Il 08/05/2020 17:58, castore ha scritto:
>
> poi, alla nascita del primo dubbio, si potrebbe approfondire con il
> secondo link:
>
https://www.diritto.it/strade-vicinali-e-regime-giuridico-normativo/
> Sono, invece, demaniali le strade che appartengono agli Enti pubblici.
>
> L’appartenenza delle strade al demanio comunale è prevista e regolata
> dal combinato disposto degli artt. 824 e 822 2° comma c.c..
>
>
> comunque io continuo a studiare ma tu continua a chiedere e fidati,
> soprattutto di catasto e notaio
>
io nel tuo ultimo link leggo questo:
2. – Strade vicinali pubbliche e private.
Le strade vicinali sono costituite ex collatione privatorum agrorum e
cioè mediante conferimento delle aree da parte dei proprietari dei fondi
latistanti e dei fondi in consecuzione. Assumono carattere pubblico,
allorché adducono a luoghi pubblici di interesse generale e vengono
utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini. In tal caso, e
solo in tale accezione, vengono assimilate alle strade comunali ex art.
2, 7° comma, d.lgs. n.° 285/1992, e per esse il comune è tenuto a
concorrere alla spese di manutenzione, potendo promuovere d’ufficio la
costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126,
(unico articolo che non risulta abrogato dal Codice della strada),
obbligatorio fra i proprietari ed esercitando su tali strade i poteri di
tutela ex CdS1.
cosa ti fa pensare il fatto che anche nelle vicinali ad uso pubblico il
Comune è tenuto a concorrere alla spese di manutenzione insieme AI
PROPRIETARI? chi sarebbero questi proprietari se non i frontisti (e
ovviamente non il Comune altrimenti parteciperebbe alle spese con se
stesso)?
tanto è vero che se le vicinali non sono ad uso pubblico COL CAVOLO che
il Comune ci fa manutenzione, e tantomeno nemmeno partecipa alle spese,
perchè sono STRADE PRIVATE (che in catasto siano o meno a partita 5 non
rileva)
dai... questa volta prendila persa ed evita di mescolarla troppo