Il 01/04/2015 11.52, Aladino ha scritto:
> Il grande fardello <nonte...@virgilio.it.invalid> wrote:
>
>> Confermo, va in F2
> E la circolare che parla di assenza di copertura e muri non perimetrali
> non più alti di 1,5 metri? Io non l'ho mai vista, ma ne ho sentito
> parlare più volte, anche qui.
>
L'assenza di copertura e muri perimetrali non piu' alti di 1 m sono le
condizioni per i fabbricati non individuabili ne' perimetrabili.
Nel caso da te descritto, secondo me, rientri in F/2.
Di seguito ti riporto il paragrafo relativo agli F/2 di un vademecum
redatto dall'AdT direzione generale del Lazio.
"L’attribuzione della categoria F/2 è regolamentata dal decreto
del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 art. 3, comma
2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello
di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporale
rilevante.
In particolare, il citato comma 2, prevede che tali costruzioni,
ai soli fini dell’identificazione, “possono formare oggetto di
iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale,
ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione
d’uso”.
Per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l’obbligo di
dichiarazione in catasto, con procedura Docfa.
Come richiamato nella normativa citata, l’iscrizione nella
categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del
tutto la sua capacità reddituale; ne consegue che la stessa
categoria non è ammissibile, ad esempio, se l’unità che si
vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale,
ovvero, non è individuabile e/o perimetrabile.
Si considerano non individuabili né perimetrabili le costruzioni ed i
manufatti privi in tutto o in parte di solai, indipendentemente dallo
stato manutentivo e dai materiali utilizzati o delimitati da muri che
non abbiano almeno l’altezza di un metro.
Ai fini delle dichiarazioni di nuovo accatastamento di unità
collabenti il professionista può allegare ogni utile documentazione
attestante le condizioni di collabenza del fabbricato.
Ai fini delle dichiarazioni di collabenza di unità già censite con
rendita al CEU il professionista allega una specifica relazione
tecnica asseverata con documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Per le dichiarazioni in catasto, tali unità devono essere
individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico (V. circolare n.
9/2001 e successive disposizioni)."