIZZABILE NEL 2004

· ultima data utile per la denuncia catastale: 31.01.2005;

· dallo 01.01.2005 sono vigenti le nuove sanzioni (da ? 258 a ? 2066);

· dopo questa data per l'accatastamento si applicano le nuove sanzioni;

· il denunciante non può usufruire del "ravvedimento operoso" perché

all'attualità è trascorso più di un anno dal termine ultimo per la denuncia;

· l'Ufficio eleva atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258

e 2066 euro + interessi;

· se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica

si può versare 1/4 dell'importo fissato + interessi (è la c.d. definizione

agevolata).

DOCFA UIU UTILIZZABILE DAL 12.03.2006

· se la denuncia avviene dopo 30 giorni scattano le nuove sanzioni;

· se la denuncia fosse stata presentata entro 90 giorni dal 12.03.2006 il

denunciante si sarebbe potuto avvalere del "ravvedimento operoso" e

versare contestualmente alla cassa ? 32,25 (1/8 di 258) + interessi;

· se la denuncia fosse stata presentata dopo 90 giorni ma entro 1 anno dal

12.03.2006 il denunciante si sarebbe potuto avvalere del "ravvedimento

operoso" e versare contestualmente alla cassa ? 51,60 (1/5 di 258) +

interessi;

· se il denunciante non ha usufruito del ravvedimento l'Ufficio eleva atto

di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro +

interessi;

· se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica

si può versare 1/4 dell'importo fissato + interessi (è la c.d. definizione

agevolata).

mario cinà - 2007

Pagina 6 di 6

DENUNCIA UIU CATEGORIA E (E1÷ E6 +E9) DOPO LO 03.07.2007

· sono sanzionabili le denuncie presentate dopo lo 03.07.2007;

· si applicano le nuove sanzioni variabili da ? 258 ad ? 2066 (art. 4,

comma 3, Provvedimento 02.01.2007) ;

· se la denuncia è presentata entro 90 giorni dallo 03.07.2007 il

denunciante può avvalersi del "ravvedimento operoso" e versare

contestualmente alla cassa ? 32,25 (1/8 di 258) + interessi;

· se la denuncia fosse presentata dopo 90 giorni ma entro 1 anno dallo

03.07.2007 il denunciante potrebbe avvalersi del "ravvedimento

operoso" e versare contestualmente alla cassa ? 51,60 (1/5 di 258) +

interessi;

· se il denunciante non vuole usufruire del ravvedimento l'Ufficio eleva

atto di contestazione con sanzione che può variare tra 258 e 2066 euro +

interessi;

· se la sanzione è pagata entro 60 giorni dal ricevimento della sua notifica

si può versare 1/4 dell'importo fissato + interessi (è la c.d. definizione

agevolata);

· le uiu di NC o VAR, utilizzabili dopo lo 03.07.2007, devono essere

denunciate entro 30 giorni dalla data dell'evento;

· trascorsi i 30 giorni si applicano le consuete nuove sanzioni con le

consuete fasi del ravvedimento operoso o della definizione agevolata.

________

NOTE

1. L'entità della sanzione dipende da molteplici fattori (cfr. art. 7 d.l.vo
n. 472/1997) e questo

spiega perché è variabile da ufficio a ufficio;

2. Per usufruire del ravvedimento operoso devono concorrere tre accadimenti:

a. volontà esplicita del trasgressore;

b. pagamento contestuale alla denuncia catastale;

c. denuncia catastale presentata entro 90 giorni o un anno dall'evento.

TABELLA RIASSUNTIVA

si è in termini di decadenza

quinquennale e pertanto non si applicano

sanzioni

la fattispecie non è più rappresentabile

denuncia F.R.

preesistente all'

Termine ultimo per

denuncia mod 26

al solo NCT

11.03.1998 11.03.98

Denuncia F.R.

costruiti o variati

dopo l'11.03.1998

termine ultimo

denuncia senza

sanzioni

1° giorno

sanzionabile

entità delle sanzioni

2002 - 2003 31.01.2003/4 01.02.2003/4

? 10 - 103

? 258 - 2066

2005 31.01.2006 01.02.2006 ? 258 - 2066

2004

31.01.2005 01.02.2005

I F.R. di nc o var definiti nel 2001 si sarebbero dovuti denunciare entro il

31.01.2002 ovvero oltre la decadenza quinquennale con riferimento al 2007

dal 12.03.2006

31.01.2007 01.02.2007 ? 258 - 2066

denuncia F.R. privo

30 giorni dall'uso 31° giorno dall'uso ? 258 - 2066

dallo 01.01.2006

all'11.03.2006

di requisiti di

ruralità per succ.,

cv, affitto

presentate dopo il

31.12.2001

termine ultimo

denuncia senza

sanzioni

1° giorno

sanzionabile

entità delle sanzioni

31.01.2003/4 01.02.2003/4 ? 10 - 103

2004 31.01.2005

dallo 01.01.2006

01.02.2005 ? 258 - 2066

2005 31.01.2006 01.02.2006 ? 258 - 2066

2002 - 2003

dal 12.03.2006 30 giorni dall'uso

all'11.03.2006

31.01.2007 01.02.2007 ? 258 - 2066

31° giorno dall'uso ? 258 - 2066

denuncia F.R. privo

requisiti ruralità per

cancellazione titolo

termine ultimo

denuncia senza

sanzioni

1° giorno

sanzionabile

entità delle sanzioni

in ogni caso si è in termini di decadenza

quinquennale e pertanto non si applicano

sanzioni

2007

30.06.2007 1° luglio 2007 ? 258 - 2066

denuncia uiu

(vecchio condono)

preesistente al

Termine ultimo per

denuncia senza

sanzioni

la fattispecie non è più rappresentabile

denuncia uiu

(nuovo condono)

termine ultimo

denuncia senza

1° giorno

sanzionabile

entità delle sanzioni

16.03.1985 31.12.1997

preesistente al

sanzioni

30.04.2006 30.04.2006 01.05.2006 ? 258 - 2066

termine ultimo

1° giorno

denuncia uiu

2004 31.01.2005 01.02.2005 ? 258 - 2066

2005 31.01.2006 01.02.2006 ? 258 - 2066

denuncia senza

sanzioni

sanzionabile

entità delle sanzioni

2002 - 2003 31.01.2003/4 01.02.2003/4 ? 10 - 103

utulizzabile nel

dallo 01.01.2006

all'11.03.2006

31.01.2007 01.02.2007 ? 258 - 2066

dal 12.03.2006 30 giorni dall'uso 31° giorno dall'uso ? 258 - 2066

denuncia uiu

ex categorie

E1÷ E6 + E9

termine ultimo

denuncia senza

sanzioni

1° giorno

sanzionabile

entità delle sanzioni

dallo 03.07.2007 03.07.2007 04.07.2007 ? 258 - 2066


let it b@libero.it Negrinho

unread,
Jun 20, 2008, 2:16:38 AM6/20/08
to
se ti basta un grazie...
a presto
negro


SEVERINO

unread,
Jun 20, 2008, 3:16:54 AM6/20/08
to
ma ti è arivata l'email ?

"Negrinho" <negro let it b...@libero.it> ha scritto nel messaggio

news:aXH6k.102124$FR.3...@twister1.libero.it...

let it b@libero.it Negrinho

unread,
Jun 20, 2008, 4:01:29 AM6/20/08
to
SEVERINO wrote:
> ma ti č arivata l'email ?

no, nn č la mail ufficiale...
ho cqe scaricato il PDF!
va bene cosi, buon lavoro
negro


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