Grazie mille a chi saprà aiutarmi.
E cosě gli piscia in casa, perlopiů in aderenza?????
:-))))
Ciao
--
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Beh ovviamente verrebbe ripristinato il canale di gronda a filo confine
Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista ha scritto:
> "lukissimo" <fonzie...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
> news:2a3e7261-d0cf-4e29...@e53g2000hsa.googlegroups.com...
> >Ora il mio cliente deve costruire in aderenza e mi viene il dubbio se
> >possa tagliare o no la gronda, sporgente sul suo fondo,
>
> E cos� gli piscia in casa, perlopi� in aderenza?????
>
> :-))))
>
> Ciao
>
> --
> Rag. Sergio Lo Cascio - Tributarista
Ovviamente verrebbe ripristinato il canale di gronda a filo confine
Allora, se non fosse d'accordo, fagli presente che la sporgenza di gronda
ricade nel terreno del tuo cliente e, quindi, la proprietà del muro di
confine sarebbe quella del tuo cliente e che, quest'ultimo, non esiterebbe
un attimo a fare una ventina di buchi nel muro per i tubi innocenti del
ponteggio (naturalmente per tutto lo spessore del muro).
:-))
Comunque, legalmente, non so quanta giurisprudenza ci possa essere in
relazione ad un fatto del genere, anche perché esisterebbe un danno "in re
ipsa" da poter cristallizzare tale servitù.
Che il vicino non rompa i maroni, altrimenti, nel buco del miro creato per i
tubi innocenti del ponteggio, c'infili la gronda di scolo.
:-))
Non conosco queste sentenze, perň, fin dall'origine, si lede un diritto
altrui. Occorre verificare, poi, se č una servitů apparente: magari
l'altezza di gronda non permette di rendere cosě palese l'invasione sul
fondo altrui.
Comunque, come dici, sempre rogne quando s'incontra gente ignorante.
§ 3. Circa l’<<acquisto>> per usucapione della striscia di terreno
sottostante lo sporto del tetto.
L’eventuale "timore" (o, rispettivamente, "desiderio") che la
sporgenza del tetto possa in qualche modo importare l’acquisto di un
diritto reale di godimento sulla striscia di terreno sottostante lo
sporto del tetto è infondato. Vedremo più in dettaglio in séguito,
infatti, che lo sporto non consente in particolare l’acquisto del
diritto di proprietà [5] e di superficie del terreno sottostante, né
per usucapione, né per accessione (invertita).
È opinione pacifica che “la proprietà si estende in linea verticale,
teoricamente all’infinito, cioè nel sottosuolo e nello spazio
soprastante al suolo (usque ad sidera, usque ad inferos) [6].
Può tuttavia “essere costituito un particolare diritto reale
(superficie) che appunto limita questa estensione della proprietà del
suolo al di sopra del suolo” [7].
Ma, può la sporgenza di un tetto consentire l’acquisto del diritto
reale di superficie sulla striscia di terreno sottostante o
addirittura consentire di acquistarne il diritto di proprietà per
accessione invertita?
La risposta deve essere negativa per entrambe le ipotesi.
La superficie (952 c.c.), infatti, è un diritto reale di godimento
speculare e simmetrico alla accessione (934 c.c.), che “non è
invocabile, allorché non vi sia stata un’occupazione di suolo altrui,
ma un semplice sconfinamento in senso verticale, per effetto della
sporgenza della falda di un tetto” [8].
Inoltre, “l’accessione fa acquisire al proprietario del suolo soltanto
ciò che vi è edificato per il fatto della incorporazione, sicché
l’art. 934 c.c. va interpretato nel senso che la norma stabilisce come
regola l’acquisizione di pieno diritto al proprietario del suolo
dell’opera ad esso incorporata, ma non può essere applicata ad
elementi esterni ed accessori di una costruzione, come la falda di un
tetto” [9].
Esclusa l’accessione (invertita), conseguentemente non potrà neppure
ipotizzarsi il diritto di superficie, che – come accennato – è
speculare al menzionato modo di acquisto della proprietà a titolo
originario [10]. Inoltre, il diritto di fare una costruzione su suolo
altrui, non è suscettibile di possesso, configurabile soltanto in
relazione alla proprietà fiduciaria, e cioè al diritto di mantenere
una costruzione già esistente [11].
Come si vedrà anche in séguito a proposito della c.d. “colonna
d’aria”, inoltre, gli stessi accennati princìpi impediscono ovviamente
che possano operare le norme in tema di usucapione del diritto di
proprietà della fascia di terreno sottostante alla falda del tetto,
poiché attraverso quello sporto non si ha certo il possesso del
terreno sottostante, indispensabile ai fini dell’usucapione.
Il possesso, infatti, ex art. 1140 c.c. “è il potere che si manifesta
in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro
diritto reale”. Ebbene, la colonna d’aria – che potrebbe costituire
*ideale* tramite per il possesso del terreno – non può essere oggetto
di possesso che da parte del proprietario del terreno sottostante e
non anche invece da parte del proprietario di un bene soprastante
[12]. Inoltre, requisito del possesso è il c.d. corpus, cioè la
“relazione fisica con la cosa” [13] che, sebbene non possa essere
intesa in senso materialistico (cioè come una relazione diretta e
immediata con la cosa) [14], è comunque necessario che consista nella
“possibilità di agire sulla res quando lo si voglia” [15]. In buona
sostanza, attraverso la sporgenza di un tetto non si può certo dire
che quel proprietario possa agire a piacimento sulla striscia di
terreno sottostante al tetto.
§ 4. L’usucapione delle c.d. servitù di sporto e di stillicidio.
Esclusi gli esiti più *invasivi* (e invadenti), occorre comunque
valutare quali possano essere le conseguenze derivanti dal prolungato
mantenimento del tetto in questione, così sporgente sul fondo del
vicino.
§ 4.1. Stillicidio.
Secondo l’art. 908 c.c., “il proprietario deve costruire i tetti in
maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle
cadere nel fondo vicino”.
Ove lo scolo avvenga nel terreno del vicino e questi non si opponga a
tale “ingerenza” per il periodo necessario e sufficiente al compimento
dell’usucapione, il vicino potrà usucapire la c.d. servitù di
stillicidio, poiché “lo scolo di acque piovane nel fondo del vicino
trova il suo necessario fondamento nella costituzione d’una servitù di
stillicidio” [16].
Non è azzardato, quindi, ritenere che lo scolo di acque piovane dal
tetto nel fondo del vicino, ove perduri (potenzialmente, certo) per il
tempo necessario alla usucapione, possa far acquisire al proprietario
dell'abitazione la c.d. "servitù di stillicidio", gravante sul fondo
vicino (servente).
§ 4.2. Sporto.
“La colonna d’aria sovrastante ad un suolo o un edificio non è un bene
giuridico e non può formare oggetto autonomo di diritti” [17] e,
“configurandosi come proiezione, verso l’alto, dell’area sottostante,
appartiene al proprietario di questa” [18], il quale potrebbe quindi
impedire che terzi realizzino opere che comportino “un’apprezzabile
diminuzione della colonna d’aria e di luce e, di conseguenza, un danno
alla proprietà individuale” [19]. Ma, in considerazione delle
dimensioni ridotte (40 cm) dello sporto, non pare proprio il nostro
caso…
A tal proposito, si rileva comunque che “qualsiasi sporgenza che venga
realizzata nella colonna d’aria sovrastante al muro comune costituisce
servitù di sporto ove venga fatta a favore di una cosa di pertinenza
esclusiva di uno dei proprietari” [20].
Si ritiene, infatti, che ex art. 840, comma 2, c.c. l’interesse del
proprietario del suolo ad escludere le attività di terzi che si
svolgano nello spazio sovrastante (come ad es. con uno sporto) “va
valutato non solo con riferimento alla attuale situazione e
destinazione dell’immobile, bensì anche alle future utilizzazioni che
il proprietario, potendolo, intendesse farne, anche se in realtà non
ancora individuate” [21]. Si ricorda a tal proposito, l’art. 1067
c.c., secondo cui “il proprietario del fondo servente non può compiere
alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a
renderlo più incomodo” (ad esempio, costruendo un muro in aderenza per
tutta l’altezza del muro già esistente e, quindi, “rasando” la
sporgenza del tetto).
Non è azzardato, quindi, ritenere che la falda del tetto, se mantenuta
per il tempo necessario alla usucapione, possa far acquisire al
proprietario dell'abitazione la c.d. "servitù di sporto".
[20] Cassazione civile, sez. II, 15 giugno 1979 n. 3376. cfr., pure,
Cassazione civile, sez. I, 9 marzo 1978 n. 1191, secondo cui “Perché
un fondo possa ritenersi assoggettato alla servitù di elettrodotto è
necessario che esso sia attraversato, in corrispondenza della colonna
d’aria sovrastante, dalle condutture elettriche che si proiettano
verticalmente su di esso”.
[21] Cassazione civile, sez. lav., 18 novembre 1987 n. 8482. V.,
pure, Cassazione civile, sez. II, 21 febbraio 1981 n. 1048.
[16] Cfr. Cassazione civile, sez. II, 7 dicembre 1977 n. 5298.
[17] Cassazione civile, sez. un., 4 maggio 1989 n. 2084. Cfr.,
altresì Tribunale Cagliari, 29 settembre 1997.
[18] Cassazione civile sez. II, 1 marzo 1994, n. 2027.
[19] Corte appello Milano 9 maggio 1989.
[10] Cfr., Torrente, op. cit., pag. 314, secondo cui la funzione
della superficie è proprio quella di impedire l’accessione.
[11] Cass. n. 5086/1983.
[12] Cass. n. 1375/1976.
[13] Pretura Novara 1965.
[14] Cass. n. 3470/1969.
[15] Cass. n. 316/1967.
Sarà una sentenza, ma non sono d'accordo. La servitù di stillicidio deve
riguardare una servitù naturale per il deflusso dell'acqua proveniente dal
tetto: l'interpretazione che hai scritto, in riferimento all'art. 908, per
me non è così. L'art. 908 recita: " Il proprietario deve costruire i tetti
in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle
cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi
siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti
locali e le leggi sulla polizia idraulica."
Pertanto lo scolo delle acque dal tetto, deve avvenire in maniera naturale,
altrimenti si specificava come specificato nel secondo comma "se esistono
pubblici colatoi...............deve provvedere con gronde....."
Affinché lo scolo avvenga in maniera naturale nel terreno del proprietario,
il tetto, per forza, non può oltrepassare la linea di confine, altrimenti lo
scolo va nel terreno del vicino e questo è vietato dal c.c.
E infatti, la mia interpretazione, è confermata dall'art. 913 del c.c. " Il
fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato
scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il
proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il
proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di
sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una
modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al
proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
"
Tratta di scolo naturale, derivante dalle pendenze dei terreni, SENZA
L'OPERA DELL'UOMO, e la gronda del tetto raccoglie le acque per un
intervento non naturale, ma per l'opera dell'uomo.
Anzi, nello scolo naturale delle acque, il proprietario del fondo più
elevato non può renderlo gravoso ed è prevista anche un'indennità.
In definitiva il c.c vieta e, secondo la mia opinione, non si può creare una
servitù "di gronda", poiché la servitù di stillicidio è altra cosa.
>In definitiva devo capire se esiste, nell'ambito della normativa
>italiana, la servitù di gronda o sporto acquisita per usucapione.
>Nel caso esistesse io perderei il diritto di costruire in aderenza a
>confine in quanto non potrei eliminare la gronda che sporge sulla mia
>proprietà?
Ma stiamo scherzando???
Esiste la servitù di sporta (gronda) ma questo va tutto a tuo vantaggio. Da
come ho capito, devi ancora costruire, quindi esistono due fondi, uno libero
e l'altro con la costruzione in aderenza sul confine. Guarda l'art. 881 del
c.c " Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od
orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente
e in ragione del piovente medesimo. Se esistono sporti, come cornicioni,
mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del
muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume
che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si
presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni. Se uno o più di
essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato
comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri
indizi."
Come dicevo all'inizio, fagli acquisire la servitù, così il muro e tuo e ci
fai i buchi per impiantarci i tubi innocenti del ponteggio.
:-))
Il problema dell'Italia: non esistono leggi, quelle che esistono si
riferiscono al tempo in cui tutti zappavano e ora siamo tutti nella cacca,
quando succedono cose del genere, dalla più stupida alla più complessa.
Anarchia e interpretazione individuale del giudice, nella speranza che la
sera prima abbia trombato come si deve........
:-(((
L'Art. 881 però non è aplicabile a muri di fabbrica
Eddici le cose a pezzi.....
:-))
Quindi non potendo applicare quell'articolo, rimangono salvi gli altri e il
principio generale che la servitů di un fondo non puň limitare la
costruzione dell'altro, pena la richiesta di risarcimento danno e la messa i
pristino dei luoghi. Servitů consolidata? Bene, all'altezza della gronda ti
faccio una scalanatura in modo che la gronda rimane, ma a questo punto
faccio saltare quanto previsto dall'art. 874, 876 e ultimo comma dell'877,
in relazione alle eventuali richieste di denaro.
Ciao
--