Se è MS devi farlo di certo (192 come modificato dal 59, art. 3 comma 2
lettera c):
ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria
dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di
quanto già previsto alle lettere a) e b);
inoltre (art. 4 comma 4):
4. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria,
previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del
decreto legislativo, consistenti in opere che prevedono, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne,
di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture
In Lombardia invece han detto: dove tocchi intervieni, a prescindere che
sia MS, MO o anche nulla, soggetta o non a permesso. L'interpretazione
corrente e' che se intervieni con un rifacimento devi adeguare, se
ripitturi o fai sistemazioni parziali no.