Siccome si parla spesso dei requisiti DM 75 su edifici esistenti, vi
segnalo le ultime modifiche della L.R. 7/22, tra cui all'art. 12:
" 3. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 16/2018, sono aggiunti
i seguenti:
“6 bis. Le misure minime di cui al decreto del Ministro
della sanità del 5 luglio 1975 non si applicano agli edifici e
parti di edifici esistenti, quali unità immobiliari e locali,
come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera d bis),
compresi quelli privi di agibilità, sottoposti ad interventi
edilizi non eccedenti il restauro o il risanamento conservativo, nel
caso in cui, con tale intervento, si configura un mantenimento o un
miglioramento di anche solo uno dei requisiti tecnici o
igienico-sanitari esistenti. "
--
www.studiomirano.it