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La fusione di due alloggi è ristrutturazione edilizia!

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Bob

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May 14, 2012, 4:26:21 AM5/14/12
to
Domanda allo sportello dell'ufficio tecnico comunale:
(mostro la tavola predisposta) Classica fusione di due unità immobiliari
residenziali in una unica sempre ad uso residenziale, mediante
demolizione e ricostruzione di tavolati interni, senza interventi
strutturali, che pratica devo presentare?
Risposta:
l'intervento si qualifica in ristrutturazione edilizia (e non
manutenzione straordinaria come ho sempre pensato e continuo a pensare,
anche andando a rileggere l'art. 3 e l'art. 10 L. 380/2001) poiché
all'unità immobiliare originaria viene annessa nuova superficie, quindi
SCIA onerosa.
Sono pronti e convinti tanto da mettermelo per iscritto.

A me sembra veramente da fulminati!!!
Ora vi chiedo: vi hanno mai fatto ragionamenti del genere?

--
Saluti. Bob

Al.Ba.

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May 14, 2012, 5:43:42 AM5/14/12
to
Stesso identico caso, però con due appartamenti confinanti allo stesso
piano.....
Per fonderli basta aprire una porta e chiuderne un'altra.

Scia per ristrutturazione edilizia senza pagamento di oneri
d'urbanizzazione ma con contributo costo di costruzione.

Bob

unread,
May 14, 2012, 6:05:11 AM5/14/12
to
Il 14/05/2012 11.43, Al.Ba. ha scritto:
> Stesso identico caso, però con due appartamenti confinanti allo stesso
> piano.....
> Per fonderli basta aprire una porta e chiuderne un'altra.
>
> Scia per ristrutturazione edilizia senza pagamento di oneri
> d'urbanizzazione ma con contributo costo di costruzione.

Ho fatto una veloce ricerca normativa, giurisprudenziale e lessicale, ma
non ho trovato nulla, ma proprio nulla, che possa avvalorare la tesi
(tutta da dimostrare) del Comune.
Sempre più basito!

--
Saluti. Bob

Sconosciuto

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May 14, 2012, 6:15:49 AM5/14/12
to
"Bob" <parli...@newsgro.up> ha scritto nel messaggio
news:joqlcj$6qk$1...@speranza.aioe.org...
la risposta sta nella normativa, basta verificare le definizioni di
ristrutturazione edilizia e vedere da cosa "nascono" gli oneri di
urbanizzazione

nella fattispecie non c'è nessun ampliamento, nessun aumento di carico
urbanistico, niente di niente

il problema è farlo capire alla PA, un parere tecnico-legale ha un costo,
quesnt'è il costo degli oneri richiesti ?

secondo me sta tutta li la strada da percorrere

Bob

unread,
May 14, 2012, 6:25:07 AM5/14/12
to
Il 14/05/2012 12.15, Sconosciuto ha scritto:
> la risposta sta nella normativa, basta verificare le definizioni di
> ristrutturazione edilizia e vedere da cosa "nascono" gli oneri di
> urbanizzazione
> nella fattispecie non c'è nessun ampliamento, nessun aumento di carico
> urbanistico, niente di niente

Concordo al 100%

> il problema è farlo capire alla PA, un parere tecnico-legale ha un
> costo,

Perché secondo te con un parere tecnico-legale in mano cambiano idea?
Se ne faranno fare un altro che da loro ragione, da parte del consulente
legale (esterno) del Comune. Tanto paga la collettività, non il
dirigente che applica la normativa "ad libitum".

> costo, quent'è il costo degli oneri richiesti ?

Per definirlo in breve: un botto!

--
Saluti. Bob

Apteryx

unread,
May 14, 2012, 6:14:04 AM5/14/12
to

"Bob" <parli...@newsgro.up> ha scritto

> Ora vi chiedo: vi hanno mai fatto ragionamenti del genere?

sono pazzi, ristr edil è l'esatto contrario,

Bob

unread,
May 14, 2012, 6:33:40 AM5/14/12
to
Fa piacere non trovarmi isolato nelle mie convinzioni.
C'è un medico tra di voi perché ho bisogno di far internare l'intero UT
e sono una decina di persone circa che ragionano alla stessa maniera :)

--
Saluti. Bob

Maci

unread,
May 14, 2012, 6:37:09 AM5/14/12
to
Il 14/05/2012 10:26, Bob ha scritto:
Che sia manutenzione straordinaria lo esclude proprio l'art. 3 del
380/2001, visto che viene variata la superficie delle singole unità
immobiliari.
Non dovresti ricadere nella ristrutturazione "pesante" (art. 10, c. 1,
lett. c) che è quella onerosa: in questa categoria infatti rientra il
frazionamento di una UI, ma non la fusione di due in una. Quindi
dovresti ricadere in risanamento conservativo o ristrutturazione
"leggera", entrambi da SCIA e quindi gratuiti.
--
Ciao
Maci

Bob

unread,
May 14, 2012, 7:13:40 AM5/14/12
to
Il 14/05/2012 12.37, Maci ha scritto:
> Che sia manutenzione straordinaria lo esclude proprio l'art. 3 del
> 380/2001, visto che viene variata la superficie delle singole unità
> immobiliari.

E qui posso anche concordare con te.

> Non dovresti ricadere nella ristrutturazione "pesante" (art. 10, c. 1,
> lett. c) che è quella onerosa: in questa categoria infatti rientra il
> frazionamento di una UI, ma non la fusione di due in una.

Concordo nuovamente. Anche se nella normativa non si trova distinguo tra
ristrutturazione leggera e pesante, o sbaglio?

> Quindi
> dovresti ricadere in risanamento conservativo o ristrutturazione
> "leggera", entrambi da SCIA e quindi gratuiti.

E qui viene un'altra domanda: la SCIA è sempre gratuita o può essere
onerosa come richiesto dall'UT?

--
Saluti. Bob

Maci

unread,
May 14, 2012, 8:36:09 AM5/14/12
to
Il 14/05/2012 13:13, Bob ha scritto:
> Il 14/05/2012 12.37, Maci ha scritto:
>> Che sia manutenzione straordinaria lo esclude proprio l'art. 3 del
>> 380/2001, visto che viene variata la superficie delle singole unità
>> immobiliari.
>
> E qui posso anche concordare con te.

:-)

>
>> Non dovresti ricadere nella ristrutturazione "pesante" (art. 10, c. 1,
>> lett. c) che è quella onerosa: in questa categoria infatti rientra il
>> frazionamento di una UI, ma non la fusione di due in una.
>
> Concordo nuovamente. Anche se nella normativa non si trova distinguo tra
> ristrutturazione leggera e pesante, o sbaglio?
>

Nì ...
La definizione leggera/pesante, ovviamente, non esiste.
L'art. 3 introduce una definizione molto ampia di ristrutturazione; la
fattispecie della lettera c), c. 1, art. 10 è un caso particolare di
ristrutturazione: spesso viene chiamata "pesante".
Se esistesse un'unica tipologia di ristrutturazione, l'art. 10 se la
sarebbe cavata parlando di una semplice "ristrutturazione edilizia" alla
lettera c), senza specificare ulterioremente; per esempio le precedenti
lettere a) e b) non riprendono le definizioni dell'art. 3, si parla
solo di "nuova costruzione" e di "ristrutturazione urbanistica".
Invece alla lettera c) viene introdotto un distinguo sugli interventi di
ristrutturazione, per l'appunto quelli "pesanti"; per esclusione gli
altri sono "leggeri".

>> Quindi
>> dovresti ricadere in risanamento conservativo o ristrutturazione
>> "leggera", entrambi da SCIA e quindi gratuiti.
>
> E qui viene un'altra domanda: la SCIA è sempre gratuita o può essere
> onerosa come richiesto dall'UT?
>

Per definizione il PdC è oneroso mentre la DIA (e quindi la SCIA) è
gratuita.
Per fugare eventuali dubbi viene chiarito che se la SCIA è sostitutiva
del PdC nei casi in cui ciò è possibile (quelli di cui all'art. 22, c. 3
oltre a eventuali ulteriori casistiche regionali) essa è comunque
onerosa (art. 22, c. 5)
Viceversa, il PdC per interventi realizzabili con SCIA per definizione
resta comunque gratuito (art. 22, c. 7)


--
Ciao
Maci

Bob

unread,
May 14, 2012, 9:48:36 AM5/14/12
to
Il 14/05/2012 14.36, Maci ha scritto:
> Invece alla lettera c) viene introdotto un distinguo sugli interventi di
> ristrutturazione, per l'appunto quelli "pesanti"; per esclusione gli
> altri sono "leggeri".

Detto questo, tu come definiresti l'intervento di cui al mio post
iniziale? Leggero o pesante?

--
Saluti. Bob

Maci

unread,
May 14, 2012, 10:59:05 AM5/14/12
to
Mi ero già espresso: non pesante; quindi o è leggero o è risanamento
conservativo. In ogni caso non oneroso

--
Ciao
Maci

Bob

unread,
May 14, 2012, 11:17:34 AM5/14/12
to
Grazie a te e agli altri che sono intervenuti.
Se c'è qualche altra esperienza ...

Io non mancherò di farvi sapere come si sviluppa la questione.

--
Saluti. Bob

Il grande fardello

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May 14, 2012, 12:26:56 PM5/14/12
to
"Bob" <parli...@newsgro.up> ha scritto nel messaggio
news:jor7m9$nns$1...@speranza.aioe.org
Io per principio farei ricorso al TAR il quale ti darà ragione al 100% con
spese a carico della parte soccombente.
E prima di fare il ricorso li avvisi che, in caso di accoglimento, le
relative spese le dovrà pagare il responsabile del procedimento di persona
in quanto avvisato.

--
Ciao


Bob

unread,
May 14, 2012, 12:32:58 PM5/14/12
to
Il 14/05/2012 18.26, Il grande fardello ha scritto:
> le
> relative spese le dovrà pagare il responsabile del procedimento di persona
> in quanto avvisato.

Peccato che quanto indichi non sta scritto da nessuna parte, altrimenti
non ci penserei su due volte a fare ricorso. E' ora che ognuno si assuma
le proprie responsabilità!

--
Saluti. Bob
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